CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 31606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23392/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n.49/2021 depositata il 03/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Trento , nel respingere il gravame incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trentoavverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la illegittimità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno applicat a a d [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame principale proposto da lla dipendente e riconosciuto il carattere ritorsivo della revoca della predetta dalle funzioni di Ispettore del lavoro e di Ufficiale di P.G. e della sua successiva assegnazione all’Agenzia del lavoro, con conseguente reintegrazione nelle pregresse mansioni e risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale ha accertato che, a fronte della contestazione del 29 marzo 2016, incentrata sulla effettuazione di tre telefonate alla locale [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe speso la propria qualifica professionale di ispettore del lavoro per assumere informazioni in ordine alla vertenza di un lavoratore,adducendo un rapporto di amicizia con il datore di lavoro coinvolto - condotta connotata in termini di estraneità all’attività d’ufficio, indebito coinvolgimento del Servizio Lavoro e perseguimento di interessi personali, con lesione dell’immagine dell’amministrazione - i fatti erano completamente diversi. In particolare, all’esito dell’istruttoria svolta era emerso che rientrava nell’attività di ufficio a turno fare consulenza anche a privati, datori di lavoro e consulenti; l’iniziativa di contattare il sindacato su richiesta del consulente del lavoro era stata assunta nell’ambito di tale attività; il fatto di aver svolto tale attività per un datore di lavoro ‘amico’ –circostanza comunque contestata –non assumeva pregio ai fini della decisione in quanto la residua condotta disciplinarmente rilevante sarebbe stata comunque sproporzionata a giustificare la sanzione, in quanto la ispettrice non aveva svolto alcuna attività illecita rispetto ad una richiesta di intervento per avviare una conciliazione in sede ispettiva invece che sindacale e, soprattutto , non aveva svolto alcuna pressione spendendo la propria funzione. In tale quadro ridimensionato, era coerente che il dirigente gerarchico, a seguito della segnalazione ricevuta dal sindacato, avesse proceduto ad irrogare alla lavoratrice, convocata a colloquio, un mero rimprovero verbale, cosicché la nota di segnalazione di rilevanza disciplinare, nella quale il predetto superiore riferiva di aver censurato il comportamento in questione, risultava compatibile con l’attribuzione al dirigente della struttura del potere sanzionatorio nei limiti indicati dall’art. 5, comma 2, del contratto collettivo e con l’obbligo di comunicazione per l’inserimento nel fascicolo personale. Pertanto, la sanzione era già stata irrogata nel primo colloquio con la dipendente ed il ripensamento operato dal dirigente si inscriveva nel quadro ritorsivo emerso anche per effetto della di lui sollecitazione a rimuovere la stessa dal servizio ispettivo, rimozione effettivamente disposta dall’amministrazione, a fronte dell’assenza di precedenti, del lavoro puntualmente svolto in quindici anni di servizio, del ridimensionamento dell’episodio contestato e della sproporzione della misura della revoca adottata. Sulla base di questi elementi e di ulteriori profili della vicenda, che denotavano un atteggiamento addirittura contradditorio dell’amministrazione, con la finale assegnazione della lavoratrice ad un servizio dove era sostanzialmente rimasta inoperosa, è stato accolto l’appello principale e condannata la Provincia a reintegra re la dipendente nelle precedenti mansioni ed al risarcimento del danno, anche biologico, secondo quanto accertato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio. I giudici d’appello hanno , altresì, precisato che non veniva in contestazione lo ius variandi dell’amministrazione, quale datore di lavoro, bensì l’accertata valenza ritorsiva della rimozione, che rendeva illegittima la determinazione assunta dalla Provincia. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Trento, articolando cinque motivi, cui oppone difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2697 c.c., 416 c.p.c. e 115 c.p.c. e/o error in procedendoe omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e/o n. 4 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non contestata la circostanza secondo cui la signora Murer avrebbe agito su richiesta di un consulente del lavoro e non già della società di cui il Presidente era suo amico, nonché per aver omesso di esaminare circostanze decisive per il giudizio che, laddove esaminate, avrebbero condotto a considerare l’iniziativa della dipendente non rientrante nell’attività istituzionale ordinaria svolta dagli Ispettori della Provincia. 1.1. La censura, nei termini proposti, è inammissibile, perché, dietro lo schema della denunciata violazione di legge, èsostanzialmente diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto accertato dal giudice di merito (fra molte, Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476 : è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). Peraltro, la circostanza che si assume contesta ta, in contrasto con quanto risulterebbe dalla sentenza impugnata – vale a dire che l’iniziativa sarebbe stata assunta non su sollecitazione di un consulente del lavoro ma dello stesso datore di lavoro – non assume rilievo decisivo nell’economia motivazionale, secondo quanto richiesto per l’ammissibilità del vizio di cui al n. 5 novellato dell’art. 360, primo comma, c.p.c.(di recente, Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961), atteso che la Corte d’appello ha piuttosto incentrato la valutazione su di un complessivo ridimensionamento del fatto contestato a partire dall’accertata ricomprensione fra le incombenze di ufficiodell’attività di consulenza su richiesta di privati. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro di cui all’art. 2106 c.c., all’art. 46 l.p. n. 7/1997, all’art. 1, comma 3, lett. a), c), f), m) dell’all. n) al CCPL 2002-2005, agli artt. 1-3-10 del codice di comportamento dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di Trento e degli enti pubblici strumentali della provincia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno non proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dalla dipendente. 2.1. La censura, in disparte ogni altro rilievo di inammissibilità per aver svolto la denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., in riferimento anorme del contratto collettivo provinciale del lavoro, ostandovi la testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva( Cass. Sez. L, 02/03/2009, n. 5025 ) , è comunque inammissibile perchéil giudizio di proporzionalità tra la sanzione disciplinare applicata e l’addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi deltutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia (Cass. Sez. L, 03/01/2024, n. 107). Nella specie, la motivazione addotta dalla Corte territoriale si sottrae ai vizi che la renderebbero sindacabile nella presente sede, considerato, oltre a quanto già osservato in relazione al primo mezzo, che i giudici d’appello hanno proceduto ad attenta valutazione dei fatti contestati nei diversi termini accertati in esito all’istruttoria svolta ed al conseguente ridimensionamento della rilevanza disciplinare della condotta ascritta alla dipendente. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 dell’all. n al CCPL applicato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello violato e falsamente applicato le disposizioni contrattuali di riferimento ed aver conseguentemente considerato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione, ritenendo che il relativo procedimento disciplinare sarebbe stato iniziato e portato a compimento in assenza di potere. 3.1. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità, avuto riguardo alla dedotta violazione di legge in relazione a contrattazione provinciale, come già osservato in relazione al secondo motivo, e perché sollecita una diversa lettura degli atti (in particolare, della segnalazione inviata dal dirigente al Servizio per il personale) rispetto a quella resa dal giudice di merito, come pure indicato in relazione ai precedenti mezzi. Peraltro, il rigetto del secondo motivo, inteso a censurare la valutazione di sproporzione della misura della sospensione inflitta dalla Provincia, rende comunque superflua la valutazione del presente mezzo, inteso a sostenere, in contrasto con l’accertamento svolto dai giudici d’appello, che il superiore gerarchico non avrebbe applicato la sanzione del rimprovero verbale, quale ulteriore ratio addotta dalla Corte d’appello per ritenere illegittima la sanzione disciplinare in contestazione. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1345 e 2729 c.c. nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la revoca delle funzioni ispettive e lo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia del Lavoro siano stati determinati da ragioni ritorsive, anche alla luce del preteso demansionamento della dipendente presso l’Agenzia del Lavoro, e che pertanto siano da considerarsi provvedimenti nulli ex art.1345 c.c. 4.1. Anche tale censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, considerato che i giudici trentini hannoaccertato il carattere ritorsivo della rimozione della lavoratrice dalle precedenti mansioni in conseguenza della complessiva ricostruzione e concatenazione dei fatti, sicché la denunciata violazione delle regole in tema di prova presuntiva si sviluppa piuttosto come una differente interpretazione degli indizi singolarmente considerati, in tal modo , sostanzialmente, tornando a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, secondo quanto già osservato anche in relazione ai primi tre mezzi (fra molte, Cass. Sez. 3, 13/07/2025, n. 19253; Cass. Sez. 3, 29/07/2025, n. 21762). 5. Con il quinto motivo si denuncia, infine, l’ omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione e motivazione assente e/o apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte ritenuto che lo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] fosse determinato da ragioni ritorsive e,pertanto, fosse nullo , senza dare rilievo alle circostanze emerse all’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure ed aver soltanto apparentemente motivato sul punto. 5.1. La censura risente dei medesimi limiti già apprezzati in relazione ai precedenti mezzi, sotto il profilo dell’assenza di decisività delle circostanze di cui si lamenta l’omessa valutazione, risolvendosi, ancora, nella sollecitazione di un differente apprezzamento delle risultanze istruttorie, come reso evidente dalla indicazione delle deposizioni testimoniali e delle conseguenti considerazioni che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto esprimere la Corte territoriale. 6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore impo