CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46860/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore dell'imputato in data 5 novembre 2024; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192, 533, 603 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'esame del teste Michusa è reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello nonché manifestamente infondato; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà di un nuovo esame del teste Michusa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 5 della sentenza impugnata). Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 220, 230, 497, 501 cod. proc. pen. e 24-111 Cost. conseguente all'utilizzazione ai fini della decisione delle valutazioni discrezionali del [OSCURATO:PERSONA] nonché mancanza di prova in ordine alla falsità della carta di circolazione di cui al capo di imputazione conseguente al mancato svolgimento di specifico accertamento peritale, è manifestamente infondato. rilevato che l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività tecnica ripetibile e che, di conseguenza, è stato correttamente indicato nella lista testi del Pubblico ministero e quindi escusso come teste nel corso del giudizio dibattimentale (vedi Sez. 2, n. 41124 del 07/09/2023, Cianci, Rv. 285299 - 01: "la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualità di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l'esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. peri.ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.); rilevato, inoltre, che non sussiste incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal Pubblico ministero, non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario (Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014, Colombo, Rv. 261652 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 18112 del 05/03/2024, Fall, non massimata). rilevato, quanto agli aspetti 'valutativi' della deposizione del Cagliotti, che essendo essi inestricabilmente collegati con la funzione 'descrittiva della testimonianza, vale il principio per cui il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vige qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (vedi Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 - 01 e recentemente Sez. 4, n. 1712 del 17/10/2023, Magrini, non massimata). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Michusa ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove e, quindi, non sindacabile in questa sede; rilevato che tale doglianza è anche aspecifica poiché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis