CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 27877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellabate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catellabate avverso la sentenza del 03/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 2 dicembre 2025, ammetteva [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 392 cod. pen. - al rito abbreviato condizionato, rigettandoperaltro la richiesta di controprova avanzata dal difensore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del 3 febbraio 2026 fissata per la discussione il [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza a verbale, riteneva tardiva e inammissibile la costituzione di parte civile della persona offesa, sul rilievo che nella precedente udienza si erano già espletati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti alla presenza della medesima persona offesa. Quindi, sentite le conclusioni delle parti, con sentenza in pari data recante motivazione contestuale, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2. Il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, denunziando l'abnormità delle ordinanze del 2 dicembre 2025 e del 3 febbraio 2026, sul duplice assunto che il rito abbreviato sarebbe stato condizionato a una integrazione probatoria non necessaria e che in tale rito la costituzione di parte civile è ammessa fino a quando non abbia inizio la discussione finale a norma dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen. Ne derivava la nullità della sentenza assolutoria dell'imputato, quale conseguenza delle dedotte violazioni procedurali. Deduce, inoltre, la erroneità dell'assoluzione fondata su un travisamento della prova per omissione. In particolare, il riferimento è ai file video prodotti dalla persona offesa, alla erronea valutazione delle testimonianze di Perna e D'Amato e alla ritenuta assenza del requisito della "violenza sulle cose". Con successiva memoria difensiva del 3 giugno 2026, il ricorrente ha ribadito le ragioni poste a fondamento della censura di abnormità del provvedimento impugnato. In data 16 giugno 2026 il difensore della parte civile ha depositato ulteriore memoria a sostegno delle argomentazioni prospettate. I difensori dell'imputato, con memoria ritualmente depositata, hanno viceversa contestato la fondatezza dei motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il difensore della persona offesa ha eccepito l'inosservanza dell'art. 79 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile, siccome ritenuta tardiva. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza 2preliminare ha provveduto in tal senso, con ordinanza del 3 febbraio 2026, dopo avere ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato all'udienza del 2 dicembre 2025 e rinviato per la discussione al 3 febbraio 2026, con l'avvertenza che la persona offesa aveva avuto notizia della pendenza del processo ed aveva presenziato alla precedente udienza. Orbene, va premesso che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. Questo orientamento è stato ribadito anche dopo le modifiche introdotte nell'art. 79 cod. proc. pen. dall'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ordine al termine per costituirsi parte civile, atteso che la costituzione di parte civile dopo la conoscenza dell'ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato è disciplinata autonomamente dall'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., che non è stato inciso dalla recente riforma. Tale disposizione consente infatti l'esercizio dell'azione civile nel giudizio abbreviato ai soggetti ai quali il reato abbia recato un danno e che, pur legittimati, non siano stati in condizione di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 653 del 18/12/2025, dep. 2026, Civile, Rv. 289250- 01; n. 3819 del 2020, Agrillo, Rv. 278591-01; n. 40923 del 2018, I., Rv. 273927-01). In senso contrario, si è peraltro recentemente espressa Sez. 6, n. 14737 del 17/02/2026, M., Rv. 289852 - 01 (che questo Collegio condivide), per la quale è tardiva la costituzione di parte civile intervenuta dopo l'emissione del provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio con il rito speciale, in quanto, a seguito della modifica dell'art. 79 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lo sbarramento processuale è in ogni caso costituito dalla ultimazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. 3. Tuttavia, la reale questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'impugnabilità da parte della persona offesa, unitamente alla sentenza di merito, dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità di costituzione di parte civile. Nel vigore del codice di rito abrogato era pacifico che le ordinanze con cui il giudice di primo grado si pronunciava, ai sensi dell'art. 98, comma 3, sull'opposizione alla costituzione di parte civile non fossero impugnabili, in 3ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall'art. 190, commi 1 e 2, dello stesso codice. Anche con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è prevalso l'orientamento negativo circa la impugnabilità, sia immediata che differita, delle ordinanze pronunziate dal giudice sulla richiesta di esclusione della parte civile, sul presupposto, giusta il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito dall'art. 568, comma 1, della mancanza di un'esplicita previsione di una qualsiasi forma di gravame (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858- 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860-01) Del provvedimento anticipato di inammissibilità della costituzione di parte civile non è consentita infatti da alcuna disposizione di legge non solo l'impugnazione immediata ed autonoma, ma neppure quella differita con la sentenza secondo l'art. 586, comma 1, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione. Questo non ha in realtà carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti. La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla conformità della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dichiarò non fondata con sentenza n. 166 del 1975 la questione di legittimità costituzionale, sul rilievo che "resta impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile"; mentre "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato sull'immediata impugnabilità da parte del danneggiato dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, con fuggendo con le esigenze di speditezza di questo". E tale scrutinio positivo va ragionevolmente ribadito in riferimento alla inoppugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile sancita dalle disposizioni degli artt. 80, comma 4 e 568, comma 1, del nuovo codice di rito. 4. Ne consegue che l'ordinanza di esclusione della parte civile, rispetto alla quale emerge con chiarezza la scelta normativa della definitiva inoppugnabilità, non può essere ricondotta alla categoria dell'abnormità. Tale categoria, infatti, non può essere utilizzata quale rimedio surrettizio per recuperare un mezzo di 4impugnazione che l'ordinamento ha consapevolmente escluso. L'abnormità ricorre solo in presenza di un provvedimento radicalmente estraneo al sistema processuale, ovvero produttivo di una stasi non superabile del procedimento; condizioni che qui difettano, poiché l'ordinanza è adottata nell'esercizio di un potere espressamente attribuito al giudice e non determina alcuna paralisi processuale (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, Troisi, Rv. 287709-01; Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656-01) né pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile. Esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, difetta la legittimazione della persona offesa a censurare il merito della decisione assolutoria del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare. Il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo alla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in ragione della erronea soluzione giuridica adottata dal provvedimento impugnato. P.Q.M