CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 43648/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/09/2019 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 2 maggio del 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di estorsione tentata e lesioni personali commessi in danno della propria nonna. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine all'entità dell'aumento di pena in continuazione, dal momento che l'imputato non era stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati posti in continuazione, sicché non avrebbe dovuto applicarsi la regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod.pen. e l'aumento di pena in continuazione poteva essere più contenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Al ricorrente è stato inflitto un aumento in pena in continuazione con altro reato di estorsione precedentemente giudicato in altra sede. Tale aumento è stato determinato in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa. La presunta violazione di legge dedotta in ricorso non aveva formato oggetto dei motivi di appello, con i quali la determinazione della pena era stata oggetto di una censura del tutto generica, sicché il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che non si versa in ipotesi di pena illegale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.10.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R DEPOSI