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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41695/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "\ \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e l'eccessività della pena finale, non è consentito nel giudizio di cassazione ed è manifestamente infondato in quanto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, evidenziando il grave danno al condominio, la reiterata violazione del rapporto fiduciario, la mancanza di una anche parziale riparazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "\ \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e l'eccessività della pena finale, non è consentito nel giudizio di cassazione ed è manifestamente infondato in quanto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, evidenziando il grave danno al condominio, la reiterata violazione del rapporto fiduciario, la mancanza di una anche parziale riparazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 41695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris