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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25842/2026

Testo disponibile della fonte

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tate e difese,ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoiuffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa dicostituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti (ME), che ha indicato recapito Pec;- controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA], giàSERIT [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversoNumero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026la sentenza n. 3859, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 6.9.2017, epubblicata il 4.10.2017;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi,eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, l’Incaricato per lariscossione (allora SERIT [OSCURATO:PERSONA]) notificava alla [OSCURATO:PERSONA],comunità terapeutica assistita, la cartella di pagamento n. 293 20090025729389, con la quale richiedeva il pagamento di Ires ed Irap conriferimento all’anno 2005.2.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catania proponendo plurime censure edaffermando, tra l’altro, la non debenza delle somme richieste inconseguenza della sospensione dei carichi fiscali in conseguenzadell’eruzione dell’Etna nell’ottobre del 2002, e comunque il diritto alpagamento nella misura del 50% ed in forma rateale.

La CTP ritenevainfondate le difese esposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.3.

La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti.La CTR riteneva invece fondate le difese proposte dalla società, perché lacontribuente aveva diritto al pagamento rateale e non era consentital’emissione di cartella di pagamento per l’intero debito originario.

Inoltre,risultava inapplicabile la decisione della Commissione Europea C 20155549 final sul recupero degli aiuti di Stato perché la cartella di pagamentonon risulta motivata su questo.

Ancora, la decisione della Commissioneeuropea esclude il recupero delle somme quando siano decorsi più di dieciNumero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026anni dal verificarsi della calamità naturale.

In conseguenza riformava ladecisione di primo grado ed annullava la cartella esattoriale.4.

Avverso la decisione assunta dalla CTR hanno proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e dellecontroricorso la contribuente, che ha pure depositato atto di costituzionedi nuovo difensore in sostituzione del precedente e memoria.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorsocon riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze posto che, comequesta Corte ha in più occasioni precisato, nei "rapporti giuridici", "poteri"e "competenze" in materia tributaria, al Ministero sono succedute ex lege(decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, con decorrenza dal1 gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali, entidotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché dilegittimazione sostanziale e processuale (Cass. sez.

V, 23.1.2020, n.1462; Cass. sez.

V, 28.1.2015 n. 1550).2.

Con il primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente Agenzia delle Entratecontesta la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché delladecisione (2015) 5549 final del 14.8.2015 della Commissione Europea edell’art. 10 del Trattato UE perché, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice del gravame, la decisione della Commissione europea èsopravvenuta in corso di causa, e la fondata richiesta di applicazione dellapronuncia comunque non costituisce una domanda o eccezione nuovapreclusa nel giudizio tributario d’appello.3.

Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti censurano laviolazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nonchédella VI Direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di GiustiziaNumero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-132/06,dell’ordinanza della VI sez. della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-18/14, e della Decisione (2015) 5549 final del14 agosto 2015 della Commissione europea, perché il diritto europeo devetrovare applicazione anche disapplicandosi la normativa nazionale, ecomunque la decisione europea liddove prevede, in materia di aiuti “deminimis”, che possano non essere recuperati gli aiuti concessi da più didieci anni opera riferimento al momento in cui l’aiuto è stato concesso, inquesto caso con l’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 (invigore dal 1°.1.2007), e non a quello in cui si è verificato l’evento che hadato causa alla concessione dell’aiuto.3.1.

Entrambi i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente operanoriferimento all’applicazione nel caso di specie del diritto europeo,presentano perciò elementi di connessione e possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

Occorre pureprendere atto che la ricorrente non domanda più di confermare l’attoimpoesattivo sul fondamento della ragione giustificatrice dell’imposizioneoriginariamente invocata.3.2.

La CTR rileva che la società, sussistendo tutti i presupposti dilegge, “non vi è alcun dubbio che … potesse usufruire per l’anno 2005 …del pagamento rateale (304 rate) dei tributi dovuti con l’abbattimento del50%.

Peraltro, la spettanza dell’agevolazione è stata espressamenteconfermata dell’Ufficio appellante nell’atto di costituzione nel giudizio diprime cure del 5/10/2009.

Parimenti pacifico è … che sino alla scadenzadell’ultima rata, l’Ufficio non avrebbe potuto iscrivere a ruolo l’intero caricotributario, bensì esclusivamente le rate scadute” (sent.

CTR, p. 3), equeste statuizioni del giudice dell’appello non sono contrastate in questogiudizio di cassazione dall’Amministrazione finanziaria, la quale invocaperò l’applicazione dello ius superveniens dipendente dalla decisione(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea.Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026La CTR ha ritenuto inapplicabile la decisione della CommissioneEuropea C 2015 5549 final, sul recupero degli aiuti di Stato, perché lacartella di pagamento non risulta motivata su questo.

Ancora, la decisionedella Commissione europea (par. n. 156) esclude il recupero delle sommequando siano decorsi più di dieci anni dal verificarsi della calamitànaturale.

In conseguenza ha riformato la decisione di primo grado edannullato la cartella esattoriale.Pertanto la CTR non ha ritenuto che non fosse consentitoall’Amministrazione finanziaria invocare l’autorità della decisione dellaCommissione europea, ma ha ritenuto che la stessa non fosse applicabilenel caso di specie.3.3.

Invero, è corretto l’argomento secondo cui non può modificarsi laragione giustificativa di un atto impositivo, in questo caso impoesattivo,dopo la sua emissione e, nel caso di specie, la modificazione sarebbeintervenuta addirittura nel corso del giudizio di appello sull’impugnativaproposta avverso lo stesso atto.Nell’ipotesi in esame, però, non si tratta di riconoscere una diversavalutazione della stessa situazione di fatto tardivamente operatadall’Amministrazione finanziaria.

In questo caso si tratta di dareprevalenza. [OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto che l’agevolazione fiscaleinvocata dalla contribuente si risolva in un aiuto di Stato, e la stessa èquindi ammissibile solo nei limiti in cui questi sono consentiti.3.3.1.

Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione diribadire, in materia affine ed esprimendo un principio estensibile, che intema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 inSicilia, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa,costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, delTFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026final del 14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessiprima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensionesono compatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga previstadall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e direttotra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto diStato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto aidanni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino inlinea con il regolamento de minimis applicabile (Cass. sez.

V, 10.1.2025,n. 644).Si è inoltre già da tempo specificato che in tema di agevolazionitributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale ètenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con ilregolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni cherendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, §2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati dacalamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruiredel beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "deminimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di treanni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, nonsupera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazionedell'ipotesi prevista dall'art. 107, §

2. lett. b) TFUE, di avere la sedeoperativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anchel'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dalpregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative oderivanti da altre forme di aiuto).

Ai fini di detta prova, per effetto dello"ius superveniens" costituito dalla decisione della Commissione (UE)2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, èconsentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovverol'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili (Cass.sez.

VI-V, 26.6.2019, n. 17199).Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026Pertanto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul punto risulta fondato,ed il giudice dell’appello dovrà rivalutare il profilo, se necessarioconsentendo le opportune produzioni documentali, meritando anche diessere ricordato che la presente controversia non verte in materia ditributi armonizzati.3.4.

Con riferimento al secondo argomento proposto dalla CTR, nonessere recuperabile il contributo quando siano decorsi oltre dieci anni,occorre rilevare che ad una piana lettura si rivela infondata la tesidell’Amministrazione finanziaria secondo cui il contributo non sarebberecuperabile sol quando siano decorsi dieci anni dalla maturazione deldiritto alla concessione.Il par. 156 della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 dellaCommissione europea dispone, infatti, che “Alla luce delle circostanzeeccezionali di cui ai considerando dal 147 al 152 per tutti gli aiuti concessinel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite dacalamità naturali oltre dieci anni prima della data della precedentedecisione, non è opportuno disporre un recupero …”Non sussiste incertezza, pertanto, che il decennio debba esserecalcolato dalla data dell’evento calamitoso, in questo caso l’ottobre 2002,al momento di emanazione della decisione della Commissione europea,intervenuta nell’ottobre del 2015.Questa Corte di legittimità ha però già avuto modo di segnalare che“quanto espresso dal paragrafo 156 della Decisione” europea, deve esserecomunque “letto alla luce di quanto affermato ai paragrafi 145 ss.” (Cass.sez.

V, 22.2.2023, n. 5546, par. 6.8) dello stesso testo, mentre nelladecisione della CTR impugnata questa valutazione è mancata.Anche in relazione a questo profilo il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate risulta pertanto parzialmente fondato, e deve essere accolto neilimiti di ragione.Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/20264.

In definitiva il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta fondato edeve essere accolto negli indicati limiti di ragione, e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché procedaa nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia edelle Finanze.Accoglie, negli indicati limiti di ragione, il ricorso propostodall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccatadi Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le partile spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 3.7.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tate e difese,ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoiuffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa dicostituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti (ME), che ha indicato recapito Pec;- controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA], giàSERIT [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversoNumero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026la sentenza n. 3859, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 6.9.2017, epubblicata il 4.10.2017;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi,eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, l’Incaricato per lariscossione (allora SERIT [OSCURATO:PERSONA]) notificava alla [OSCURATO:PERSONA],comunità terapeutica assistita, la cartella di pagamento n. 293 20090025729389, con la quale richiedeva il pagamento di Ires ed Irap conriferimento all’anno 2005.2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catania proponendo plurime censure edaffermando, tra l’altro, la non debenza delle somme richieste inconseguenza della sospensione dei carichi fiscali in conseguenzadell’eruzione dell’Etna nell’ottobre del 2002, e comunque il diritto alpagamento nella misura del 50% ed in forma rateale. La CTP ritenevainfondate le difese esposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti.La CTR riteneva invece fondate le difese proposte dalla società, perché lacontribuente aveva diritto al pagamento rateale e non era consentital’emissione di cartella di pagamento per l’intero debito originario. Inoltre,risultava inapplicabile la decisione della Commissione Europea C 20155549 final sul recupero degli aiuti di Stato perché la cartella di pagamentonon risulta motivata su questo. Ancora, la decisione della Commissioneeuropea esclude il recupero delle somme quando siano decorsi più di dieciNumero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026anni dal verificarsi della calamità naturale. In conseguenza riformava ladecisione di primo grado ed annullava la cartella esattoriale.4. Avverso la decisione assunta dalla CTR hanno proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e dellecontroricorso la contribuente, che ha pure depositato atto di costituzionedi nuovo difensore in sostituzione del precedente e memoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorsocon riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze posto che, comequesta Corte ha in più occasioni precisato, nei "rapporti giuridici", "poteri"e "competenze" in materia tributaria, al Ministero sono succedute ex lege(decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, con decorrenza dal1 gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali, entidotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché dilegittimazione sostanziale e processuale (Cass. sez. V, 23.1.2020, n.1462; Cass. sez. V, 28.1.2015 n. 1550).2. Con il primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente Agenzia delle Entratecontesta la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché delladecisione (2015) 5549 final del 14.8.2015 della Commissione Europea edell’art. 10 del Trattato UE perché, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice del gravame, la decisione della Commissione europea èsopravvenuta in corso di causa, e la fondata richiesta di applicazione dellapronuncia comunque non costituisce una domanda o eccezione nuovapreclusa nel giudizio tributario d’appello.3. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti censurano laviolazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nonchédella VI Direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di GiustiziaNumero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-132/06,dell’ordinanza della VI sez. della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-18/14, e della Decisione (2015) 5549 final del14 agosto 2015 della Commissione europea, perché il diritto europeo devetrovare applicazione anche disapplicandosi la normativa nazionale, ecomunque la decisione europea liddove prevede, in materia di aiuti “deminimis”, che possano non essere recuperati gli aiuti concessi da più didieci anni opera riferimento al momento in cui l’aiuto è stato concesso, inquesto caso con l’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 (invigore dal 1°.1.2007), e non a quello in cui si è verificato l’evento che hadato causa alla concessione dell’aiuto.3.1. Entrambi i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente operanoriferimento all’applicazione nel caso di specie del diritto europeo,presentano perciò elementi di connessione e possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Occorre pureprendere atto che la ricorrente non domanda più di confermare l’attoimpoesattivo sul fondamento della ragione giustificatrice dell’imposizioneoriginariamente invocata.3.2. La CTR rileva che la società, sussistendo tutti i presupposti dilegge, “non vi è alcun dubbio che … potesse usufruire per l’anno 2005 …del pagamento rateale (304 rate) dei tributi dovuti con l’abbattimento del50%. Peraltro, la spettanza dell’agevolazione è stata espressamenteconfermata dell’Ufficio appellante nell’atto di costituzione nel giudizio diprime cure del 5/10/2009. Parimenti pacifico è … che sino alla scadenzadell’ultima rata, l’Ufficio non avrebbe potuto iscrivere a ruolo l’intero caricotributario, bensì esclusivamente le rate scadute” (sent. CTR, p. 3), equeste statuizioni del giudice dell’appello non sono contrastate in questogiudizio di cassazione dall’Amministrazione finanziaria, la quale invocaperò l’applicazione dello ius superveniens dipendente dalla decisione(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea.Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026La CTR ha ritenuto inapplicabile la decisione della CommissioneEuropea C 2015 5549 final, sul recupero degli aiuti di Stato, perché lacartella di pagamento non risulta motivata su questo. Ancora, la decisionedella Commissione europea (par. n. 156) esclude il recupero delle sommequando siano decorsi più di dieci anni dal verificarsi della calamitànaturale. In conseguenza ha riformato la decisione di primo grado edannullato la cartella esattoriale.Pertanto la CTR non ha ritenuto che non fosse consentitoall’Amministrazione finanziaria invocare l’autorità della decisione dellaCommissione europea, ma ha ritenuto che la stessa non fosse applicabilenel caso di specie.3.3. Invero, è corretto l’argomento secondo cui non può modificarsi laragione giustificativa di un atto impositivo, in questo caso impoesattivo,dopo la sua emissione e, nel caso di specie, la modificazione sarebbeintervenuta addirittura nel corso del giudizio di appello sull’impugnativaproposta avverso lo stesso atto.Nell’ipotesi in esame, però, non si tratta di riconoscere una diversavalutazione della stessa situazione di fatto tardivamente operatadall’Amministrazione finanziaria. In questo caso si tratta di dareprevalenza. [OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto che l’agevolazione fiscaleinvocata dalla contribuente si risolva in un aiuto di Stato, e la stessa èquindi ammissibile solo nei limiti in cui questi sono consentiti.3.3.1. Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione diribadire, in materia affine ed esprimendo un principio estensibile, che intema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 inSicilia, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa,costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, delTFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026final del 14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessiprima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensionesono compatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga previstadall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e direttotra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto diStato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto aidanni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino inlinea con il regolamento de minimis applicabile (Cass. sez. V, 10.1.2025,n. 644).Si è inoltre già da tempo specificato che in tema di agevolazionitributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale ètenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con ilregolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni cherendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, §2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati dacalamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruiredel beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "deminimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di treanni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, nonsupera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazionedell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sedeoperativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anchel'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dalpregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative oderivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello"ius superveniens" costituito dalla decisione della Commissione (UE)2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, èconsentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovverol'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili (Cass.sez. VI-V, 26.6.2019, n. 17199).Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/2026Pertanto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul punto risulta fondato,ed il giudice dell’appello dovrà rivalutare il profilo, se necessarioconsentendo le opportune produzioni documentali, meritando anche diessere ricordato che la presente controversia non verte in materia ditributi armonizzati.3.4. Con riferimento al secondo argomento proposto dalla CTR, nonessere recuperabile il contributo quando siano decorsi oltre dieci anni,occorre rilevare che ad una piana lettura si rivela infondata la tesidell’Amministrazione finanziaria secondo cui il contributo non sarebberecuperabile sol quando siano decorsi dieci anni dalla maturazione deldiritto alla concessione.Il par. 156 della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 dellaCommissione europea dispone, infatti, che “Alla luce delle circostanzeeccezionali di cui ai considerando dal 147 al 152 per tutti gli aiuti concessinel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite dacalamità naturali oltre dieci anni prima della data della precedentedecisione, non è opportuno disporre un recupero …”Non sussiste incertezza, pertanto, che il decennio debba esserecalcolato dalla data dell’evento calamitoso, in questo caso l’ottobre 2002,al momento di emanazione della decisione della Commissione europea,intervenuta nell’ottobre del 2015.Questa Corte di legittimità ha però già avuto modo di segnalare che“quanto espresso dal paragrafo 156 della Decisione” europea, deve esserecomunque “letto alla luce di quanto affermato ai paragrafi 145 ss.” (Cass.sez. V, 22.2.2023, n. 5546, par. 6.8) dello stesso testo, mentre nelladecisione della CTR impugnata questa valutazione è mancata.Anche in relazione a questo profilo il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate risulta pertanto parzialmente fondato, e deve essere accolto neilimiti di ragione.Numero registro generale 32308/2018Numero sezionale 5326/2026Numero di raccolta generale 25842/2026Data pubblicazione 26/09/20264. In definitiva il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta fondato edeve essere accolto negli indicati limiti di ragione, e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché procedaa nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia edelle Finanze.Accoglie, negli indicati limiti di ragione, il ricorso propostodall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccatadi Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le partile spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 3.7.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]