CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre parti civili non ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA].s.c.s. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente generico avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di usura in relazione ai capi O) e P) dell’imputazione, con particolare riferimento alla valutazione delle prove e all’attendibilità delle dichiarazioni delle relative persone offese, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); che, pertanto, le censure proposte sono manifestamente infondate, alla luce della corretta e non illogica argomentazione offerta dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 6), che ha verificato puntualmente l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese alla luce degli ulteriori elementi di riscontro emersi nel corso del giudizio, in perfetta conformità con il principio di diritto sopra richiamato; considerato, inoltre, che il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse del medesimo ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati contestati in rubrica, oltre che generico, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, in considerazione della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica; che, invero, deve ritenersi applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente; in motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.» (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01); che deve inoltre ribadirsi come la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr. Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 – 01 - Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., denunciando la contraddittorietà, la carenza e l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza ivi richiamati, come la natura usuraria dei prestiti concessi dall’imputato abbia trovato ampia conferma nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., oltre che nell’elaborato redatto dalla consulente tecnica, basato sulle sommarie informazioni testimoniali e sulla documentazione prodotta dalla vittima (si vedano le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che possono essere liquidate le spese di fase sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA] che nelle rispettive memorie hanno argomentato circa l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti dagli imputati; che invece nulla va liquidato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] stante la tardività delle conclusioni depositate soltanto il 23 gennaio u.s. e l’assenza di qualsiasi argomentazione atta a confutare i motivi di ricorso; che pertanto va fatta applicazione del principio secondo cui nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01) che nel caso di specie è mancato. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ente generico che liquida per ciascuna in complessivi euro 2.686,00, oltre accessori di le