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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 13 agosto 2021, il tribunale della libertà di Palermo, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-7-2021 che aveva disposto nei confrcnti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e diverse ipotesi di concorso in estorsioni aggravate. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Montalbano av.to Bellotta deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 416 bis, 56, 110, 629 cod.pen., 273 e 309 cod.proc.pen.; al riguardo lamentava che al Montalbano era stato contestato un ruolo di partecipazione alla famiglia mafiosa di Rcccella senza però tenere adeguatamente conto delle criticità esposte dalla memoria depositata in udienza e nella quale, con riferimento a ciascuno dei capi di imputazione di estorsione contestati (4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14,15, 16,17, 18,19, 20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,31,37 e 38), si era rilevato o essere mancante l'individuazione dello specifico ruolo esecutivo o deliberativo assunto dal ricorrente per ciascuno degli episodi, o mancare l'identificazione certa dell'esercizio commerciale o dell'attività sottoposta ad attività estorsiva.

Per alcuni episodi, inoltre, si sottolineava come era mancante la dimostrazione della effettiva realizzazione della pretesa estorsiva che non poteva desumersi soltanto dal contenuto di colloqui nei quali venivano indicati i singoli esercizi ed era assente, anche, la precisa indicazione del momento di versamento delle somme, così che le fattispecie non potevano neppure ritenersi consumate.

Infine, in relazione al capo n.1 di partecipazione ad associazione mafiosa, si eccepiva che l'ordinanza del riesame aveva mancato di rilevare il ruolo assunto dal ricorrente all'interno della compagine associativa che non poteva ricavarsi da attività meramente esecutive. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e totalmente reiterativo di questioni già devolute al tribunale del riesame e da questi adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Quanto a tutte doglianze avanzate in tema di concorso nei fatti estorsivi, va ricordato come secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giuclice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01).

Orbene, nel caso di specie, il giudice del riesame di Palermo, ha proprio proceduto all'analisi completa del materiale indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale e valutato la sua congruità sotto il profilo della gravità, senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi.

Invero, i giudici del riesame, hanno proceduto ad una completa ec approfondita analisi del materiale posto a base del provvedimento coercitivo passando in rassegna diverse conversazioni dalle quali emergeva prima la progettazione delle attività estorsive e, poi, la suddivisione dei IL profitti di una serie di estorsioni a danni di commercianti ed attività produttive, tutte singolarmente identificate.

A fronte di tale completa ed analitica esposizione, il ricorso si traduce in una lettura alternativa di dati probatori non consentita nella presente sede di legittimità. 2.2 Quanto poi alle contestazioni in tema di partecipazione ad associazione mafiosa va richiamata la motivazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite ric:.

Modaffari secondo cui:" ... il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione)"(Sez.

U - , n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) Orbene, proprio l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, comporta la manifesta infondatezza del motivo avendo i giudici di merito correttamente ricavato la gravità indiziaria dal compimento di numerose attività esecutive poste in essere dal ricorrente sempre nell'interesse del gruppo criminale.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att. cod.proc pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 8 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 13 agosto 2021, il tribunale della libertà di Palermo, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-7-2021 che aveva disposto nei confrcnti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e diverse ipotesi di concorso in estorsioni aggravate. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Montalbano av.to Bellotta deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 416 bis, 56, 110, 629 cod.pen., 273 e 309 cod.proc.pen.; al riguardo lamentava che al Montalbano era stato contestato un ruolo di partecipazione alla famiglia mafiosa di Rcccella senza però tenere adeguatamente conto delle criticità esposte dalla memoria depositata in udienza e nella quale, con riferimento a ciascuno dei capi di imputazione di estorsione contestati (4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14,15, 16,17, 18,19, 20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,31,37 e 38), si era rilevato o essere mancante l'individuazione dello specifico ruolo esecutivo o deliberativo assunto dal ricorrente per ciascuno degli episodi, o mancare l'identificazione certa dell'esercizio commerciale o dell'attività sottoposta ad attività estorsiva. Per alcuni episodi, inoltre, si sottolineava come era mancante la dimostrazione della effettiva realizzazione della pretesa estorsiva che non poteva desumersi soltanto dal contenuto di colloqui nei quali venivano indicati i singoli esercizi ed era assente, anche, la precisa indicazione del momento di versamento delle somme, così che le fattispecie non potevano neppure ritenersi consumate. Infine, in relazione al capo n.1 di partecipazione ad associazione mafiosa, si eccepiva che l'ordinanza del riesame aveva mancato di rilevare il ruolo assunto dal ricorrente all'interno della compagine associativa che non poteva ricavarsi da attività meramente esecutive. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e totalmente reiterativo di questioni già devolute al tribunale del riesame e da questi adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto a tutte doglianze avanzate in tema di concorso nei fatti estorsivi, va ricordato come secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giuclice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso di specie, il giudice del riesame di Palermo, ha proprio proceduto all'analisi completa del materiale indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale e valutato la sua congruità sotto il profilo della gravità, senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi. Invero, i giudici del riesame, hanno proceduto ad una completa ec approfondita analisi del materiale posto a base del provvedimento coercitivo passando in rassegna diverse conversazioni dalle quali emergeva prima la progettazione delle attività estorsive e, poi, la suddivisione dei IL profitti di una serie di estorsioni a danni di commercianti ed attività produttive, tutte singolarmente identificate. A fronte di tale completa ed analitica esposizione, il ricorso si traduce in una lettura alternativa di dati probatori non consentita nella presente sede di legittimità. 2.2 Quanto poi alle contestazioni in tema di partecipazione ad associazione mafiosa va richiamata la motivazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite ric:. Modaffari secondo cui:" ... il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione)"(Sez. U - , n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) Orbene, proprio l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, comporta la manifesta infondatezza del motivo avendo i giudici di merito correttamente ricavato la gravità indiziaria dal compimento di numerose attività esecutive poste in essere dal ricorrente sempre nell'interesse del gruppo criminale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att. cod.proc pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 8 luglio
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