CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI RIMINInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A A.A.tatC, On ?teamsr lette le conclusioni del PGyche ha chiesto l 'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Rimini [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ordinava al Pubblico ministero di formulare l'imputazione in relazione ai fatti storici descritti nel corpo motivazionale del provvedimento assunto a seguito di annullamento senza rinvio da parte di questa Corte con sentenza della Quinta Sezione penale n. 30213 del 5/5/2021. Essa fa seguito ad una precedente ordinanza, avente a oggetto analoga imputazione coatta, per reati diversi e non specificati rispetto a quello oggetto della richiesta di archiviazione del Pubblico ministero il quale, infatti, procedeva per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. nei confronti degli indagati ai quali erano state contestate alcune condotte così descritte: arrecare molestia ai vicini, persone offese, con il parcheggio di veicoli nella corte comune, con il transito ad alta velocità a bordo di detti mezzo di trasporto in tale zona di uso comune da cui era derivato pericolo per l'incolumità delle persone, nonché attraverso il posizionamento di bidoni della spazzatura, a scopo emulativo, sotto la finestra del bagno delle pp.00. dopo aver invano preteso che loro tenessero chiusi gli scuri e, infine, con il curiosare all'interno di detto bagno, approfittando del fatto di aver ivi parcato un motoveicolo nonostante la possibilità di posizionarlo altrove. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la propria compatibilità a trattare l'ulteriore corso del procedimento e la superfluità di fissare un'ulteriore udienza ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., essendosi già svolta con il rispetto del previsto contraddittorio, richiamati i fatti oggetto del procedimento penale come sopra riportati e la giurisprudenza di questa Corte (sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, PM in proc. L.; Sez. U. n. 40984 del 22/3/2018) sull'abnormità del provvedimento di imputazione coatta nei confronti di soggetti non indagati ovvero per reati diversi da quelli per cui era stata richiesta l'archiviazione, ordinava nuovamente al Pubblico ministero di formulare l'imputazione "in relazione ai fatti storici sopra descritti" che aveva - in motivazione - diversamente qualificato, come già indicato nel decreto di fissazione della precedente udienza camerale, negli artt.660 e 674 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia l'abnormità del provvedimento, ritenendo l'ordinanza affetta dai medesimi vizi già rilevati da questa Corte nel precedente annullamento senza rinvio. Riconosciuto il potere del giudice di "segnalare al pubblico ministero la ricorrenza di violazioni ulteriori rispetto alla violenza privata", il Pubblico ministero impugnante afferma che il Giudice non avrebbe potuto disporre l'imputazione coatta per un reato per il quale non ci fosse già stata un'iscrizione sul registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 cod. proc.pen. Detta violazione costituirebbe "un vizio originario, peraltro deducibile per la prima volta anche in cassazione" essendo afferente l'esercizio dell'azione penale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto risulta infondato e, come tale, passibile di rigetto. 1.1. Secondo l'art. 409 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari, in caso di opposizione della persona offesa come avvenuto nel caso qui in esame, fissa la data dell'udienza camerale dandone avviso alle parti. Svoltasi l'udienza, il Giudice, "se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero", indicando il relativo termine per svolgerle. Diversamente, "quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione". 1.2. Nel caso qui in esame il Gip, non accogliendo la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero per art. 610 cod. pen. relativamente alle condotte descritte sopra riportate, ha ordinato al Pubblico ministero "di formulare l'imputazione in relazione ai fatti storici sopra descritti", facendo espresso riferimento alla "diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sotto la diversa cornice degli artt. 660 e 674 cod. pen." indicata nella motivazione del provvedimento impugnato. tiU.KzA 1.3. Gar-zett~te, è stato affermato che, "secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (In questo senso Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 - 01, oggetto di citazione in ricorso, che richiama Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603 e Sez. U. n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Detto principio di diritto è coerente con altre pronunce di carattere nomofilattico sull'abnormità dell'atto processuale in materia di imputazione coatta rappresentate da Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786 - 01, così massimata: "in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.)" e Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01, secondo la quale "costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta". 1.4. Dalla lettura di queste sentenze emerge la non sovrapponibilità della presente fattispecie rispetto a quelle oggetto di dette pronunce. In particolare Sez. U., n. 4319 del 2013, richiama più decisioni della Corte costituzionale tra le quali la n. 88 del 1991 sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale il quale esige che "nulla sia soggetta al controllo di legalità del giudice", in relazione al potere del giudice di ordinare nuove indagini o di formulare l'imputazione, e che detto controllo di legalità "investe l'intera vicenda processuale e riguarda l'integralità dei risultati delle indagini, senza la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del p.m." (Corte cost., sent. n. 478 del 1993), quindi, si cita anche l'ordinanza Corte cost. n. 176 del 1999 con la quale è stato ribadito che, "a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, qualora non figurino nel procedimento persone neo formalmente indagate e nell'ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha sempre il potere di ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui il reato sia attribuibile...". Svolta l'analisi della giurisprudenza di legittimità sul quesito rimesso loro, in estrema sintesi, le Sezioni unite concludono che "costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito" in riferimento all'ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata ovvero nei confronti di soggetti già indagati per fatti diversi da quelli per cui il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione. 1.5. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 40984 del 2018 si afferma il principio secondo cui è "ius receptum il principio secondo cui è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari ... caratterizzato da anomalia incidente sulla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alle potestà proprie dell'organo inquirente ed alla sua autonomia", quindi, svolto il percorso argomentativo per affermare la legittimazione della persona sottoposta a indagine al ricorso per cassazione avverso "il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta", si specifica espressamente come ci si debba riferire esclusivamente "all'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione". 1.6. Fissate dette coordinate ermeneutiche, il criterio discretivo che ne discende ai fini della decisione è, quindi, relativo alla verifica che si tratti o meno dei medesimi fatti valutati dal Pubblico ministero rispetto all'iscrizione, necessariamente preesistente, degli indagati per i quali sia stata presentata richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari il quale, ove ritenga di non accoglierla, può ordinare nuove indagini fissando il relativo termine per svolgerle ovvero ordinare al p.m. di formulare l'imputazione coattivamente anche con riferimento a una diversa, legittima, qualificazione giuridica dei medesimi fatti già oggetto di iscrizione nel registro degli indagati che siano alla base della denegata richiesta di archiviazione. 1.7. Da quanto sinora esposto emerge che non è "atto abnorme" l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari che abbia valutato come non accoglibile la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e, fondandosi sui medesimi fatti oggetto di contestazione di un determinato reato (nella specie art.610 cod. pen.) per il quale i soggetti indagati siano - in relazione ai medesimi fatti - già iscritti nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., abbia operato espressamente la loro riqualificazione giuridica con l'esatta attribuzione - connaturale all'esercizio della giurisdizione - del nomen juris (nella specie artt. 660 e 674 cod. pen.) così imponendo la formulazione dell'imputazione coatta. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve ritenersi immune dal vizio rappresentato poiché, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., essa è espressione dei poteri conferiti al giudice per le indagini preliminari dal codice di rito nel caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione presentata da parte del pubblico ministero. 2.