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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 02982/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29295/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1307/2022, pubblicata i l 5/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse per quanto di ragione l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’ A quino [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò gli opponenti al pagamento delle spese condominiali straordinarie per una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.

I citati D’Aquino proposero appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, che lo rigettò con sentenza n. 1307/2022, pubblicata il 5/10/2022.

D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato istanza di decisione.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] E’ pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, della relata di notifica della sentenza impugnata, pubblicata in data 5/10/2022 e notificata il 7/10/2022.

L’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorrente debba depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata e la relativa prova della notificazione, entro il termine fissato.

I ricorrenti, pur avendo affermato che la notifica della sentenza, pubblicata in data 5/10/2022, sia avvenuta in data 7/10/2022, si sono limitati a produrre una copia autentica della stessa, priva della relata di notificazione.

La copia della sentenza notificata corredata di relata di notifica non è presente nel fascicolo del controricorrente e, quindi, non è nella disponibilità della Corte (Cass. Sez.

U., 2/05/2017 n. 10648).

E’ noto che il difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n.2 c.p.c., non comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata – come detto - è stata pubblicata il 5/10/2022, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 6/12/2022, quindi, oltre il termine di sessanta giorni.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD.

Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, i ricorrenti dev ono essere, inoltre, condannati, in solido. al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (Cass.

S.U. n. 27195/2023).

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in euro 2,500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura e sulle voci compre per legge.

Condanna, altresì, gli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento, sempre in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore di e uro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di e uro 1.5 00,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di c onsiglio della Seconda Sezione ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29295/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1307/2022, pubblicata i l 5/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse per quanto di ragione l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’ A quino [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò gli opponenti al pagamento delle spese condominiali straordinarie per una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. I citati D’Aquino proposero appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, che lo rigettò con sentenza n. 1307/2022, pubblicata il 5/10/2022. D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato istanza di decisione. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] E’ pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, della relata di notifica della sentenza impugnata, pubblicata in data 5/10/2022 e notificata il 7/10/2022. L’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorrente debba depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata e la relativa prova della notificazione, entro il termine fissato. I ricorrenti, pur avendo affermato che la notifica della sentenza, pubblicata in data 5/10/2022, sia avvenuta in data 7/10/2022, si sono limitati a produrre una copia autentica della stessa, priva della relata di notificazione. La copia della sentenza notificata corredata di relata di notifica non è presente nel fascicolo del controricorrente e, quindi, non è nella disponibilità della Corte (Cass. Sez. U., 2/05/2017 n. 10648). E’ noto che il difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n.2 c.p.c., non comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, la sentenza impugnata – come detto - è stata pubblicata il 5/10/2022, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 6/12/2022, quindi, oltre il termine di sessanta giorni. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, i ricorrenti dev ono essere, inoltre, condannati, in solido. al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (Cass. S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in euro 2,500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura e sulle voci compre per legge. Condanna, altresì, gli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento, sempre in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore di e uro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di e uro 1.5 00,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di c onsiglio della Seconda Sezione ci
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