CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 01248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Visto il ricors o , inscritt o al NRG 5671 - 2021 , propost o da lla società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4636-2020, pubblicata il 20 luglio 2020; visto il controricorso del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile; rilevato che la società ricorrent e ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 20 dicembre 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti da ll’ art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., non essendo stata ancora fissata la data della decisione (essendo il ricorso pervenuto alle Sezioni Unite il 19 dicembre 2023, rimesso dalla Prima Sezione civile); considerato che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese,essendo la rinuncia intervenuta a seguito della sopravvenienza dell’art. 14-bis del decreto - legge 18 ottobre 2023, n. 145, inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, che ha previsto che la società concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. è reintegrata nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, fino alla scadenza naturale della medesima, subordinatamente al deposito, presso le sedi competenti, da parte della stessa , a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'[OSCURATO:SOCIETA]., con compensazione delle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle part i costituit e , avvisa ndol e che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono c hiedere che sia fissata l a camera di consiglio. Così deciso in Roma, lì 10gennaio 20