CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Pisa in data 10 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 644, commi primo e quinto, nn. 3) e 4), cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità, oltre a non essere consentito in questa sede, perché volto a proporre una rivalutazione e una lettura alternativa delle risultanze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, è anche aspecifico (è genericamente dedotto un "vizio di motivazione") e manifestamente infondato, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta alcun vizio motivazionale (si vedano pagg. 4-7, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, pienamente credibile, riscontrate delle produzioni documentali, e disattendendo le doglianze difensive, basate sulle dichiarazioni palesemente inattendibili rese da altro teste e prive di alcun riscontro); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione al bilanciamento delle opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 7 sul riconoscimento, con giudizio di equivalenza, delle richieste circostanze attenuanti generiche in funzione di adeguamento della pena alla concreta gravità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27