CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 16976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIBENEVENTO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Benevento, in composizione monocratica, del 28 settembre 2022, con la quale il giudice, in sede di verifica della regolarità della costituzione delle parti nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agl'artt. 489,477,482 cod. pen., commessi in Arpaia il 8/10/19, ha così statuito: "...il giudice rileva che non vi è prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il 415 bis è stato inserito in cassetta (della posta n.d.r.). Per cui si restituiscono gli atti al Pubblico Ministero perché si proceda a rinotificare il 415 bis, l'avviso di conclusione delle indagini". 1.11 ricorso, depositato nella cancelleria del tribunale di Benevento in data 20 ottobre 2022, ha dedotto l'abnormità del provvedimento, in quanto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. è stato regolarmente notificato all'imputato in data 9 giugno 2020 dagli ufficiali giudiziari a mezzo del servizio postale. La notificazione è stata ritualmente eseguita presso il luogo di residenza dell'indagato, anche se la relata di notifica non è stata sottoscritta dal destinatario in applicazione della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 108 del D.L. n. 18/20, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 34 del 2020, in vigore al tempo della effettuata formalità. Ciò è tanto vero che il Vernillo, nell'ambito del procedimento penale di cui aveva specificato il numero di registro, aveva nominato un difensore di fiducia persino in data antecedente alla notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. ed aveva indicato, in tale atto, l'indirizzo di residenza nel luogo in cui si era proceduto alla notificazione medesima. Era stato dunque emesso il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 28 settembre 2022, nella quale è comparso il difensore fiduciario dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha così disposto l'indebita restituzione degli atti al pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 2.Conne costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche i provvedimenti abnormi sono soggetti alla disciplina dei termini di impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza legale o, in mancanza, effettiva, del provvedimento (Sez. U, n.11 del 9/7/97, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; sez.6, n.19209 del 23/4/15, P.M. in proc. Pellegrini, Rv. 263484; sez.6, n.30920 del I 30/6/2009, P.M. in proc. Cavagliano, Rv. 244556; sez.4, n.3939 del 2/12/21, Ronconi, Rv.282578). Tanto vale anche per i provvedimenti che si pongono al di fuori di tutti gli schemi procedimentali e siano estranei alla struttura del sistema processuale, per i quali non vi è ragione alcuna a che non siano rispettati gli ordinari termini di decadenza che influiscono sull'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (così Cass. sez. 6, n. 32395 del 13/6/19, imp. P.); unica eccezione è costituita dalle ipotesi del gravame promosso avverso quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale da influire sulla esistenza stessa, materiale o giuridica, dei medesimi, vizio denunciabile in qualsiasi momento (SS.UU. n. 11 del 9/7/97, il P.M. in proc. Quarantelli, cit.). Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in esame dalla emissione dell'ordinanza con la quale il giudice monocratico ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., nel contraddittorio e alla presenza delle parti, tra cui il rappresentante della pubblica accusa. Non rileva che le funzioni di pubblico ministero fossero esercitate da un magistrato onorario, designato dal Procuratore della Repubblica, stante la natura impersonale e unitaria dell'ufficio requirente, da ritenersi presente al momento della lettura del provvedimento. L'ordinanza del tribunale di Benevento - per quanto illegittima, comunque non estranea, in astratto, al ventaglio delle facoltà decisorie dell'organo giudicante - è stata pronunciata in udienza, in data 28 settembre 2022 e il pubblico ministero ha proposto impugnazione, per abnormità, con atto depositato nella cancelleria del tribunale in data 20 ottobre 2022, dunque oltre il termine di 15 giorni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 21/3/