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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 51777/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di mancanza o di illogicità della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato per tardività della sua proposizione a mezzo di spedizione di raccomandata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di mancanza o di illogicità della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato per tardività della sua proposizione a mezzo di spedizione di raccomandata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 51777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris