Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 26919/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente Ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine ai reati di rapina e lesioni personali.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen..[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deducono questioni che avevano formato oggetto di rinuncia, avendo il ricorrente acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dallo stesso imputato senza insistere sui punti della decisione inerenti alla affermazione della sua responsabilità, al calcolo della sanzione o al riconoscimento di circostanze attenuanti sfuggite all'accordo sulla pena.

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo ari:. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.). (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine ai reati di rapina e lesioni personali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen..[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deducono questioni che avevano formato oggetto di rinuncia, avendo il ricorrente acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dallo stesso imputato senza insistere sui punti della decisione inerenti alla affermazione della sua responsabilità, al calcolo della sanzione o al riconoscimento di circostanze attenuanti sfuggite all'accordo sulla pena. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo ari:. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.). (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 26919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris