CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37757/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Letta la memoria, le conclusioni e la nota spese della parte civile INPS che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso; udito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria, deposita conclusioni e nota spese. Udito il difensore dell'imputata avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 14 novembre 2019, la corte di appello di Catania, confermava la pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo del 7-3-2017 che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 640 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per carenza e inosservanza di norme processuali in relazione al combinato disposto degli artt. 129 comma secondo e 530 comma secondo cod.proc.pen. posto che l'impugnata sentenza aveva omesso ogni riferimento a quanto riportato dalla difesa nell'atto di appello, doveva prevalere la pronuncia di assoluzione su quella di prescrizione alla luce delle acquisizioni probatorie, era stata omessa una valutazione approfondita del compendio probatorio in attuazione del principio del favor rei così che doveva ritenersi sussistere il difetto di motivazione. Peraltro, si segnalava che il contenuto della intercettazione telefonica tra Bontennpo e la Biuso aveva significato differente da quello attribuitovi dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). Ne deriva che erra il ricorso nella parte in cui lamenta l'omessa valutazione approfondita del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado alla luce delle doglianze proposte con l'appello posto che la ricorrenza della prescrizione escludeva proprio tale possibilità, non potendo il giudice procedere alla compiuta analisi delle fonti di prova in presenza di una causa estintiva pena la palese violazione dell'art. 129 secondo comma cod.proc.pen.. Del resto, tale previsione, non si profila di alcun pregiudizio per l'imputato che, anche nel caso di specie, può invocare la piena cognitio del giudice chiamato a delibare rinunciando alla prescrizione, circostanza questa non verificatasi nel caso in esame e che esclude ogni fondatezza alla doglianza di difetto di motivazione. Va ancora osservato come la corte di appello di Catania non abbia omesso di valutare il materiale probatorio acquisito nel procedimento de quo ma abbia fornito spiegazione delle proprie conclusioni con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 10 della motivazione ove vengono esattamente esplicitate le ragioni per le quali ritenere insussistente la prova della non colpevolezza dell'imputata e ciò con riferimento al concorso della stessa nella falsa dichiarazione riguardante la lavoratrice Pruiti che il giudice di secondo merito ricava da una precisa intercettazione tra la ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Né vale procedere ad una alternativa lettura del contenuto di tale conversazione posto che secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta di un differente significato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.P.S. che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 21 settembre 2021 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]