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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26275/2026

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d'assise d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processualedell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorsoed ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di Appello di Milano,giudicando a seguito di rinvio disposto con sentenza di annullamento parziale dellaCorte di cassazione del 13 maggio 2025, ha parzialmente riformato la sentenzadella Corte d'Assise di Genova emessa in data 11.01.2024, riducendo la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 575, 604-ter e 61, n. 1, cod.pen. ad anni ventuno di reclusione, con conferma nel resto.In particolare, la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Prima Sezionedi questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello diGenova limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per il giudizio sulpunto alla Corte di Assise di Appello di Milano.Quest’ultima, con la sentenza impugnata, ha rideterminato la pena, rigettandosiccome manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale che ladifesa aveva per la prima volta sollevato in quella sede.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite dei propri difensori avv.ti FedericoPapa e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, corrispondentia due questioni di legittimità costituzionale, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo propone questione di legittimità costituzionale dell'art.577, comma 1 n. 4 cod. pen. in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. per contrastocon gli artt. 3, 27, commi 1-3, e 111 della Costituzione, deducendo il carattereapparente della motivazione esposta nella sentenza impugnata in ordine allamedesima questione sollevata dinanzi alla Corte territoriale.

Premette che, aseguito della notifica di giudizio immediato, l'imputato, a mezzo dei difensori inqualità di procuratori speciali, aveva chiesto la definizione nelle forme del ritoabbreviato, richiesta che, peraltro, ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc.pen., il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2023, aveva dichiaratoinammissibile avuto riguardo al carattere ostativo del reato di omicidio aggravatodai futili motivi contestato nella presente sede.

Deduce che la questione èrilevante in quanto, pure nel quadro cristallizzato dalla pronuncia rescindente, èidonea ad incidere sulla preclusione al rito e, di rimando, sul trattamentosanzionatorio mediante l’applicazione della diminuente di un terzo.

La questione,avente ad oggetto l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio dal punto divista sostanziale della fattispecie aggravata, non è, poi, manifestamenteinfondata, trovando anzi una prima legittimazione nell’argomento spesoincidentalmente da recente pronuncia della medesima Corte costituzionale(sentenza n. 2 del 2025) che, proprio in relazione ad una vicenda avente adoggetto un omicidio aggravato dai futili motivi, aveva avuto modo di segnalareche il superamento dell’impedimento al rito alternativo doveva passare attraversola censura del trattamento sanzionatorio che fondava l’effetto ostativo ai sensidell’art. 438 comma 1-bis cod. proc. pen.

In concreto, secondo il ricorrente, laprevisione dell’ergastolo per l’omicidio aggravato dai futili motivi contrasta conl’art. 3 Cost. dovendosi osservare che: a) la pena dell’ergastolo nella forma baseè riservata dall’ordinamento a pochi selezionati reati, per lo più riferiti all’offesaalla personalità dello Stato, nonché a quello di strage; b) risulta irragionevolel’effetto dalla trasformazione, nell’ambito dell’art. 577 n. 4 cod. pen., inaggravante ad effetto speciale di quella che poteva più congruamente conservarsiquale aggravante ad effetto comune; c) risulta parimenti irragionevole laconseguente equiparazione, quanto a tale speciale effetto di aggravamento, adaltre aggravanti di differente peso anche nel sentire sociale, quali quella dellapremeditazione o delle altre collegate alla violazione dei più stretti rapportifamiliari.

La medesima previsione contrasta con il principio di personalità dellaresponsabilità penale e, soprattutto, con quelli di umanità e rieducazione dellapena, oggetto dell'art. 27, comma 1 e 3 della Costituzione, in quanto le giàsegnalate sproporzioni sono acuite dal divieto di accesso al rito premiale.Si duole altresì della carente motivazione offerta dalla Corte di Assise d’appello sulpunto.2.2.

Con il secondo motivo, deduce l’illegittimità costituzionale dell'art. 438,comma 1-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 3 e 111 dellaCostituzione nonché il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata inordine alla questione proposta in sede di appello.

Argomenta che la questioneproposta in ordine alla preclusione al giudizio abbreviato determinata dall’art. 438comma 1-bis c.p.p. si distingue da quelle rigettate dal Giudice delle leggi, in quantoha ad oggetto il contrasto della menzionata disposizione con i principi dirieducazione della pena, di umanità della pena e della pena giusta, nella misura incui la preclusione introdotta nel 2019 risponde esclusivamente a logiche punitive,repressive e retributive.

Apprezzabile in termini analoghi a quelli già consideratila rilevanza anche della questione in esame, quanto specificamente alla nonmanifesta infondatezza adduce che: a) una previsione che, come quella inoggetto, sia tutta articolata su volontà punitiva e funzione retributiva,necessariamente pretermette la funzione rieducativa presidiata, ponendosi incontrasto con il fondamento assiologico del giusto processo; b) l’esigenza di unatrattazione pubblica del processo innanzi ad una Corte di Assise, già addotta dalGiudice delle leggi a concorrente ratio fondante della disposizione, non valeva alegittimare la preclusione al rito, posto che l’obiettivo così individuato ben potevaessere conseguito mediante la previsione di una celebrazione in pubblica udienzadell’abbreviato nei casi di reati puniti con l'ergastolo.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore del ricorrente ha insistito nell’accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In particolare, deve affermarsi che non sono proponibili le questioni dilegittimità costituzionale sollevate dal ricorso.2.1.

La conclusione non si fonda sul fatto che il ricorso ha ad oggettoesclusivamente questioni di legittimità costituzionale.Al riguardo non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui èammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamentel'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, inquanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita allasentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nelsenso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per ilricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 6,Ordinanza, 08/04/2020, n. 37796, rv. 280961-01).2.2.

E’ invece dirimente che le questioni rinvengono preclusione nel quadrodeterminato dal giudizio di rinvio.2.2.1.

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo cuinel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione della eccezione di legittimitàcostituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base delprincipio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto l'eventualeannullamento della norma in questione non potrebbe produrre effetti nel giudizio"a quo", non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza su cui siè formato il giudicato (Sez. 5, Sentenza n. 26649 del 07/05/2004, Rv. 230050 –01.

Cfr. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 19915 del 17/12/2013, dep. 14/05/2014,Rv. 260687 - 01).2.2.2.

Nel caso di specie, la sentenza di annullamento ha espressamente definitoil mandato rescissorio nell’ambito della cornice edittale predeterminata (v. par.2.6. sentenza cit.: «La Corte distrettuale, nonostante gli specifici rilievi articolatinell'atto di appello, non ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali haconfermato la dosimetria della pena di anni 23 di reclusione, irrogata dal Giudicedel primo grado del giudizio in misura assai prossima al massimo edittale di 24anni, anziché al minimo di anni 21 anni…»).Il punto specifico, quindi, costituisce oggetto di preclusione interna, ove pure nonconnotato dall’autonomia che connota l’oggetto del giudicato.2.2.3.

Le due questioni sollevate, siccome appunto volte a rideterminare in viadiretta (con riguardo al trattamento edittale dell’art. 577, comma 1 n. 4 cod. pen.)ed indiretta (con riguardo al recupero della diminuente per il rito) la cornoiceedittale, risultano irrilevanti in quanto afferenti a punto costituente oggetto dipreclusione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.3.

La conclusione così assunta assorbe la valutazione del merito delle questionisollevate che, comunque, sono manifestamente infondate.3.1.

Quanto alla questione, relativa al contrasto con la funzione di rieducazionedel disposto dell’art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. laddove sanziona con l’ergastolol’omicidio aggravato dai futili motivi, deve darsi continuità all’orientamento diquesta Corte secondo cui «(è) manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 4), cod. pen., percontrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede lapena dell'ergastolo indifferentemente, nel caso in cui sussistano una sola oentrambe le circostanze previste dall'art. 61, nn. 1) e 4), cod. pen., trattandosi,in relazione al primo profilo, di una ragionevole scelta di politica criminale,giustificata dalla possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio con il giudiziodi bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e dovendosi ritenere, quanto al secondo, lacompatibilità dell'ergastolo con lo scopo rieducativo della pena per effetto dellapossibilità di accedere alla liberazione condizionale in base all'art. 176, commaterzo, cod. pen» (Sez. 1, Sentenza n. 12040 del 07/02/2023, Rv. 284434 – 01;sentenza nella cui motivazione la Corte ha anche precisato che «deve osservarsiche il legislatore ha ritenuto, con una scelta di politica criminale non suscettibiledi censure in punto di ragionevolezza, che la realizzazione di un omicidio volontariocommesso con una sola delle circostanze previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 577 c.p.,comma 1, sia di per sè stessa meritevole, sul piano della astratta previsioneedittale, della pena detentiva perpetua»).D’altro canto, il ricorso, mentre prospetta l’irragionevolezza del trattamentoedittale in rilievo nell’accostamento a fattispecie che l’intrinseca eterogeneitàmanifesta inidonee a fungere da valido tertium comparationis, svalutaassertivamente la portata aggravatrice dei futili motivi.

Di contro, la compositarilevanza della aggravante in esame sul piano in cui si verificano gravità del fattoe capacità a delinquere è coerente allo stesso modo del suo accertamento chedeve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del datooggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e ilmotivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità diconnotare detta sproporzione quale espressione di un moto interioreassolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come meropretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, Sentenza, 01/10/2024, n.45290, rv. 287333-01.

Cfr. anche Sez. 1, Sentenza, 21/12/2017, n. 16889, rv.273119).Nei termini così individuati l’aggravante ex art. 577 n. 4 c.p. individuacomportamenti in cui l’offesa al supremo bene della vita è determinata da ragionioggettive e moti soggettivi che, siccome privi di ogni valenza, rimarcano la gravitàdel fatto quantomeno sotto il profilo soggettivo.Prova troppo, poi, l’argomento secondo cui l’irragionevolezza del trattamento èmanifestata dal fatto stesso che l’art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. trasla in unaaggravante ad effetto speciale quella che è altrimenti una aggravante ad effettocomune.

Si tratta, invero, di vicenda comune ad altre circostanze come èimmediatamente constatabile, in via meramente esemplificativa, con riguardo allaprevisione dell’art. 576 comma 1 n. 1) cod. pen. e che, di per sé, non manifestaalcuna irragionevolezza.3.2.

Analogo esito, in via consequenziale, merita la questione sollevata in ordineall’irragionevole profilo meramente punitivo della norma che preclude l’accesso algiudizio abbreviato dei reati punti con l’ergastolo.Alla stregua della stessa osservazione della Corte costituzionale (sentenza n. 2 del2025, cit.), secondo cui il superamento della preclusione dell’accesso al rito per ireati puniti con l’ergastolo deve passare attraverso la censura dello stessotrattamento edittale, quanto sopra concluso sulla prima questione vale adintrodurre anche l’esito della seconda.D’altro canto, l’ulteriore tema così sollevato, pur nella parvenza della suaautonomia rispetto ai casi già esaminati negativamente dal Giudice delle leggi, nonvale a superare l’affermazione che questo ha nel tempo consolidato in ordine aldifetto di irragionevolezza e di contrasto con i principi che reggono la materia delledisposizioni che precludono i riti alternativi in relazione a reati per cui sono previstepene sopra specifiche soglie edittali via via determinate.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'assise d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processualedell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorsoed ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di Appello di Milano,giudicando a seguito di rinvio disposto con sentenza di annullamento parziale dellaCorte di cassazione del 13 maggio 2025, ha parzialmente riformato la sentenzadella Corte d'Assise di Genova emessa in data 11.01.2024, riducendo la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 575, 604-ter e 61, n. 1, cod.pen. ad anni ventuno di reclusione, con conferma nel resto.In particolare, la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Prima Sezionedi questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello diGenova limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per il giudizio sulpunto alla Corte di Assise di Appello di Milano.Quest’ultima, con la sentenza impugnata, ha rideterminato la pena, rigettandosiccome manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale che ladifesa aveva per la prima volta sollevato in quella sede.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite dei propri difensori avv.ti FedericoPapa e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, corrispondentia due questioni di legittimità costituzionale, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo propone questione di legittimità costituzionale dell'art.577, comma 1 n. 4 cod. pen. in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. per contrastocon gli artt. 3, 27, commi 1-3, e 111 della Costituzione, deducendo il carattereapparente della motivazione esposta nella sentenza impugnata in ordine allamedesima questione sollevata dinanzi alla Corte territoriale. Premette che, aseguito della notifica di giudizio immediato, l'imputato, a mezzo dei difensori inqualità di procuratori speciali, aveva chiesto la definizione nelle forme del ritoabbreviato, richiesta che, peraltro, ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc.pen., il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2023, aveva dichiaratoinammissibile avuto riguardo al carattere ostativo del reato di omicidio aggravatodai futili motivi contestato nella presente sede. Deduce che la questione èrilevante in quanto, pure nel quadro cristallizzato dalla pronuncia rescindente, èidonea ad incidere sulla preclusione al rito e, di rimando, sul trattamentosanzionatorio mediante l’applicazione della diminuente di un terzo. La questione,avente ad oggetto l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio dal punto divista sostanziale della fattispecie aggravata, non è, poi, manifestamenteinfondata, trovando anzi una prima legittimazione nell’argomento spesoincidentalmente da recente pronuncia della medesima Corte costituzionale(sentenza n. 2 del 2025) che, proprio in relazione ad una vicenda avente adoggetto un omicidio aggravato dai futili motivi, aveva avuto modo di segnalareche il superamento dell’impedimento al rito alternativo doveva passare attraversola censura del trattamento sanzionatorio che fondava l’effetto ostativo ai sensidell’art. 438 comma 1-bis cod. proc. pen. In concreto, secondo il ricorrente, laprevisione dell’ergastolo per l’omicidio aggravato dai futili motivi contrasta conl’art. 3 Cost. dovendosi osservare che: a) la pena dell’ergastolo nella forma baseè riservata dall’ordinamento a pochi selezionati reati, per lo più riferiti all’offesaalla personalità dello Stato, nonché a quello di strage; b) risulta irragionevolel’effetto dalla trasformazione, nell’ambito dell’art. 577 n. 4 cod. pen., inaggravante ad effetto speciale di quella che poteva più congruamente conservarsiquale aggravante ad effetto comune; c) risulta parimenti irragionevole laconseguente equiparazione, quanto a tale speciale effetto di aggravamento, adaltre aggravanti di differente peso anche nel sentire sociale, quali quella dellapremeditazione o delle altre collegate alla violazione dei più stretti rapportifamiliari. La medesima previsione contrasta con il principio di personalità dellaresponsabilità penale e, soprattutto, con quelli di umanità e rieducazione dellapena, oggetto dell'art. 27, comma 1 e 3 della Costituzione, in quanto le giàsegnalate sproporzioni sono acuite dal divieto di accesso al rito premiale.Si duole altresì della carente motivazione offerta dalla Corte di Assise d’appello sulpunto.2.2. Con il secondo motivo, deduce l’illegittimità costituzionale dell'art. 438,comma 1-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 3 e 111 dellaCostituzione nonché il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata inordine alla questione proposta in sede di appello. Argomenta che la questioneproposta in ordine alla preclusione al giudizio abbreviato determinata dall’art. 438comma 1-bis c.p.p. si distingue da quelle rigettate dal Giudice delle leggi, in quantoha ad oggetto il contrasto della menzionata disposizione con i principi dirieducazione della pena, di umanità della pena e della pena giusta, nella misura incui la preclusione introdotta nel 2019 risponde esclusivamente a logiche punitive,repressive e retributive. Apprezzabile in termini analoghi a quelli già consideratila rilevanza anche della questione in esame, quanto specificamente alla nonmanifesta infondatezza adduce che: a) una previsione che, come quella inoggetto, sia tutta articolata su volontà punitiva e funzione retributiva,necessariamente pretermette la funzione rieducativa presidiata, ponendosi incontrasto con il fondamento assiologico del giusto processo; b) l’esigenza di unatrattazione pubblica del processo innanzi ad una Corte di Assise, già addotta dalGiudice delle leggi a concorrente ratio fondante della disposizione, non valeva alegittimare la preclusione al rito, posto che l’obiettivo così individuato ben potevaessere conseguito mediante la previsione di una celebrazione in pubblica udienzadell’abbreviato nei casi di reati puniti con l'ergastolo.3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha insistito nell’accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In particolare, deve affermarsi che non sono proponibili le questioni dilegittimità costituzionale sollevate dal ricorso.2.1. La conclusione non si fonda sul fatto che il ricorso ha ad oggettoesclusivamente questioni di legittimità costituzionale.Al riguardo non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui èammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamentel'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, inquanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita allasentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nelsenso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per ilricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 6,Ordinanza, 08/04/2020, n. 37796, rv. 280961-01).2.2. E’ invece dirimente che le questioni rinvengono preclusione nel quadrodeterminato dal giudizio di rinvio.2.2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo cuinel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione della eccezione di legittimitàcostituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base delprincipio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto l'eventualeannullamento della norma in questione non potrebbe produrre effetti nel giudizio"a quo", non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza su cui siè formato il giudicato (Sez. 5, Sentenza n. 26649 del 07/05/2004, Rv. 230050 –01. Cfr. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 19915 del 17/12/2013, dep. 14/05/2014,Rv. 260687 - 01).2.2.2. Nel caso di specie, la sentenza di annullamento ha espressamente definitoil mandato rescissorio nell’ambito della cornice edittale predeterminata (v. par.2.6. sentenza cit.: «La Corte distrettuale, nonostante gli specifici rilievi articolatinell'atto di appello, non ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali haconfermato la dosimetria della pena di anni 23 di reclusione, irrogata dal Giudicedel primo grado del giudizio in misura assai prossima al massimo edittale di 24anni, anziché al minimo di anni 21 anni…»).Il punto specifico, quindi, costituisce oggetto di preclusione interna, ove pure nonconnotato dall’autonomia che connota l’oggetto del giudicato.2.2.3. Le due questioni sollevate, siccome appunto volte a rideterminare in viadiretta (con riguardo al trattamento edittale dell’art. 577, comma 1 n. 4 cod. pen.)ed indiretta (con riguardo al recupero della diminuente per il rito) la cornoiceedittale, risultano irrilevanti in quanto afferenti a punto costituente oggetto dipreclusione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.3. La conclusione così assunta assorbe la valutazione del merito delle questionisollevate che, comunque, sono manifestamente infondate.3.1. Quanto alla questione, relativa al contrasto con la funzione di rieducazionedel disposto dell’art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. laddove sanziona con l’ergastolol’omicidio aggravato dai futili motivi, deve darsi continuità all’orientamento diquesta Corte secondo cui «(è) manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 4), cod. pen., percontrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede lapena dell'ergastolo indifferentemente, nel caso in cui sussistano una sola oentrambe le circostanze previste dall'art. 61, nn. 1) e 4), cod. pen., trattandosi,in relazione al primo profilo, di una ragionevole scelta di politica criminale,giustificata dalla possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio con il giudiziodi bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e dovendosi ritenere, quanto al secondo, lacompatibilità dell'ergastolo con lo scopo rieducativo della pena per effetto dellapossibilità di accedere alla liberazione condizionale in base all'art. 176, commaterzo, cod. pen» (Sez. 1, Sentenza n. 12040 del 07/02/2023, Rv. 284434 – 01;sentenza nella cui motivazione la Corte ha anche precisato che «deve osservarsiche il legislatore ha ritenuto, con una scelta di politica criminale non suscettibiledi censure in punto di ragionevolezza, che la realizzazione di un omicidio volontariocommesso con una sola delle circostanze previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 577 c.p.,comma 1, sia di per sè stessa meritevole, sul piano della astratta previsioneedittale, della pena detentiva perpetua»).D’altro canto, il ricorso, mentre prospetta l’irragionevolezza del trattamentoedittale in rilievo nell’accostamento a fattispecie che l’intrinseca eterogeneitàmanifesta inidonee a fungere da valido tertium comparationis, svalutaassertivamente la portata aggravatrice dei futili motivi. Di contro, la compositarilevanza della aggravante in esame sul piano in cui si verificano gravità del fattoe capacità a delinquere è coerente allo stesso modo del suo accertamento chedeve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del datooggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e ilmotivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità diconnotare detta sproporzione quale espressione di un moto interioreassolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come meropretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, Sentenza, 01/10/2024, n.45290, rv. 287333-01. Cfr. anche Sez. 1, Sentenza, 21/12/2017, n. 16889, rv.273119).Nei termini così individuati l’aggravante ex art. 577 n. 4 c.p. individuacomportamenti in cui l’offesa al supremo bene della vita è determinata da ragionioggettive e moti soggettivi che, siccome privi di ogni valenza, rimarcano la gravitàdel fatto quantomeno sotto il profilo soggettivo.Prova troppo, poi, l’argomento secondo cui l’irragionevolezza del trattamento èmanifestata dal fatto stesso che l’art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. trasla in unaaggravante ad effetto speciale quella che è altrimenti una aggravante ad effettocomune. Si tratta, invero, di vicenda comune ad altre circostanze come èimmediatamente constatabile, in via meramente esemplificativa, con riguardo allaprevisione dell’art. 576 comma 1 n. 1) cod. pen. e che, di per sé, non manifestaalcuna irragionevolezza.3.2. Analogo esito, in via consequenziale, merita la questione sollevata in ordineall’irragionevole profilo meramente punitivo della norma che preclude l’accesso algiudizio abbreviato dei reati punti con l’ergastolo.Alla stregua della stessa osservazione della Corte costituzionale (sentenza n. 2 del2025, cit.), secondo cui il superamento della preclusione dell’accesso al rito per ireati puniti con l’ergastolo deve passare attraverso la censura dello stessotrattamento edittale, quanto sopra concluso sulla prima questione vale adintrodurre anche l’esito della seconda.D’altro canto, l’ulteriore tema così sollevato, pur nella parvenza della suaautonomia rispetto ai casi già esaminati negativamente dal Giudice delle leggi, nonvale a superare l’affermazione che questo ha nel tempo consolidato in ordine aldifetto di irragionevolezza e di contrasto con i principi che reggono la materia delledisposizioni che precludono i riti alternativi in relazione a reati per cui sono previstepene sopra specifiche soglie edittali via via determinate.4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente