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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40125/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 17 giugno 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 10 -bis d.lgs. 74/2000 perché estinto per prescrizione; quanto al reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, accertato in Livorno il 18 aprile 2013, ha rideterminato la pena in un anno e 7 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità.

Il ricorso non contiene, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbero potuto applicare le circostanze attenuanti generiche.

Inoltre, la motivazione sul rigetto, fondata correttamente sugli elementi ex art. 133 cod. pen. quali la gravità del fatto in relazione alle somme non versate e la reiterazione delle condotte, non risulta specificamente contestata, sicché il ricorso è anche privo del requisito della specificità estrinseca.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/09/2021.

Il C si Bere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 17 giugno 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 10 -bis d.lgs. 74/2000 perché estinto per prescrizione; quanto al reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, accertato in Livorno il 18 aprile 2013, ha rideterminato la pena in un anno e 7 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorso non contiene, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbero potuto applicare le circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la motivazione sul rigetto, fondata correttamente sugli elementi ex art. 133 cod. pen. quali la gravità del fatto in relazione alle somme non versate e la reiterazione delle condotte, non risulta specificamente contestata, sicché il ricorso è anche privo del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il C si Bere este
Sentenza Cassazione n. 40125/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris