CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pescara avverso la sentenza in data 23/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni inviate dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Pescara in data 27/11/2109, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. in danno dell'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Tiberii tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i reati contestati. La Corte si era limitata a rilievi assertivi in ordine all'idoneità della minaccia e, quanto al delitto di oltraggio, era incorsa in una contraddizione con riguardo alla presenza di più persone, avendo sottolineato che proprio in quel frangente gli altri detenuti si erano allontanati, fermo restando che la Corte si era sottratta al confronto con le argomentazioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte aveva fatto riferimento ed elementi privi di riscontro, quando la stessa persona offesa aveva ricondotto l'accaduto ad un fatto non particolarmente grave e reiterato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva debitamente spiegato le ragioni del diniego in relazione ai parametri delineati dall'art. 133 cod. pen. e aveva omesso di contestualizzare gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale ribadisce i motivi di ricorso e formula le conseguenti conclusioni. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente formulato e comunque volto a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ciò che inerisce al merito ma non è consentito in sede di legittimità. In particolare, è stata assertivamente contestata la motivazione con cui la Corte territoriale ha dato conto della riconducibilità della condotta del ricorrente ad una vera e propria minaccia, qualificabile come seria e volta a condizionare l'operato dell'agente della polizia penitenziaria, per indurlo ad aprire una cella, alla quale l'accesso era precluso in quel determinato orario.Relativamente al delitto di oltraggio, va poi osservato che deve escludersi qualsivoglia profilo di contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte ha in realtà inteso porre in evidenza, in base alle dichiarazioni dell'agente Luciani, che proprio nel frangente in cui il ricorrente teneva la condotta oltraggiosa, e non prima di essa, gli altri detenuti si era allontanati, ciò che suffraga l'elemento costitutivo della presenza di più persone, diverse dall'agente raggiunto dall'espressione oltraggiosa. 3. Il secondo motivo, riguardante l'ipotesi della particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è formulato genericamente e indulge in un'alternativa valutazione di merito, invocando assertivamente elementi desumibili da dichiarazioni rese da Luciani, a fronte di quanto sottolineato dalla Corte in ordine alle plurime condotte illecite e all'intensità del dolo che le aveva sostenute. 4. Il terzo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è volto a prospettare genericamente un diverso approccio valutativo, inerente al merito, ma non segnala profili di arbitrarietà del giudizio formulato dalla Corte, che ha rilevato la congruità della pena, segnalandone piuttosto la modestia, in assenza di specifici elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche. 5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa