Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
17 febbraio 2009
[OSCURATO:PERSONA]38/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2006 – Norme di valutazione applicabili da parte dei valutatori»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto
di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2006.
Decisione:
Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2006 è annullato. [OSCURATO:PERSONA]
è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Disposizioni generali di esecuzione che stabiliscono norme
di valutazione comuni per ciascuna direzione generale
(Statuto dei funzionari, art. 43)
Nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera di un funzionario, la violazione delle disposizioni generali di
esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dall’istituzione interessata, che prescrivono la presa in considerazione di
norme di valutazioni comuni per ciascuna direzione generale, allo scopo di facilitare il raffronto dei meriti dei funzionari,
l’armonizzazione dei punteggi di merito proposti dai valutatori e la coerenza della valutazione in seno ad una stessa direzione
generale, costituisce la violazione di una forma sostanziale. Quindi, la disapplicazione di tali norme o la loro insufficiente
presa in considerazione vizia di irregolarità sostanziale la valutazione del funzionario e ne giustifica l’annullamento.
(v. punti 46 e 47)