CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 giugno 2002 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta, formulata dal Pubblico ministero, di convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha disposto l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. 2. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza, il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA], amministratore della «Tenditalia s.r.I.», si rivolse ai carabinieri per denunciare che, esaminando le riprese del sistema di videosorveglianza installato nella sede della ditta, si era reso conto che Sangiovanni, dipendente della società, aveva asportato materiale per la realizzazione di tende da sole (teli in pvc), lo aveva occultato in scatole di cartone e lo aveva riposto nella propria auto. I carabinieri, intervenuti sul posto, rinvennero all'interno dell'auto il materiale sottratto. Decisero, quindi, di perquisire l'abitazione del Sangiovanni e vi trovarono altro materiale per tendaggi che il titolare dell'azienda riconobbe come proprio. Furono sentiti tre dipendenti della ditta: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sorbo dichiarò che quel giorno, aveva tagliato e lavorato dei teli su richiesta di Sangiovanni e la stessa cosa era avvenuta in altre precedenti occasioni. Ruggiero disse che anche a lui Sangiovanni aveva chiesto di tagliare dei teli, ma precisò di non sapere se il collega li avesse portati via. Cenname affermò di aver visto Sangiovanni prelevare dei motorini per il funzionamento delle tende e nasconderli in scatole di cartone. Infine fu raccolta la querela di [OSCURATO:PERSONA]. Sangiovanni fu tratto in arresto per violazione degli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 11 cod. pen. perché (come emerge dalla imputazione provvisoria formulata ai fini della convalida dell'arresto) «con violenza sulle cose, consistita nel prelevare un tendaggio in pvc e nel dare incarico all'ignaro collega [OSCURATO:PERSONA] di tagliare il materiale, di cucirvi i tondini, nonché con mezzo fraudolento, consistito nell'occultamento della refurtiva in due tubi di cartone da smaltire, posizionati, subito dopo, nell'autovettura [...] nella sua disponibilità, parcheggiata poco lontana dal capannone in cui svolgeva le mansioni», «abusando di relazioni d'ufficio e di prestazione d'opera», si impossessava del tendaggio di proprietà della società. [OSCURATO:PERSONA] fu contestato, inoltre, il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2, 61 n. 11 cod.pen. in relazione al furto di motorini per il funzionamento delle tende e di altro materiale (per un valore complessivo di 3.000 o 4.000 euro) che non rileva in questa sede atteso che, per questo reato, egli non è stato tratto in arresto.All'esito dell'udienza di convalida, il G.i.p. ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni di prestazione d'opera e dall'uso di mezzo fraudolento. Ha escluso però che potesse ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, atteso che «il taglio e la cucitura del materiale sottratto consistono nelle ordinarie e fisiologiche attività poste in essere per la lavorazione e utilizzazione dello stesso». Ha rilevato poi che, per il furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2, seconda ipotesi (uso di mezzo fraudolento) e 61 n. 11 (abuso di relazioni di prestazione d'opera), l'arresto non è obbligatorio ed è consentito ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen. Ha concluso che, nel caso di specie, l'arresto non poteva essere convalidato non essendo giustificato né dalla gravità del fatto, né dalla personalità dell'indagato, persona incensurata che in astratto poteva usufruire della sospensione condizionale della pena. 3. Contro l'ordinanza di mancata convalida, il Pubblico ministero ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 391 comma 4 cod. proc. pen. articolandolo in due motivi. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali. Osserva che deve intendersi per violenza sulle cose ogni energia fisica idonea a provocare un danneggiamento, una trasformazione o un mutamento di destinazione del bene e tale da rendere necessaria una attività di ripristino per restituire allo stesso la propria funzionalità. Sottolinea che, nel caso in esame, «il ritaglio dei tendaggi e la cucitura dei tondini, secondo ordini che non erano impartiti direttamente dall'azienda madre, ma rispondevano alle esclusive esigenze personali dell'indagato» determinarono «la trasformazione e il mutamento di destinazione del tendaggio, tale da renderlo inidoneo all'uso programmato dall'azienda». Rileva che, essendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, prima ipotesi, cod. pen. si versava in un caso di arresto obbligatorio ex art. 380 comma 2 lett. e) cod. proc. pen. e l'operato della polizia giudiziaria non era in alcun modo censurabile. Col secondo subordinato motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla valutata insussistenza delle condizioni legittimanti l'arresto facoltativo. Osserva che la valutazione della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria deve essere compiuta «con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria» e il giudice può non convalidare l'arresto solo quando, in questa chiave di lettura, sia «altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, fornendo in proposito adeguata motivazione» (cita in tal senso Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, Rv. 227241). Nel caso di specie, secondo il ricorrente, nel ritenere un cattivo uso del potere discrezionale da parte della polizia giudiziaria, il giudice 3 avrebbe ignorato che Sangiovanni poté agire confidando nella fiducia che i colleghi di lavoro riponevano in lui quale operaio anziano e che la condotta illecita fu reiterata. A fronte di ciò, il G.i.p. avrebbe attribuito rilevanza decisiva alla incensuratezza, desumendone la non pericolosità dell'indagato «richiamata anche a supporto della considerata insussistenza delle esigenze cautelari, che in questa sede, tuttavia, non rileva». Z. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.che sarebbe fondato sulla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. 2. Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale, il ricorrente non chiede a questa Corte una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata;atteso che quei fatti non sono controversi ed è controversa invece la loro qualificazione giuridica. La condotta ascritta a Sangiovanni è consistita (e sul punto non vi è contrasto alcuno) nell'aver chiesto a un ignaro collega di lavoro di tagliare da un rotolo alcuni metri di telo in pvc e di cucirvi tondini in metallo per poi occultare i teli così confezionati all'interno di tubi di cartone e nasconderli in macchina. L'ordinanza impugnata sostiene che tale condotta integra gli estremi di un furto aggravato dall'abuso di relazioni di prestazione d'opera e dall'uso di mezzo fraudolento, ma non dalla violenza sulle cose (art. 625 comma 1 n. 2, seconda ipotesi, cod. pen.) perché «il taglio e la cucitura del materiale sottratto consistono nelle ordinarie e fisiologiche attività poste in essere per la lavorazione e utilizzazione dello stesso». Secondo il G.i.p., dunque, anche se i teli sottratti furono tagliati da un rotolo di proprietà della società, il fatto non sarebbe aggravato dall'uso di violenza sulle cose perché la tela fu utilizzata in conformità alla sua normale destinazione che ne presuppone, appunto, il taglio. Ne consegue che l'arresto è consentito ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen. e il giudice deve verificare se la polizia giudiziaria che lo ha eseguito ha fatto un uso corretto della propria discrezionalità. Il ricorrente obietta che il ritaglio dei tendaggi e la cucitura dei tondini, non furono eseguiti sulla base delle indicazioni fornite dall'impresa e in conformità alle richieste della committenza, ma secondo le esigenze dell'indagato e, pertanto, il materiale fu reso inidoneo all'uso programmato dall'azienda. Osserva che, trattandosi di fatto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2, seconda ipotesi, 4 cod. pen., nella concorrenza degli altri requisiti di legge (ritenuti sussistenti dall'ordinanza impugnata), l'arresto avrebbe dovuto essere convalidato perché obbligatorio ai sensi dell'art. 380 comma 2 lett. e) cod. proc. pen. 3. Come noto, la nozione di «violenza sulle cose» è delineata a livello normativo dall'art. 392, secondo comma, cod. pen., che la ritiene sussistente «allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione». Perché si possa parlare di violenza sulle cose, dunque, non è necessario che vi sia stato un danneggiamento del bene, può essere sufficiente anche che esso sia stato trasformato o ne sia stata mutata la destinazione. Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'aggravante della violenza sulle cose sia integrata ogniqualvolta, per commettere il reato, si fa uso «di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949). L'ordinanza impugnata non fa buon governo di questi principi di diritto; sostiene infatti che, siccome il normale utilizzo del telo ne comportava il taglio, il fatto che questo sia avvenuto per esigenze diverse da quelle della produzione sarebbe irrilevante e la aggravante della violenza sulle cose dovrebbe essere esclusa. Così argomentando, però, d trascura che il tagliolavvenuto per esigenze diverse rispetto a quelle della produzione, determina la trasformazione del telo tagliato (dal quale viene staccata una parte) e il mutamento di destinazione della parte tagliata. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con la quale il G.i.p., del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Si deve procedere ai sensi dell'art. 620 comma 1 lettera I) cod. proc. pen. perché il rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale in un ricorso che ha ad oggetto solo la valutazione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, dunque, una fase del procedimento ormai conclusa (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, v. 270042; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione