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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01526/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RETO sul ricorso iscritto al n. 6109/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio di quest'ultima contro Agenzia delle Entrate, sede di ROMA, in persona del Direttore in carica avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n. 1068/2016 pronunciata con riferimento agli atti n. 20131T001209000 — 2131T001211000 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n.

RG. 5813/2017 l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Genova n. 1068/2016.

Per il predetto ricorso veniva presentata istanza di sospensione ai sensi dei commi 8, 9, 10 dell'art. 6, D.L. 119/2018 per la definizione agevolata della controversia e, stante la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020 dell'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato DL n. 119/2018 - né risultando intervenuto diniego della definizione, poi impugnato- la Corte, con decreto n. 2420/2022 del 12.09.2022, dichiarava estinto il processo; considerato che, con il ricorso n. 6109/2007, la stessa sentenza n. 1068/2016 veniva impugnata anche dai contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, per tale ricorso, pur configurandosi quale ricorso successivo, da riunirsi ex art. 335 c.p.c., non si provvedeva alla materiale riunione con il ricorso rg n. 5813/2017; rilevato, inoltre, che anche in relazione al predetto ricorso n. 6109/2017, veniva presentata istanza di sospensione ai sensi dei commi 8, 9, 10 dell'art. 6, D.L. 119/2018 per la definizione agevolata della controversia e che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti presentava istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato DL n. 119/2018; Tanto premesso stante l'intervenuta estinzione del giudizio n. 5813/2017, quale impugnazione principale, e per tutto quanto sopra [OSCURATO:PERSONA] Roma, 17.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 6109/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio di quest'ultima contro Agenzia delle Entrate, sede di ROMA, in persona del Direttore in carica avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n. 1068/2016 pronunciata con riferimento agli atti n. 20131T001209000 — 2131T001211000 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. RG. 5813/2017 l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Genova n. 1068/2016. Per il predetto ricorso veniva presentata istanza di sospensione ai sensi dei commi 8, 9, 10 dell'art. 6, D.L. 119/2018 per la definizione agevolata della controversia e, stante la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020 dell'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato DL n. 119/2018 - né risultando intervenuto diniego della definizione, poi impugnato- la Corte, con decreto n. 2420/2022 del 12.09.2022, dichiarava estinto il processo; considerato che, con il ricorso n. 6109/2007, la stessa sentenza n. 1068/2016 veniva impugnata anche dai contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, per tale ricorso, pur configurandosi quale ricorso successivo, da riunirsi ex art. 335 c.p.c., non si provvedeva alla materiale riunione con il ricorso rg n. 5813/2017; rilevato, inoltre, che anche in relazione al predetto ricorso n. 6109/2017, veniva presentata istanza di sospensione ai sensi dei commi 8, 9, 10 dell'art. 6, D.L. 119/2018 per la definizione agevolata della controversia e che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti presentava istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato DL n. 119/2018; Tanto premesso stante l'intervenuta estinzione del giudizio n. 5813/2017, quale impugnazione principale, e per tutto quanto sopra [OSCURATO:PERSONA] Roma, 17.
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