CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 21446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28242/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 1146/2015 depositata il01/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Agenzia delle entrate, ufficio di Vicenza, notificavaalla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni per omesso versamento dell'imposta di registro in relazione adun atto, stipulato il 28 dicembre 1996, di ritrasferimento di crediti al proprio unico socio [OSCURATO:SOCIETA]. I crediti erano stati anteriormente acquistati con atto del 22 novembre 1996 ed il ritrasferimento, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, doveva essere considerato alla stregua di assegnazione di beni ai soci; 1.1. la societàcontribuente impugnava l’ atto impositivo contest ando la pretesa in ragione del fattoche i crediti non erano stati ritrasferiti in quanto, semplicemente, erano venuti meno gli effetti del primo negozio di acquisto, giacché, a fronte dell'atto del 22 novembre 1996, col quale appunto la [OSCURATO:SOCIETA]., in prospettiva concordataria, aveva ceduto i propri crediti alla [OSCURATO:SOCIETA]. in corrispettivo dell'accollo di tutte le future passività della cedente, era intervenuto un accordo integrativo, in pari data, che aveva subordinato la cessione alla condizione sospensiva della chiusura del concordato preventivo dopo il 31 dicembre 1996,evento non verificatosi, in quanto il concordato era stato chiuso prima di quella data; 1.2. instauratosi il contraddittorio, l'adita commissione tributaria respingeva il ricorso afferma ndo, per quanto ancora rileva, che l'accordo integrativo del 22 novembre 1996 non poteva essere preso in considerazione in quanto privo di data certa e, quindi , era inopponibile all'amministrazione, oltre che sottoscritto da persona diversa dal liquidatore della società; 1.3. a fronte dell’ appello della società contribuentela C ommissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza in data 22 maggio 2006, accoglieva il gravame affermando che quanto eccepito in ordine all'inesistenza della data certa dell'accordo integrativo doveva ritenersifuorviante, essendosi confusa la figura del liquidatore della società con quella del commissario liquidatore e non essendosi considerato che la firma del liquidatore era stata apposta durante il periodo di effettiva permanenza della carica (dall'8 novembre al 17 dicembre 1996),sicché il documento andava considera to valido agli specifici fini; 2. contro la suindicata sentenza d' appello, l' A genzia delle e ntrate proponevaricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società contribuente replicava con controricorso , propo nendo, altresì, ricorso incidentale condizionato basato sutre motivi; 2.1. con la sentenza n. 3937/2014questa Suprema Corte : -dichiarava inammissibile il sesto motivo del ricorso principale - con il quale era stata denunzia ta l ’ omessa motivazione su di un fatto decisivo costituito dall'avvenuto pagamento, direttamente da parte dellaSalvagnini S .p. A ., di alcune passività concretizzate dopo la chiusura del concordatoin quanto si riferiva a d una frase di chiusura della motivazione dell'impugnata sentenza, diretta a negare che il concordato era stato chiuso dopo che i creditori erano stati garantiti dall'accollo dei debiti da parteSalvagnini Italia S .p. A ., la quale tuttavia, benché redatta a confutazione di quanto altrimenti sostenuto dal giudice di primo grado, nonrisultava elevabile a livello di ratio decidendi; - rigett ava il quinto motivo del detto ricorso con il quale era stata devoluta la questione dell ’ inefficacia dell'accordo integrativo in quanto non autorizzato dal giudice delegato; - acco glieva i primi quattro motivi, ritenuti tra loro connessi e suscettibili di unitaria trattazione, aventi ad oggetto la questione essenziale, devoluta al giudice d'appello, afferente l'opponibilità all'erario del citato atto integrativo in dipendenza del fatto di essere, il medesimo, munito di data certa, dovendosi, ai fini dell'imposta di registro, riconoscere valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall'art. 2704 cod. civ.; -dichiarava, infine, inammissibile il ricorso incidentale condizionato ; - conseguentemente demandava alla C ommissione tributaria regionale del Veneto di accertare , in sede di rinvio, se l'accordo integrativo opposto alla pretesa fiscale fosse o meno dotato di data certa anteriore a quella dell'atto (28 dicembre 1996) sottoposto a registrazione e,quindi, a cons iderare opponibile all'amministrazione quanto emergente dal ripetuto accordo integrativo alla sola condizione che lo stesso risult ava munito di data certa anteriore , onerando i giudici di merito di fareapplicazione dei seguenti principi didiritto: - "ai fini dell'imposta di registro, un accordo privo di data certa, col quale sia stata apposta una condizione a un contratto di cessione di crediti, non è opponibile all'amministrazione finanziaria, onde farne derivare che un successivo atto di ritrasferimento dei crediti, dal cessionario al cedente, possa ritenersi consequenziale al mero fatto del mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione"; - "per stabilire la data di una scrittura privata, ai fini della sua opponibilità al terzo (nella specie, l'amministrazione finanziaria), qualora manchino le situazioni tipiche di certezza di cui all'art. 2704 c.c., comma 1, è necessario che sia dedotto e dimostrato, anche per presunzioni, un fatto idoneo a stabilire la data in modo comunque altrettantocerto, attraverso fatti la data dei quali può valere, rispetto al terzo, come data del documento stesso"; 3. con sentenza n. 11/24/2015, depositata in data 1° luglio 2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto statuiva nel senso che l’accordo prodotto dalla società contribuente era privo di data certa, ritenendo pienamente legittimo, specie alla luce del tenore delle difese dell’amministrazione finanziaria, l’avviso di liquidazione de quoemesso dall’ Agenzia delle entrate; 4. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] . ; 4.1. l’ufficio resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 lettera d) della Tariffa, parte prima, d. P . R . 131/86 e dell'art.2704 cod. civ.; 1.1. aparere della ricorrente i giudici di merito avrebbero errato nel negare data certa all'accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto tale data risultavaconfermata dalla comunicazione del 28/ 12 / 1996, il cui contenuto erastato ritenuto veritiero ed attendibile dalla stessa Amministrazione finanziaria, che vi aveva basato l’ avviso di liquidazionein contestazione; 2. con il secondo motivo si duole , ex art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., dell’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, dell'indicazione della data di redazione dell'accordo integrativo, nella comunicazione del 28/12/1996, ritenuta attendibile e veritiera dall'Amministrazione. Secondo la tesi di parte ricorrente se la Commissione Tributaria aves se considerato tale indicazione della data 22/11/1996 nella comunicazione del 28/12/1996, avrebbe ritenuto certa la data dell'accordo integrativo; 3. con ilterzo motivo di ricorso censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la se ntenza perché apparentemente motivata riguardo ai motiviritenuti assorbiti nella sentenza cassata e riproposti in sede di riassunzione. Secondo la ricorrenteil g iudice del rinvio aveva motivato la sua decisione , in modo meramente apparente, con un semplice richiamo alle posizioni assunte dall'Ufficio in ordine ai motivi rimasti assorbiti nella sentenza cassata, senza considerare l'eccepita inesistenza giuridica della pretesa assegnazione ai soci, né che l'accordo integrativo fosse firmato dal liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo della sua carica, tra l'8 novembre e il 1 7 dicembre 19 96, né ancora che l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva essere di cessione di crediti senza controprestazione, visto che la prima cessione del 22/11/1996 comprendeva anchele passività; 4. con il quarto motivo,si duole ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. della violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ.e dell'art. 4 lettera d) della Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/86 . A d avvis o della società ricorrente l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato erroneamente qualificato come assegnazione ai soci mentre dal tenore letterale dello stesso e dal comportamento delle parti esso dovevaessere interpretato o come risoluzione dell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], o come nuovo contratto dietro corrispettivo; 5. con il quinto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbe stato un atto di assegnazione di beni al socio, bensì rientro in [OSCURATO:SOCIETA]dei crediti e delle passività. Secondo la società contribuente la Commissione tributaria regionale aveva omesso di considerare che gli accordi del 22/11/1996 cedevano non solo crediti, ma anche debiti e perciò la comunicazione del 28/12/1996, con effetto risolutivo, rappresentava cessione onerosa e non assegnazione di beni; 6. il primo motivo è infondato; 6.1. igiudici del rinvio, nel fare corretta applicazione dei principi di diritto indicati da questa Suprema Corte in sede di annullamento, hanno affermato che le complessive emergenze processuali non consentivano di ritenere che l'accordo integrativo opposto alla pretesa fiscale fossedotato di data certa anteriore a quella dell'atto in data 28 dicembre 1996. La censura, lungi da prospettare una violazione di legge, pone una questione di fatto relativa alla omessa corretta valutazione del tenore complessivo dell’ atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidentemente sottratta alla delibazione di questa Corte; 6.2. né la circostanza che nella nota del 28/12/1996 si faceva riferimento agli “accordi”del 22 novembre (con utilizzo del “plurale” dato questo asseritamente sintomatico della esistenza di plurimi accordi)muta i termini della questione, non apparendo censurabile il ragionamento dei giudici di merito i quali hanno, evidentemente, interpretato tale riferimento come collegato alle sole intese con cui era intervenuta la cessione dei crediti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA], senza alcuna menzione o riferimento agli accordi integrativi, di cui, come affermato dalla Commissione tributaria r egionale, mancavala prova della epoca certa di stipula ; 6.3. secondo la ricostruzione dei giudici di merito sono, invero, rimasti certi e documentati soltanto due atti, vale a dire il primo del 22 novembre con cui avviene la cessione dei crediti e l'accollo dei debiti, sottoscritto da entrambe le parti ed il secondo delsuccessivo 28 dicembre che ritrasferisce unilateralmente soltanto i crediti, non anche i debiti poiché estinti con la chiusura del concordato. Del resto in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anterioritàdella formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. (Sez. 3, Sentenza n. 13943 del 03/08/2012, Rv. 623641 -01); 6.4. la ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione delle prove operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che il ricorrente vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315); 7. il secondo motivo, con il quale parte ricorrente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., denunzia l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, costituita dell'indicazione della data di redazione dell'accordo integrativo, nella comunicazione del 28/12/1996, ritenuta attendibile e veritiera dall'Amministrazione, è privo di fondamento se non, in radice,inammissibile; 7.1. occorre rilevare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 -01); 7.2. invero appare di tutta evidenza che con il motivo in questione la stessa contribuente, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla effettiva data circa gli accordi i ntegrativi, a fronte dellaconforme ricostruzione dei giudici di primo e di secondo grado circa la mancanza di una data certa dell’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA],pone, in modo del tutto generico, una mera questione in fatto relativa alle risultanze processuali, con conseguente infondatezza del motivo sì come formulato; 8. il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati; 8.1. i giudici di appello, ancorché con motivazione succinta, hanno esaminato la censura relativa alla corretta qualificazione dell’atto, condividendo appieno le ragioni del primo giudice – il quale si era ampiamente soffermato sulla legittimità della qualificazione dell’atto de quoquale “atto di assegnazione dei beni ai soci” - anche alla luce del tenore delle difese dell’ufficio; 8.2. va, in ogni caso, richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 8.3.le question i post e con i suddetti motivi di ricorso va nno, quindi , esaminate per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo daulteriori riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena dinullità; 8.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 8.5. a fronte della conforme ricostruzione dei giudici di merito i quali - valutato il tenore letterale dell’atto de quo ed il compo rtamento concludente delle parti – senza incorrere in alcun vizio motivazione denunziabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., hanno accertato che trattavasi di un negozio unilaterale di cessione dei crediti che, in quanto privo di corrispettivo , si traduceva in un atto di assegnazione dei beni all’ unico socio beneficiario, appare palese il tentativo di parte ricorrente di sollecitare una inammissibile rivisitazione del merito della controversia assumendosi, del tutto apoditticamente, che lo stesso doveva essere , per contro, interpretato o come risoluzione dell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la mancata realizzazione di una condizione sospensiva ovvero come nuovo contratto dietro corrispettivo; 9. il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza; 9.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna lasocietà ricorrente a rifondere all’ ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel