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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10860/2026

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gitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controMinistero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili el’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili perl’immigrazione e l’asilo – unità Dublino in persona del legalerappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-resistente-Numero registro generale 14955/2025Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 10860/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 42577/2021 depositato il13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].premesso che:– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15/7/2025avverso il decreto del Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materiadi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione deicittadini dell’Unione Europea n. 6935 pubblicato il 13/6/2025;– il giudizio è stato iscritto al R.G. n. 14955/2025 ed assegnato allaSezione Prima Civile, con fissazione della camera di consiglio del 26 marzo2026;– l’Amministrazione ha depositato solo atto di costituzione ai sensidell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. ;– il ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere rappresentando che nelle more del giudizio dilegittimità non è stato eseguito il trasferimento verso lo Stato membrodichiarato competente entro il termine di se mesi previsto dall’att. 29paragrafo 1, Regolamento UE n. 604/2013 e al ricorrente è stato rilasciatopermesso di soggiorno sul TN;-che ciò determina il venir meno dell’interesse a sostenere l’impugnazioneproposta e giustifica la richiesta di cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese di lite;considerato che:– il dichiarato venir meno dell’interesse all’impugnazione determinal’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 14955/2025Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 10860/2026Data pubblicazione 23/04/2026-nulla va disposto sulle spese stante la mancata rituale costituzionedell’Amministrazione.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controMinistero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili el’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili perl’immigrazione e l’asilo – unità Dublino in persona del legalerappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-resistente-Numero registro generale 14955/2025Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 10860/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 42577/2021 depositato il13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].premesso che:– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15/7/2025avverso il decreto del Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materiadi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione deicittadini dell’Unione Europea n. 6935 pubblicato il 13/6/2025;– il giudizio è stato iscritto al R.G. n. 14955/2025 ed assegnato allaSezione Prima Civile, con fissazione della camera di consiglio del 26 marzo2026;– l’Amministrazione ha depositato solo atto di costituzione ai sensidell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. ;– il ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere rappresentando che nelle more del giudizio dilegittimità non è stato eseguito il trasferimento verso lo Stato membrodichiarato competente entro il termine di se mesi previsto dall’att. 29paragrafo 1, Regolamento UE n. 604/2013 e al ricorrente è stato rilasciatopermesso di soggiorno sul TN;-che ciò determina il venir meno dell’interesse a sostenere l’impugnazioneproposta e giustifica la richiesta di cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese di lite;considerato che:– il dichiarato venir meno dell’interesse all’impugnazione determinal’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 14955/2025Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 10860/2026Data pubblicazione 23/04/2026-nulla va disposto sulle spese stante la mancata rituale costituzionedell’Amministrazione. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.La PresidenteMaria Acierno
Decreto Cassazione n. 10860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris