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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21225/2026

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ciale in-ricorrente --contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1327/2021pubblicata in data 15/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026RILEVATO CHECon sentenza del 29.10.2016 il Tribunale di Avezzano rigettava la domandaproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] spaavente ad oggetto la ripetizione d’indebito riguardo a somme addebitate intre conti correnti, per interessi anatocistici, usurari, non dovuti e percommissioni di massimo scoperto.A fondamento della decisione, previo rigetto delle eccezioni di nullitàdell’atto introduttivo per genericità e di incompetenza territoriale, ilTribunale riteneva che la parte attrice nel proprio atto introduttivo nonavesse offerto prova della proprie allegazioni in quanto: quale correntistache agiva per la ripetizione di indebito, non aveva prodotto, come era suoonere, i contratti, ma unicamente gli estratti conto, peraltro incompleti, néle produzioni effettuate dalla Banca al riguardo (proposta contrattuale econdizioni generali per ciascun rapporto di conto corrente) facevanoriferimento alle condizioni economiche, il che impediva di verificare lafondatezza delle asserzioni attoree con riferimento ai profili di nullitàsollevati (anatocismo e usura), nonché di accertare la conformità dellecondizioni applicate rispetto a quelle pattuite; in ogni caso l’azione eracarente anche sotto il profilo dell’allegazione della sussistenza di pagamentiche legittimassero l’esperimento dell’azione di ripetizione di indebito, nonavendo l’attrice dedotto nulla in merito alla chiusura dei rapporti, che quindidovevano presumersi ancora in essere, né all’esecuzione di rimessesolutorie.Con sentenza del 15.9.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dellasocietà, osservando che: erano stati prodotti i vari contratti di contocorrente, firmati dalla società correntista (due anche dalla banca); nonerano state prodotte le norme contrattuali, ma solo gli estratti-contoincompleti; ai contratti depositati dalla Banca non erano allegate (purrisultando far parte integrante dei relativi contratti) le condizioni particolariNumero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026che disciplinavano gli specifici rapporti contestati dall’attrice appellante eche era suo onere produrre; tuttavia, sarebbe stato onere dell’attore inripetizione- che allegava la mancata valida pattuizione dell’interessedebitore o di commissioni o spese non dovute o l’applicazione di interessisuperiori a quelli pattuiti e di natura usuraria- fornire la prova dell’assenzadella causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documentocontrattuale, ma tale onere non era stato assolto.L’[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza, affidandosi a tre motivi.

Non si è costituita la banca intimata.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione egli art. 2697 cc e 346 cpc, per nonaver la Corte d’appello rilevato la mancata prova della legittimazione attivadella UGF Banca, successore a titolo particolare della Unipol, in virtù dicessione d’azienda in blocco la cui prova, contestata, non si desumeva,però, dall’avviso nella Gazzetta ufficiale.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1283, cc, 116 cpc,per non aver la Corte d’appello tenuto conto della c.t.u. in ordineall’accertamento dell’illegittima applicazione delle c.m.s. e degli interessianatocistici, e per non aver attribuito rilevanza probatoria ai documentiprodotti dalla banca in ordine a tali poste.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2033 cc, per aver la Corteterritoriale ritenuto che l’accertamento negativo del debito presupponeva lachiusura del conto corrente.Il primo motivo è inammissibile in quanto relativo a questione nuova, nonsollevata nei gradi di merito, circa la legittimazione della UGF qualecessionaria dei crediti di Unipol (peraltro, non sono neppure stati allegati idocumenti della cessione e la Gazzetta ufficiale).

Inoltre, la critica di viziodi motivazione è altresì inammissibile per doppia conforme.Numero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il secondo motivo è inammissibile.

Si lamenta che il Tribunale e la Corted’appello abbiano motivato il rigetto con l’osservazione che la società attricenon aveva integralmente depositato la documentazione contrattuale,documentazione contrattuale, che non occorreva per l’accoglimento delladomanda concernente l’anatocismo ante 2000.Al riguardo, sussiste il difetto di autosufficienza poiché il motivo richiama laconsulenza tecnica d’ufficio, ma il riferimento è generico e cioè l’esattocontenuto della consulenza tecnica non è indicato.Inoltre, la critica è diretto al riesame dei fatti ovvero a provocarne in diversoapprezzamento in ordine alla distribuzione dell’onere della prova(correttamente posto a carico dell’attrice correntista) e all’asserita rilevanzaprobatoria delle dichiarazioni della banca relative all’operatività delle c.m.s.e degli interessi anatocistici.Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi, in quanto la questione della mancata prova della chiusura delconto non è stata la principale ragione del rigetto della domanda, quandopiuttosto la mancata produzione dei documenti, come detto.

Invero, laCorte d’appello ha evidenziato che dall’atto introduttivo non si capivaneppure se il conto corrente fosse aperto o chiuso, per cui il motivo è altresìinammissibile per carenza di interesse essendo rivolto contro motivazionesostanzialmente ad abundantiamNulla per le spese.

Data la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorsoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Numero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciale in-ricorrente --contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1327/2021pubblicata in data 15/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026RILEVATO CHECon sentenza del 29.10.2016 il Tribunale di Avezzano rigettava la domandaproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] spaavente ad oggetto la ripetizione d’indebito riguardo a somme addebitate intre conti correnti, per interessi anatocistici, usurari, non dovuti e percommissioni di massimo scoperto.A fondamento della decisione, previo rigetto delle eccezioni di nullitàdell’atto introduttivo per genericità e di incompetenza territoriale, ilTribunale riteneva che la parte attrice nel proprio atto introduttivo nonavesse offerto prova della proprie allegazioni in quanto: quale correntistache agiva per la ripetizione di indebito, non aveva prodotto, come era suoonere, i contratti, ma unicamente gli estratti conto, peraltro incompleti, néle produzioni effettuate dalla Banca al riguardo (proposta contrattuale econdizioni generali per ciascun rapporto di conto corrente) facevanoriferimento alle condizioni economiche, il che impediva di verificare lafondatezza delle asserzioni attoree con riferimento ai profili di nullitàsollevati (anatocismo e usura), nonché di accertare la conformità dellecondizioni applicate rispetto a quelle pattuite; in ogni caso l’azione eracarente anche sotto il profilo dell’allegazione della sussistenza di pagamentiche legittimassero l’esperimento dell’azione di ripetizione di indebito, nonavendo l’attrice dedotto nulla in merito alla chiusura dei rapporti, che quindidovevano presumersi ancora in essere, né all’esecuzione di rimessesolutorie.Con sentenza del 15.9.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dellasocietà, osservando che: erano stati prodotti i vari contratti di contocorrente, firmati dalla società correntista (due anche dalla banca); nonerano state prodotte le norme contrattuali, ma solo gli estratti-contoincompleti; ai contratti depositati dalla Banca non erano allegate (purrisultando far parte integrante dei relativi contratti) le condizioni particolariNumero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026che disciplinavano gli specifici rapporti contestati dall’attrice appellante eche era suo onere produrre; tuttavia, sarebbe stato onere dell’attore inripetizione- che allegava la mancata valida pattuizione dell’interessedebitore o di commissioni o spese non dovute o l’applicazione di interessisuperiori a quelli pattuiti e di natura usuraria- fornire la prova dell’assenzadella causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documentocontrattuale, ma tale onere non era stato assolto.L’[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza, affidandosi a tre motivi. Non si è costituita la banca intimata.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione egli art. 2697 cc e 346 cpc, per nonaver la Corte d’appello rilevato la mancata prova della legittimazione attivadella UGF Banca, successore a titolo particolare della Unipol, in virtù dicessione d’azienda in blocco la cui prova, contestata, non si desumeva,però, dall’avviso nella Gazzetta ufficiale.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1283, cc, 116 cpc,per non aver la Corte d’appello tenuto conto della c.t.u. in ordineall’accertamento dell’illegittima applicazione delle c.m.s. e degli interessianatocistici, e per non aver attribuito rilevanza probatoria ai documentiprodotti dalla banca in ordine a tali poste.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2033 cc, per aver la Corteterritoriale ritenuto che l’accertamento negativo del debito presupponeva lachiusura del conto corrente.Il primo motivo è inammissibile in quanto relativo a questione nuova, nonsollevata nei gradi di merito, circa la legittimazione della UGF qualecessionaria dei crediti di Unipol (peraltro, non sono neppure stati allegati idocumenti della cessione e la Gazzetta ufficiale). Inoltre, la critica di viziodi motivazione è altresì inammissibile per doppia conforme.Numero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il secondo motivo è inammissibile. Si lamenta che il Tribunale e la Corted’appello abbiano motivato il rigetto con l’osservazione che la società attricenon aveva integralmente depositato la documentazione contrattuale,documentazione contrattuale, che non occorreva per l’accoglimento delladomanda concernente l’anatocismo ante 2000.Al riguardo, sussiste il difetto di autosufficienza poiché il motivo richiama laconsulenza tecnica d’ufficio, ma il riferimento è generico e cioè l’esattocontenuto della consulenza tecnica non è indicato.Inoltre, la critica è diretto al riesame dei fatti ovvero a provocarne in diversoapprezzamento in ordine alla distribuzione dell’onere della prova(correttamente posto a carico dell’attrice correntista) e all’asserita rilevanzaprobatoria delle dichiarazioni della banca relative all’operatività delle c.m.s.e degli interessi anatocistici.Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi, in quanto la questione della mancata prova della chiusura delconto non è stata la principale ragione del rigetto della domanda, quandopiuttosto la mancata produzione dei documenti, come detto. Invero, laCorte d’appello ha evidenziato che dall’atto introduttivo non si capivaneppure se il conto corrente fosse aperto o chiuso, per cui il motivo è altresìinammissibile per carenza di interesse essendo rivolto contro motivazionesostanzialmente ad abundantiamNulla per le spese. Data la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorsoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Numero registro generale 5262/2022Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21225/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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