CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del GIP TRII3UNALE di MILANO dat-o-avviscrat~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Con l'unico motivo proposto, si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge per violazione di norma processuale e violazione dell'obbligo di rilevare, ex officio, l'assenza, nell'incarto processuale, della prova della piena conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di volontà dell'imputato sia pure sub specie della mancata comprensione della lingua italiana, bensì ha solo sollevato un dubbio in tal senso, così proponendo una deduzione del tutto astratta quanto generica; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]