CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M25 - [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M25) ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di pace di Bologna l'ha condannato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e, con l'unico motivo di ricorso, deduce l'erroneo mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, stante il radicamento sul territorio italiano e la esistenza di rapporti familiari ed amicali che impedirebbero la sua espulsione; rilevato che la censura non si confronta in alcun modo con la motivazione del giudice di merito che ha indicato (p. 2) le ragioni per le quali la convivenza con [OSCURATO:PERSONA], ella stessa vittima di percosse, potesse integrare motivo idoneo a giustificare la disapplicazione dell'ordine questorile e che non vi erano ulteriori elementi, evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, dai quali inferire il giustificato motivo; ritenuto che tale motivazione si pone nel solco dei principi espressi in sede di legittimità secondo cui, in materia, rilevano in via esclusiva condizioni ostative, anche di natura soggettiva, di impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Cass. Sez. 1, n. 40827 del 5/2/2019, Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso». Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo per il quale lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Cass. Sez. 1 n. 37813 del 27/4/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101; Sez. 1 n. 9929 del 11/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280679); lì ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme