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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 15861/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GIUD.

SORVEGLIANZA di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento in data 16 settembre2025 de plano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il dinegodella direzione dell’Istituto di potere detenere in cella un tegame ulteriore oltre a quello indotazione; ciò in quanto non ha ravvisato nella doglianza del detenuto la lesione di unaposizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo, avendo egli a sua disposizionesufficiente pentolame per la cottura dei cibi.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il detenuto personalmenteindirizzandolo al Tribunale di sorveglianza che lo ha riqualificato come ricorso, ex art. 666,comma 2, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti a questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.A fronte del reclamo proposto dal detenuto, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è chiamato aprocedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando,preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione didiritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condottatenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deveessere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materiache non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 - 01).L’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica, adducendo lasussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato conmemoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] oveè ristretto.Detta impugnazione, come corretto, è stata riqualificata quale ricorso poiché iprovvedimenti adottati de plano ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen. dal magistrato disorveglianza sono unicamente ricorribili per Cassazione.Benché in altra materia, per quanto contigua, è stato espresso il seguente principio,adattabile anche al caso concreto, posto che lo schema procedurale è il medesimo: avversol'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod.proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord.pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo diimpugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale disorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119 - 01).Il mezzo impugnatorio è stato attivato e sottoscritto dalla parte personalmente, con ciòincorrendo nella inammissibilità, in ragione della formulazione dell’art. 613 cod. proc. pen.che ha fatto venire meno la possibilità per la parte personalmente di proporre ricorso percassazione.Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, aseguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia lasottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega aldeposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n.11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUD. SORVEGLIANZA di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento in data 16 settembre2025 de plano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il dinegodella direzione dell’Istituto di potere detenere in cella un tegame ulteriore oltre a quello indotazione; ciò in quanto non ha ravvisato nella doglianza del detenuto la lesione di unaposizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo, avendo egli a sua disposizionesufficiente pentolame per la cottura dei cibi.2. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il detenuto personalmenteindirizzandolo al Tribunale di sorveglianza che lo ha riqualificato come ricorso, ex art. 666,comma 2, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti a questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.A fronte del reclamo proposto dal detenuto, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è chiamato aprocedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando,preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione didiritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condottatenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deveessere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materiache non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 - 01).L’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica, adducendo lasussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato conmemoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] oveè ristretto.Detta impugnazione, come corretto, è stata riqualificata quale ricorso poiché iprovvedimenti adottati de plano ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen. dal magistrato disorveglianza sono unicamente ricorribili per Cassazione.Benché in altra materia, per quanto contigua, è stato espresso il seguente principio,adattabile anche al caso concreto, posto che lo schema procedurale è il medesimo: avversol'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod.proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord.pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo diimpugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale disorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119 - 01).Il mezzo impugnatorio è stato attivato e sottoscritto dalla parte personalmente, con ciòincorrendo nella inammissibilità, in ragione della formulazione dell’art. 613 cod. proc. pen.che ha fatto venire meno la possibilità per la parte personalmente di proporre ricorso percassazione.Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, aseguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia lasottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega aldeposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n.11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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