CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato in concorso con altri cinque indagati, di due furti aggravati, rubricati rispettivamente ai capi A) e B),consistiti nell'avere asportato numerosi monili da due gioiellerie in cui i correi si erano introdotti praticando un foro nel pavimento della stanza di due strutture ricettive nelle quali alloggiavano, soprastanti alle gioiellerie svaligiate, essendo state ravvisate le esigenze di special- prevenzione di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo con il quale denuncia inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen., lamentando illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del Liscio. 2.1. In particolare, si deduce che il Tribunale distrettuale avrebbe fondato la predetta valutazione sui soli elementi informativi provenienti dai tabulati telefonici, oltre che su un fotogramma ritraente l'autovettura del Liscio nel giorno antecedente a quello del primo furto, in danno della gioielleria sita in via Gioberti, a Roma, commesso il 26 marzo 2023, in prossimità della gioielleria, elementi che consentirebbero di collocare l'indagato sul luogo del delitto. Invece, secondo la Difesa ricorrente, risulta apodittica l'affermazione che l'autovettura del Liscio avesse scortato quella del complice Federici, in quanto non sorretta da una apprezzabile regola di esperienza; altrettanto congetturale la ricostruzione del ruolo del Liscio, di recuperare il Federici, non essendo stata considerata l'alternativa ipotesi di azioni autonome e indipendenti, essendosi i due mossi per conto proprio e con mezzi di trasporto diversi. In sostanza, si censura la ordinanza impugnata per avere ricostruito la responsabilità concorsuale del Liscio dalla mera circostanza che egli si sia trovato sul luogo del delitto nel pomeriggio antecedente al furto, anche dolendosi della illogica svalutazione dell'elemento favorevole al Liscio, costituito dall'avere i tabulati telefonici restituito contezza della circostanza che il telefono del Liscio, al momento della commissione del furto, si trovasse nella sua abitazione. 2.2. Anche con riguardo al furto alla gioielleria Candia, nella omonima via di Roma, la motivazione risulta apodittica e illogica, laddove riconduce al Liscio ( e al Federici) la disponibilità dell'utenza cellulare intestata a uno straniero, con cui venne effettuata la prenotazione presso il "Bed and breakfast" sovrastante la gioielleria presa di mira, dalla mera circostanza, del tutto insufficiente ai fini dimostrativi, che negli unici giorni in cui era stata attiva aveva agganciato le ° stesse celle di quelle agganciate anche dalle utenze intestate ai due predetti indagati. In realtà, si deduce, non sussistono elementi capaci di ricondurre l'indagato sul luogo del fatto al momento del furto, anche perché il suo telefono cellulare era invece nella sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.E' opportuno ricordare che, in sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Le Sezioni unite hanno chiarito che «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico de/l'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme, ex Plurimis, • più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 1.1. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazióne dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463), e come è stato affermato da Sez. Unite 'Audino' cit., la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511), in quanto, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ,e delle esigenze caute/ari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato», risultando inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. Merja, Rv. 248698). 1.2. Alla luce di tale premessa, il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso, risultando la motivazione del provvedimento impugnato esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di legittimità, non sussistendo spazi per la rivisitazione della lettura delle vicende alla luce della alternativa ricostruzione proposta con il ricorso. Il Tribunale del riesame ha dato atto - con amplissima motivazione - sia degli elementi fattuali che, sinergicamente valutati, sorreggono il profilo indiziario che di quelli fondanti il giudizio strettamente cautelare. In particolare, nell'ordinanza impugnata sono stati ripercorsi minuziosamente gli spostamenti degli indagati fin dalle fasi preparatorie, nei giorni precedenti ai due furti in scrutinio, come ricostruiti dagli investigatori alla luce delle immagini registrate dalle telecamere stradali, dei tabulati telefonici, degli appostamenti, delle successive intercettazioni telefoniche e dei rilievi provenienti dal GPS installato sulle autovetture utilizzate per i raggiungere i luoghi presi di mira per i furti e poi allontanarsene dopo. Il provvedimento impugnato ha esposto le ragioni, del tutto coerenti con i dati fattuali a disposizione, della ritenuta sussistenza di indizi gravi della compartecipazione dell'indagato, disattendendo con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità i medesimi rilievi riproposti in questa sede, tendenti attraverso una lettura parcellizzata degli elementi di fatto raccolti dagli investigatori a una reinterpretazione, non consentita, delle fonti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma