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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 25238/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F'OSCIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza del 28 settembre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per alcune violazioni delle prescrizioni commesse dal Cabras nel corso degli arresti domiciliari, dalle quali sono scaturiti due decreti penali di condanna e che tali comportamenti hanno fatto ritenere il soggetto non in grado di gestire in modo positivo il beneficio di cui all'art.47 Ord. pen.; Ritenuto che con il ricorso -pur lamentandosi il vizio di motivazione - si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivaz one adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F'OSCIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza del 28 settembre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per alcune violazioni delle prescrizioni commesse dal Cabras nel corso degli arresti domiciliari, dalle quali sono scaturiti due decreti penali di condanna e che tali comportamenti hanno fatto ritenere il soggetto non in grado di gestire in modo positivo il beneficio di cui all'art.47 Ord. pen.; Ritenuto che con il ricorso -pur lamentandosi il vizio di motivazione - si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivaz one adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.
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