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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17124/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24852-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 272, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 272, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1299/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 25/05/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio investe la sentenza d’appello, con la quale venne confermato il rigetto della domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione d’un complesso immobiliare, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].); sentenza d’appello avverso la quale il Solfanelli propone ricorso sulla base di due motivi e al quale resiste con controricorso la società; considerato che il Relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: <<Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell’art.1156 cod. civ., lamentando che la statuizione impugnata aveva erroneamente reputato non essere trascorso il ventennio di legge, è inammissibile, in quanto propone un’alternativa ricostruzione fattuale.

È del tutto evidente che il ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021).

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 1165 e 2941 n. 1 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto sospeso il corso della prescrizione, e, quindi, del decorso del termine utile per usucapire, fra coniugi (la moglie nell’anno 1997 si era resa acquirente), anche se in regime di separazione dei beni, non supera anch’esso il vaglio d’ammissibilità, trattandosi di doglianza meramente assertiva, priva di una puntuale e ragionata critica di contrasto.

Sul punto questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U. n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448; conf.

Cass. n. 18998/2021).

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta con la seguente precisazione in ordine all’altra censura mossa col secondo motivo di ricorso (quella con cui si addebita alla Corte territoriale di avere applicato la sospensione dei termini per l’usucapione, pur trattandosi di eccezione “riservata solo alla volontà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro neppure parte in causa”): poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto (cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte) si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, ovvero in quelle in cui il fatto costitutivo dell'eccezione, corrispondendo alla titolarità di un'azione costitutiva, richiede, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), rientra nel potere officioso del giudice rilevare una delle cause di sospensione del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 decorso della prescrizione (il principio, affermato da Sez. 3, n. 24680, Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 24/11/2009, Rv. 610918; trova successive conferme, si veda, Sez.

2. n. 19567/2016).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per una pronuncia di condanna a titolo di responsabilità aggravata, siccome invocata dalla controricorrente.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24852-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 272, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 272, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1299/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 25/05/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio investe la sentenza d’appello, con la quale venne confermato il rigetto della domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione d’un complesso immobiliare, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].); sentenza d’appello avverso la quale il Solfanelli propone ricorso sulla base di due motivi e al quale resiste con controricorso la società; considerato che il Relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: <<Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell’art.1156 cod. civ., lamentando che la statuizione impugnata aveva erroneamente reputato non essere trascorso il ventennio di legge, è inammissibile, in quanto propone un’alternativa ricostruzione fattuale. È del tutto evidente che il ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021). Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 1165 e 2941 n. 1 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto sospeso il corso della prescrizione, e, quindi, del decorso del termine utile per usucapire, fra coniugi (la moglie nell’anno 1997 si era resa acquirente), anche se in regime di separazione dei beni, non supera anch’esso il vaglio d’ammissibilità, trattandosi di doglianza meramente assertiva, priva di una puntuale e ragionata critica di contrasto. Sul punto questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U. n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448; conf. Cass. n. 18998/2021). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta con la seguente precisazione in ordine all’altra censura mossa col secondo motivo di ricorso (quella con cui si addebita alla Corte territoriale di avere applicato la sospensione dei termini per l’usucapione, pur trattandosi di eccezione “riservata solo alla volontà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro neppure parte in causa”): poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto (cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte) si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, ovvero in quelle in cui il fatto costitutivo dell'eccezione, corrispondendo alla titolarità di un'azione costitutiva, richiede, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), rientra nel potere officioso del giudice rilevare una delle cause di sospensione del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 decorso della prescrizione (il principio, affermato da Sez. 3, n. 24680, Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 24/11/2009, Rv. 610918; trova successive conferme, si veda, Sez. 2. n. 19567/2016). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per una pronuncia di condanna a titolo di responsabilità aggravata, siccome invocata dalla controricorrente. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24852/2021 Numero sezionale 4314/2022 Numero di raccolta generale 17124/2022Data pubblicazione 26/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d
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