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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14873/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. d) in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 53

I. 689/81 risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito.

In relazione al primo motivo di ricorso si osserva: la difesa lamenta che l'accertamento del tasso alcolemico rilevato in seguito all'alcoltest non sarebbe attendibile, non potendo affermarsi che lo stato di ebbrezza fosse presente anche al momento della guida del veicolo, avendo l'assorbimento dell'alcool il suo picco nello spazio di circa un'ora.

Oltre a ciò, la Corte di merito avrebbe errato nella individuazione dell'orario di accadimento del sinistro (0,40), facendolo coincidere con l'attivazione della centrale operativa.

In assenza di elementi idonei ad individuare il preciso momento del sinistro, la motivazione offerta dai giudici sarebbe del tutto illogica e arbitrari.

La difesa non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza.

Ivi si legge che la centrale operativa è stata allertate alle ore 0,40 del 18/3/2016; alle ore 0,55 il ricorrente è stato avvisato con apposito verbale della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; alle ore 1,21 e 1,30, è stato sottoposto ad alle due prove dell'alcoltest, che hanno rivelato un tasso alcolemico pari a 1,65g/I e 1,74 g/I.

Con motivazione logica e coerente la Corte distrettuale ha osservato che non può accogliersi la prospettazione difensiva in base alla quale la condotta di guida si sarebbe verificata in un'epoca anteriore al sinistro incerta e non ben determinata: l'imputato, si legge in sentenza, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha determinato importanti problematiche di viabilità, stante anche le caratteristiche del veicolo condotto dall'imputato (camion con semirimorchio); ciò ha determinato che la richiesta d'intervenuto alla Centrale operativa delle Forze di Polizia è avvenuta nella immediatezza della rilevante turbativa stradale.

La difesa, nell'opporsi a tale ricostruzione, del tutto persuasiva sul piano logico, richiama l'attenzione di questa Corte su aspetti di merito, prospettando una diversa valutazione dell'emergenze probatorie.

Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, ex multis, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601) Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: la produzione del verbale da cui risulta che l'imputato è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia è atto processuale legittimamente acquisibile, anche nella fase delle conclusioni, risultando dagli atti che la difesa è stata messa nelle condizioni di esaminare il verbale e controdedurre sempre in sede di conclusioni.

Inammissibile è il terzo motivo di ricorso.La difesa lamenta che, nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, i giudici avrebbero dovuto avvalersi del più favorevole criterio previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente al giudice di ragguagliare un giorno di pena detentiva ad una somma compresa tra 75 e 225 euro in caso di procedimento per decreto.

Inoltre, poiché la richiesta di emissione del decreto penale di condanna dipende dalla scelta discrezionale del pubblico ministero, soggetti imputati del medesimo reato subirebbero un'irragionevole disparità di trattamento a seconda che il pubblico ministero decida o meno di esercitare l'azione penale con emissione di decreto penale.

Richiede pertanto che la questione sia rimessa alla Corte Costituzionale.

Ebbene, è evidente come il legislatore, nell'introdurre, con legge n. 103/2017, il comma 1-bis, abbia inteso favorire la definizione contratta del processo penale, ad evidenti fini deflattivi, consentendo, nel solo caso del rito alternativo del decreto penale, il più semplificato fra quelli previsti dall'ordinamento, un'ulteriore beneficio per l'imputato nella risposta sanzionatoria.

Si tratta di una disposizione di favore, giustificata dal risparmio di attività processuali che, per tale ragione, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle ivi contemplate (cfr. Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 01/03/2018, Rv. 272281).

La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata, discendendo dalla volontà della legge prevedere un trattamento di favore rispetto a determinate ipotesi, senza che sia violato il principio di eguaglianza, attesa la diversità delle fattispecie concrete nelle quali trova applicazione l'art. 459, comma 1-bis cod. proc. pen.

Per altro verso, analoga questione è stata recentemente dichiarata inammissibile dalla Corte Cost. (sent. n. 15/2020).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. d) in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 53 I. 689/81 risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. In relazione al primo motivo di ricorso si osserva: la difesa lamenta che l'accertamento del tasso alcolemico rilevato in seguito all'alcoltest non sarebbe attendibile, non potendo affermarsi che lo stato di ebbrezza fosse presente anche al momento della guida del veicolo, avendo l'assorbimento dell'alcool il suo picco nello spazio di circa un'ora. Oltre a ciò, la Corte di merito avrebbe errato nella individuazione dell'orario di accadimento del sinistro (0,40), facendolo coincidere con l'attivazione della centrale operativa. In assenza di elementi idonei ad individuare il preciso momento del sinistro, la motivazione offerta dai giudici sarebbe del tutto illogica e arbitrari. La difesa non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza. Ivi si legge che la centrale operativa è stata allertate alle ore 0,40 del 18/3/2016; alle ore 0,55 il ricorrente è stato avvisato con apposito verbale della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; alle ore 1,21 e 1,30, è stato sottoposto ad alle due prove dell'alcoltest, che hanno rivelato un tasso alcolemico pari a 1,65g/I e 1,74 g/I. Con motivazione logica e coerente la Corte distrettuale ha osservato che non può accogliersi la prospettazione difensiva in base alla quale la condotta di guida si sarebbe verificata in un'epoca anteriore al sinistro incerta e non ben determinata: l'imputato, si legge in sentenza, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha determinato importanti problematiche di viabilità, stante anche le caratteristiche del veicolo condotto dall'imputato (camion con semirimorchio); ciò ha determinato che la richiesta d'intervenuto alla Centrale operativa delle Forze di Polizia è avvenuta nella immediatezza della rilevante turbativa stradale. La difesa, nell'opporsi a tale ricostruzione, del tutto persuasiva sul piano logico, richiama l'attenzione di questa Corte su aspetti di merito, prospettando una diversa valutazione dell'emergenze probatorie. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, ex multis, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601) Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: la produzione del verbale da cui risulta che l'imputato è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia è atto processuale legittimamente acquisibile, anche nella fase delle conclusioni, risultando dagli atti che la difesa è stata messa nelle condizioni di esaminare il verbale e controdedurre sempre in sede di conclusioni. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso.La difesa lamenta che, nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, i giudici avrebbero dovuto avvalersi del più favorevole criterio previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente al giudice di ragguagliare un giorno di pena detentiva ad una somma compresa tra 75 e 225 euro in caso di procedimento per decreto. Inoltre, poiché la richiesta di emissione del decreto penale di condanna dipende dalla scelta discrezionale del pubblico ministero, soggetti imputati del medesimo reato subirebbero un'irragionevole disparità di trattamento a seconda che il pubblico ministero decida o meno di esercitare l'azione penale con emissione di decreto penale. Richiede pertanto che la questione sia rimessa alla Corte Costituzionale. Ebbene, è evidente come il legislatore, nell'introdurre, con legge n. 103/2017, il comma 1-bis, abbia inteso favorire la definizione contratta del processo penale, ad evidenti fini deflattivi, consentendo, nel solo caso del rito alternativo del decreto penale, il più semplificato fra quelli previsti dall'ordinamento, un'ulteriore beneficio per l'imputato nella risposta sanzionatoria. Si tratta di una disposizione di favore, giustificata dal risparmio di attività processuali che, per tale ragione, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle ivi contemplate (cfr. Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 01/03/2018, Rv. 272281). La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata, discendendo dalla volontà della legge prevedere un trattamento di favore rispetto a determinate ipotesi, senza che sia violato il principio di eguaglianza, attesa la diversità delle fattispecie concrete nelle quali trova applicazione l'art. 459, comma 1-bis cod. proc. pen. Per altro verso, analoga questione è stata recentemente dichiarata inammissibile dalla Corte Cost. (sent. n. 15/2020). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]