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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11931/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALAGIANO avverso la sentenza del 18/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ.

DIST.

TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 18/11/2020 con cui la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la sentenza in data 31/01/2019 del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di truffa.

Deduce:

1.1. "Contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla sussistenza del fatto addebitato ad [OSCURATO:PERSONA]".

Il ricorrente assume che «sebbene, in astratto, potrebbero sembrare come presente l'elemento materiale della truffa, l'aspetto evincibile dalle prove raccolte in dibattimento, circa il comportamento tenuto dall'Agrusti nella fase contrattuale AS0,"` e, soprattutto, quello tenuto nella fase post-contrattuale, rileva che in capo all'agente, non vi fosse quella coscienza e volontà tali da rendere sussistente il reato contestato».

A sostegno dell'assunto precisa che il rifiuto di proseguire nella fornitura degli agrumi era dovuto alla variazione del prezzo inizialmente pattuito; che non si comprende come l'intento fraudolento potesse essere ricavato dalla mancata restituzione dell'anticipo versato, senza indagare sulla disponibilità economica dell'imputato.

1.2. Contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. in favore di [OSCURATO:PERSONA]".

Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali, ancorché depenalizzati, mentre si sarebbe dovuto valorizzare il fatto che l'imputato «si sia comunque attivato per ovviare all'inconveniente».

1.3. "Contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA]".

Anche in questo caso, il ricorrente lamenta che «è contraddittorio, se non proprio carente di motivazione, l'aspetto che la sospensione condizionale della pena, poggia sempre e solo sul fatto che il ricorrente ha, nel proprio casellario, delle iscrizioni relative a fatti non più previsti dalla legge come reato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con riferimento alla integrazione del reato in contestazione, la Corte di appello, con congrua e logica motivazione, ha inquadrato l'odierna fattispecie nello schema della truffa contrattuale, ponendo in evidenza la sussistenza di un comportamento non improntato a buona fede, che ha influito sulla volontà negoziale del contraente, determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo (cfr., Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203).

Nella specie, la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, ha colto l'esistenza di un intento ingannatorio volto a carpire la fiducia del soggetto passivo, valorizzando plurimi elementi di prova (oltre alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e alla documentazione prodotta dalle parti), tra cui: 1) la tipologia di attività per la quale era stata registrata la ditta individuale dell'Agrusti (del tutto diversa ed incompatibile rispetto a quella oggetto del contratto); 2) la mancata restituzione del denaro che avrebbe dovuto seguire l'ipotizzata impossibilità di adempimento; 3) l'invio, a scopo truffaldino, di copie falsificate dei bonifici bancari attestanti la mancata restituzione del profitto locupletato.

A fronte di tale motivazione, il primo motivo di ricorso si risolve in una generica e apodittica -quanto manifestamente infondata- asserzione di omissione e/o inadeguatezza della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione.

Va, infatti, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.2. Identiche considerazioni valgono anche in relazione al motivo dedicato alle circostanze attenuanti generiche.

A loro riguardo, va ricordato l'assolutamente consolidato orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio»t (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01).

Tale assenza di specificità si riscontra nel caso in esame, dove il ricorrente lamenta solo la valorizzazione dei precedenti penali su reati oramai depenalizzati, ma non indica alcun elemento favorevolmente valutabile ai fini che lo interessano.

Tale non può essere il solo stato di incensuratezza, a ciò ostandovi quanto sancito dall'art. 62-bis, comma terzo, cod.pen.; né si può attribuire rilevanza a una generica indicazione di una non meglio specificata condotta intesa a "ovviare all'inconveniente".

Peraltro, deve riconoscersi che i precedenti penali, sia pure per reati oramai depenalizzati, costituiscono elementi valutabili ai sensi dell'art. 133 cod.pen., in quanto contribuiscono alla focalizzazione della capacità a delinquere, siccome desumibile «in genere, dalla vita e dalla condotta del reo, antecedenti al reato».

Da ciò discende che del tutto legittimamente la Corte di appello ha fatto A Oli•-\.., .... riferimento a essi per negare le circostanze attenuanti generiche e per ricavare una prognosi sfavorevole circa la possibilità che il reo ricada nel reato al fine di negare la sospensione condizionale della pena.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALAGIANO avverso la sentenza del 18/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ. DIST. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 18/11/2020 con cui la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la sentenza in data 31/01/2019 del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. "Contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla sussistenza del fatto addebitato ad [OSCURATO:PERSONA]". Il ricorrente assume che «sebbene, in astratto, potrebbero sembrare come presente l'elemento materiale della truffa, l'aspetto evincibile dalle prove raccolte in dibattimento, circa il comportamento tenuto dall'Agrusti nella fase contrattuale AS0,"` e, soprattutto, quello tenuto nella fase post-contrattuale, rileva che in capo all'agente, non vi fosse quella coscienza e volontà tali da rendere sussistente il reato contestato». A sostegno dell'assunto precisa che il rifiuto di proseguire nella fornitura degli agrumi era dovuto alla variazione del prezzo inizialmente pattuito; che non si comprende come l'intento fraudolento potesse essere ricavato dalla mancata restituzione dell'anticipo versato, senza indagare sulla disponibilità economica dell'imputato. 1.2. Contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. in favore di [OSCURATO:PERSONA]". Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali, ancorché depenalizzati, mentre si sarebbe dovuto valorizzare il fatto che l'imputato «si sia comunque attivato per ovviare all'inconveniente». 1.3. "Contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA]". Anche in questo caso, il ricorrente lamenta che «è contraddittorio, se non proprio carente di motivazione, l'aspetto che la sospensione condizionale della pena, poggia sempre e solo sul fatto che il ricorrente ha, nel proprio casellario, delle iscrizioni relative a fatti non più previsti dalla legge come reato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con riferimento alla integrazione del reato in contestazione, la Corte di appello, con congrua e logica motivazione, ha inquadrato l'odierna fattispecie nello schema della truffa contrattuale, ponendo in evidenza la sussistenza di un comportamento non improntato a buona fede, che ha influito sulla volontà negoziale del contraente, determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo (cfr., Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203). Nella specie, la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, ha colto l'esistenza di un intento ingannatorio volto a carpire la fiducia del soggetto passivo, valorizzando plurimi elementi di prova (oltre alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e alla documentazione prodotta dalle parti), tra cui: 1) la tipologia di attività per la quale era stata registrata la ditta individuale dell'Agrusti (del tutto diversa ed incompatibile rispetto a quella oggetto del contratto); 2) la mancata restituzione del denaro che avrebbe dovuto seguire l'ipotizzata impossibilità di adempimento; 3) l'invio, a scopo truffaldino, di copie falsificate dei bonifici bancari attestanti la mancata restituzione del profitto locupletato. A fronte di tale motivazione, il primo motivo di ricorso si risolve in una generica e apodittica -quanto manifestamente infondata- asserzione di omissione e/o inadeguatezza della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, infatti, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. Identiche considerazioni valgono anche in relazione al motivo dedicato alle circostanze attenuanti generiche. A loro riguardo, va ricordato l'assolutamente consolidato orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio»t (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01). Tale assenza di specificità si riscontra nel caso in esame, dove il ricorrente lamenta solo la valorizzazione dei precedenti penali su reati oramai depenalizzati, ma non indica alcun elemento favorevolmente valutabile ai fini che lo interessano. Tale non può essere il solo stato di incensuratezza, a ciò ostandovi quanto sancito dall'art. 62-bis, comma terzo, cod.pen.; né si può attribuire rilevanza a una generica indicazione di una non meglio specificata condotta intesa a "ovviare all'inconveniente". Peraltro, deve riconoscersi che i precedenti penali, sia pure per reati oramai depenalizzati, costituiscono elementi valutabili ai sensi dell'art. 133 cod.pen., in quanto contribuiscono alla focalizzazione della capacità a delinquere, siccome desumibile «in genere, dalla vita e dalla condotta del reo, antecedenti al reato». Da ciò discende che del tutto legittimamente la Corte di appello ha fatto A Oli•-\.., .... riferimento a essi per negare le circostanze attenuanti generiche e per ricavare una prognosi sfavorevole circa la possibilità che il reo ricada nel reato al fine di negare la sospensione condizionale della pena. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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