Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18521/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica del 23/06/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mazza da baseball in metallo lunga complessivamente sessanta centimetri, strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, detenendola sotto il sedile anteriore destro della propria autovettura e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso, attraverso i quali deduce cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 4 legge 110 del 1975, nonché per carenza di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.

La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di uno strumento definibile quale arma impropria, in ragione delle notevoli dimensioni e delle caratteristiche strutturali (si tratta di una mazza in metallo), atte a conferire all'oggetto una elevata potenzialità offensiva; le spiegazioni addotte dall'imputato, peraltro, sono risultate mutevoli e sono state apprezzate come del tutto incongrue.

Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.

4. A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà - non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica del 23/06/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mazza da baseball in metallo lunga complessivamente sessanta centimetri, strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, detenendola sotto il sedile anteriore destro della propria autovettura e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso, attraverso i quali deduce cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 4 legge 110 del 1975, nonché per carenza di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di uno strumento definibile quale arma impropria, in ragione delle notevoli dimensioni e delle caratteristiche strutturali (si tratta di una mazza in metallo), atte a conferire all'oggetto una elevata potenzialità offensiva; le spiegazioni addotte dall'imputato, peraltro, sono risultate mutevoli e sono state apprezzate come del tutto incongrue. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. 4. A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà - non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17
Sentenza Cassazione n. 18521/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris