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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16466/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/06/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzato a ottenere la riduzione di pena a titolo di riparazione, per effetto delle condizioni detentive patite, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU, essendosi formato il giudicato sul periodo detentivo invocato.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, non avendo il Magistrato di sorveglianza di Ancona tenuto conto dell'overruling ermeneutico prodotto dal recente intervento delle Sezioni Unite in tema di interpretazione dell'art. 3 CEDU (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280433-01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329-01).

In questa cornice, deve rilevarsi che su analoga richiesta del ricorrente si era formato il giudicato, correttamente richiamato nel provvedimento impugnato.

Né l'irrevocabilità può ritenersi venuta meno, in quanto non sono stati prospettati dal condannato nuovi elementi ovvero circostanze di fatto ignorate dal Magistrato di sorveglianza di Ancona al momento della sua decisione, tale non potendo ritenersi l'arresto giurisprudenziale invocato, rispetto al quale, tra l'altro, non si è verificato l'overruling ermeneutico addotto a sostegno delle censure difensive in esame (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, Ministero della Giustizia, cit.).

Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva.

Ne consegue che tale effetto preclusivo, rilevante tanto per il procedimento di sorveglianza quanto per il procedimento di esecuzione, risultando consequenziale alla previsione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può ritenersi operante laddove, con un'istanza successiva, vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• o Nkgini DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzato a ottenere la riduzione di pena a titolo di riparazione, per effetto delle condizioni detentive patite, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU, essendosi formato il giudicato sul periodo detentivo invocato. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, non avendo il Magistrato di sorveglianza di Ancona tenuto conto dell'overruling ermeneutico prodotto dal recente intervento delle Sezioni Unite in tema di interpretazione dell'art. 3 CEDU (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280433-01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329-01). In questa cornice, deve rilevarsi che su analoga richiesta del ricorrente si era formato il giudicato, correttamente richiamato nel provvedimento impugnato. Né l'irrevocabilità può ritenersi venuta meno, in quanto non sono stati prospettati dal condannato nuovi elementi ovvero circostanze di fatto ignorate dal Magistrato di sorveglianza di Ancona al momento della sua decisione, tale non potendo ritenersi l'arresto giurisprudenziale invocato, rispetto al quale, tra l'altro, non si è verificato l'overruling ermeneutico addotto a sostegno delle censure difensive in esame (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, Ministero della Giustizia, cit.). Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva. Ne consegue che tale effetto preclusivo, rilevante tanto per il procedimento di sorveglianza quanto per il procedimento di esecuzione, risultando consequenziale alla previsione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può ritenersi operante laddove, con un'istanza successiva, vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• o Nkgini DEPOSITAT
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