CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 35312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10/02/2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione di Gragnano, con sentenza n.770 del 2001, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli, con la quale il Comentale è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e al pagamento di euro 8000 di multa, oltre che alla demolizione del manufatto e alla rimessione in pristino dei luoghi a proprie spese. Si specifica che in data 21/11/2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto al condannato di demolire le opere abusive indicate nella sentenza di condanna, con provvedimento notificato all'avvocato d'ufficio nominato ai sensi dell'art.97, comma secondo, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva presentato istanza innanzi al giudice dell'esecuzione, affinché fosse disposta la revoca dell'ordinanza di demolizione e dell'ordine contenuto nella sentenza di condanna, posto che la pena principale prevista nella sentenza passata in giudicato è stata condonata ai sensi della legge n. 241 del 2006, trattandosi di reato commesso precedentemente alla data del 2 maggio 2006. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione della legge processuale, in quanto l'ordine di esecuzione emesso dal PM, con il quale si ordinava l'abbattimento del manufatto entro sessanta giorni, non è stato mai notificato al ricorrente ma solo al difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma secondo, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, contesta la violazione del principio del favor rei, essendo l'ordinanza impugnata in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di potere di revoca dell'ordine di esecuzione. Evidenzia che erroneamente il Comune di Gragnano ha emesso un provvedimento di diniego di condono edilizio (ordinanza comunale n.130/1998) ritenendo che l'immobile ricada in zona per la quale è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità. Deduce, al contrario, che l'immobile si trova su una particella del catasto del Comune la quale, all'epoca in cui il ricorrente ha ricevuto in proprietà, non era gravata da alcun vincolo di inedificabilità né assoluta né parziale. Precisa che la richiesta di condono edilizio - disattesa dal Comune con il provvedimento citato n. 130 del 1998 - concerneva l'ampliamento di un manufatto già esistente. Peraltro, tale ordinanza di diniego è stata superata dalla normativa susseguente, ovvero dall'approvazione del PUC conforme alla legge regionale n. 35 del 1987. Il giudice a quo avrebbe dovuto considerare che la normativa oggi vigente prevede vincoli di edificabilità relativa, come dimostra del resto il fatto che il condono è stato accordato ad altri immobili nelle particelle adiacenti. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso rappresenta la dicotomia cronologica tra il diniego del condono, intervenuto con ordinanza del Comune nel 1998, e l'ordinanza emessa dal giudice 1 dell'esecuzione impugnata, che avrebbe dovuto invece tenere conto della suesposta modifica normativa che prevede attualmente la possibilità di realizzare piccoli manufatti. Il giudice a quo invece non ha dato conto di tale modifica regolamentare. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 8 Cedu, dolendosi del fatto che il giudice non ha neppure tenuto conto delle condizioni di vita del soggetto, né che l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione costituisce l'unica abitazione di cui dispone con la moglie. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile posto che il ricorrente non ha indicato quale sia stata l'incidenza negativa della notifica dell'ordine di demolizione al difensore d'ufficio ed avendo, anzi, egli impugnato tempestivamente detto provvedimento. Va aggiunto che, come risulta dal verbale di udienza del 19 gennaio 2023, il difensore di fiducia nulla ha dedotto in proposito, limitandosi a depositare l'istanza presentata al Comune al fine di reperire documentazione. 2. La seconda e la terza doglianza non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il giudice a quo ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuto alle proprie conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate nel provvedimento impugnato, laddove il giudice afferma di aver acquisito in giudizio un provvedimento definitivo di diniego di condono edilizio emesso dal Comune (ordinanza n. 130 del 1998) e che, in ogni caso, l'immobile ricade nella zona due del PUT per la quale è previsto un divieto assoluto di edificabilità, escludendo così la possibilità di una sanatoria anche postuma dell'abuso. Il tecnico ha anche precisato che all'epoca di réalizzazione delle opere, l'area ricadeva in zona rossa, presentando profili di elevata pericolosità dal punto di vista idrogeologico. Sicché la doglianza volta ad evidenziare la sussistenza di ius superveniens regolamentare favorevole al ricorrente è stata compiutamente analizzata e disattesa dal giudice a quo che ha fatto riferimento al provvedimento amministrativo emesso dal Comune, alla normativa sussistente all'epoca dell'edificazione con riferimento alla sussistenza di vincoli idrologici, alla successiva regolamentazione. 3. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente infatti non allega - né tanto meno dimostra - di avere dedotto di fronte al Giudice dell'esecuzione la censura relativa alla violazione dell'art.8 Cedu e del diritto all'abitazione del nucleo familiare. L'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione era principalmente volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione stante il condono delle pene principali e la successiva regolamentazione dell'area. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udi