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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2020

Cassazione n. 24498/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20062/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 2336/2020 depositata il13/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] , qualificatosi come artigiano impiantista elettrico, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esponendo che: il 3 agosto del 2000, su consiglio di [OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]” della Banca convenuta, aveva sottoscritto un contratto di investimento nel fondo Chorus per complessivi 309.874,14 euro, avendo avuto assicurazioni sul basso rischio dell’operazione; che, con successivo contratto dell’8 settembre 2000, aveva investito nel suddetto fondo ulteriori 103.291,38 euro; che, dopo qualche mese, esaminando le comunicazioni pervenutegli dalla Banca, si era accorto di aver perso circa 30 milioni di lire; che aveva ordinato immediatamente al Pennazzi di disinvestire ma che, convocato nella sede della convenuta, era stato convinto a soprassedere, in quanto in questo modo avrebbe ripianato le perdite e realizzato un utile; che, nel 2008, con il subentro di un nuovo promotore, aveva disinvestito il capitale residuo, con una minusvalenza di euro 211.712,88.

Dedusse quindi la responsabilità della Banca per la perdita subita, avendo la stessa convenuta violato gli artt. 21 del d.lgs. 58/1998 (TUF) e gli artt. 26, 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998 in materia di intermediazione finanziaria ([OSCURATO:PERSONA]), oltre che i doveri di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Per l’effetto, chiese al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità dei contratti stipulati con l’istituto di credito, con condanna dello stesso alla restituzione di quanto perso, ovvero, in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Banca, con condanna al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande attoree perché inammissibili e infondate, nonché l’autorizzazione a chiamare in causa il Pennazzi, per essere da lui tenuta indenne.

Si costituì anche il terzo chiamato, il quale chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, perché prescritte e comunque infondate.

Con sentenza n. 23039/2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell’attore, dichiarando il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia.

In particolare, il giudice di prime cure respinse la domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti di investimento sul rilievo che la violazione degli obblighi di condotta previsti dalla normativa primaria e secondaria a carico dell’intermediario e del promotore finanziario non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con cui è in contrasto, a meno che tale sanzione non sia espressamente prevista dalla legge ai sensi dell’art. 1418 comma 3 c.c.

Il Tribunale respinse anche la domanda risarcitoria, sul rilievo che i danni lamentati sarebbero dipesi da fatto dello stesso attore, che li avrebbe potuti evitare se avesse immediatamente disinvestito le somme dopo le prime perdite subite nella fase iniziale dei rapporti, invece che attendere otto anni, non essendo peraltro mai stato contestato l’invio periodico della documentazione sull’andamento del servizio prestato dalla Banca.

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2336/2020, depositata il 13 maggio 2020.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, come il giudice di primo grado, ha ritenuto che il Mangogna non avesse dimostrato che il ritardo nel disinvestimento, una volta presa conoscenza della rischiosità del prodotto finanziario e delle perdite subite, era stato determinato dalla fiducia riposta dal medesimo nelle informazioni erronee ricevute dai consulenti finanziari della Banca. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il signor [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 co. 6 D. Lgs. 58/98 e artt. 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998”, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3.

La Corte d’appello non avrebbe in alcun modo argomentato circa l’evidente violazione, da parte dei resistenti, degli obblighi derivanti dalla disciplina primaria e secondaria in tema di contratti finanziari. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dedotto che la Banca e il promotore finanziario convenuto non avrebbero mai dovuto proporgli l’investimento nel fondo Chorus, non avendo egli alcuna conoscenza dei mercati finanziari.

Una volta allegato l’inadempimento e provato il danno, la relazione eziologica di quest’ultimo con l’inadempimento sarebbe da ritenersi sussistente in via presuntiva.

Sarebbero stati l’intermediario e il promotore finanziario a dover dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, operando in modo che l’investitore fosse sempre adeguatamente informato.

In particolare, sarebbe stato onere della Banca fornire la prova di aver adempiuto all’obbligo, imposto dall’art. 28, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], di informare prontamente e per iscritto l'investitore delle perdite effettive o potenziali in misura superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio messo a disposizione.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazione di norma del procedimento ex art. 360 n. 4 in relazione all’art. 342 cod. proc. civ.”.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello riferito all’invio della comunicazione ex art. 28 comma 4 del [OSCURATO:PERSONA].

Il mancato invio della comunicazione sarebbe stato tempestivamente contestato dal Mangogna sin dal giudizio di primo grado e sul punto i resistenti non avrebbero mai contestato né prodotto nulla per smentire l’assunto.

Non troverebbe alcun fondamento normativo l’obiezione mossa dalla Corte secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto indicare quando si fosse verificata la perdita superiore al limite di legge che avrebbe imposto l’onere di avvertimento. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’omessa valutazione del documento n. 8 del fascicolo di parte del primo grado e all’errata valutazione dei documenti 6 e 7”.

La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare il documento n. 8 del fascicolo di parte di primo grado del ricorrente sull’errato convincimento che tale documento sarebbe stato tardivamente posto all’attenzione del collegio.

In realtà il documento sarebbe stato allegato sin dal deposito dell’atto di citazione in primo grado e posto all’attenzione del collegio con il deposito del fascicolo di parte.

Nell’impugnare il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto irrilevante la produzione documentale al fine di dimostrare la responsabilità della Banca, il ricorrente aveva fatto riferimento a tutti i documenti depositati in giudizio, e non solo ai documenti nn. 6-7.

Tale documento sarebbe di per sé sufficiente a fornire la prova della responsabilità dei resistenti, contenendo l’ammissione, da parte della banca, dell’elevato rischio del prodotto finanziario.

Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato i documenti nn. 6-7 ritenendo che dagli stessi non poteva trarsi la prova dei fatti allegati a sostegno dei motivi di appello. 5.1.Il primo motivo di ricorso è infondato.

I giudici del merito hanno rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che l’attore avrebbe potuto evitare i danni lamentati se, una volta assunta consapevolezza della rischiosità del prodotto finanziario sottoscritto, avesse disinvestito immediatamente le somme dopo le prime perdite subite nella fase iniziale dei rapporti, invece di attendere otto anni.

Appaiono pertanto irrilevanti le censure contenute nel motivo in esame relative al fatto che la banca e il promotore avevano proposto un prodotto non adeguato, poiché esse attengono all’esistenza di una asserita (quanto indimostrata) condotta illecita da parte della banca e del Pennazzi e non al nesso di causalità.

In relazione a quest’ultimo tema, il ricorrente si limita a citare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa delle conseguenze negative dell’operazione di investimento, basata sulla constatazione che il comportamento dell’intermediario che trascura di onorare scrupolosamente i propri compiti di informazione del cliente costituisce un “fattore di disorientamento del risparmiatore; di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento” (cfr. Cass. civ. sez .

I, n. 3914/2018).

Si tratta tuttavia di una presunzione relativa, che può essere superata laddove siano provate circostanze idonee ad interrompere il nesso di causalità.

Nel caso di specie, è pacifica, in quanto ammessa dallo stesso ricorrente, la circostanza che il Mangogna, poco dopo la conclusione dei contratti, si fosse reso conto della rischiosità dell’investimento e delle perdite subite, tanto da essersi determinato a disinvestire.

Tale presa di coscienza è idonea a eliminare il “disorientamento” eventualmente ingenerato dalla violazione degli obblighi informativi delle controparti e, quindi, a recidere il nesso di causa tra tale violazione e il danno lamentato.

Inoltre la Corte d’appello, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, ha ritenuto non provata la ricostruzione del ricorrente secondo cui la decisione di non dismettere l’investimento nonostante le perdite subite sarebbe dipesa dalle erronee informazioni ricevute dal promotore finanziario.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

A pag. 16, §2.3.2. il giudice dell’appello ha affermato che la censura dell’appellante era generica come già affermato nel § 2.3.1., nel senso di non avere il ricorrente specificato se l’erroneità del capo della decisione derivasse: dalla mancata produzione della suddetta documentazione nei termini di rito; dal fatto che i documenti depositati non sarebbero idonei a dare contezza dell’effettiva entità delle perdite subite e/o non sarebbero di immediata e facile comprensione (cfr. pag 16 sentenza impugnata), e ancora dall’erronea applicazione del principio di non contestazione in merito alla circostanza dell’effettiva ricezione della documentazione (non avendo indicato in quale punto avrebbe negato di aver ricevuto i documenti in questione (cfr. pag. 16 sentenza impugnata).

Tali statuizioni non risultano efficacemente impugnate in questa sede da parte del ricorrente, che, in spregio al principio di autosufficienza dell’impugnazione, non trascrive le doglianze contenute nell’atto di appello, ritenute non specifiche dalla Corte di merito, né precisa le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame.

Al riguardo, si deve ribadire che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, un motivo di appello, soggiace all’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità, senza cioè limitarsi a rinviare all’atto medesimo (Cassazione civile Sez.

V., 02/10/2019, n. 24528) 5.3.Anche il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022).

Del pari inammissibile è la censura con cui si lamenta l’erronea valutazione degli ulteriori documenti tesi a dimostrare la responsabilità della banca.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al giudice di legittimità, a cui non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20062/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 2336/2020 depositata il13/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] , qualificatosi come artigiano impiantista elettrico, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esponendo che: il 3 agosto del 2000, su consiglio di [OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]” della Banca convenuta, aveva sottoscritto un contratto di investimento nel fondo Chorus per complessivi 309.874,14 euro, avendo avuto assicurazioni sul basso rischio dell’operazione; che, con successivo contratto dell’8 settembre 2000, aveva investito nel suddetto fondo ulteriori 103.291,38 euro; che, dopo qualche mese, esaminando le comunicazioni pervenutegli dalla Banca, si era accorto di aver perso circa 30 milioni di lire; che aveva ordinato immediatamente al Pennazzi di disinvestire ma che, convocato nella sede della convenuta, era stato convinto a soprassedere, in quanto in questo modo avrebbe ripianato le perdite e realizzato un utile; che, nel 2008, con il subentro di un nuovo promotore, aveva disinvestito il capitale residuo, con una minusvalenza di euro 211.712,88. Dedusse quindi la responsabilità della Banca per la perdita subita, avendo la stessa convenuta violato gli artt. 21 del d.lgs. 58/1998 (TUF) e gli artt. 26, 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998 in materia di intermediazione finanziaria ([OSCURATO:PERSONA]), oltre che i doveri di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Per l’effetto, chiese al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità dei contratti stipulati con l’istituto di credito, con condanna dello stesso alla restituzione di quanto perso, ovvero, in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Banca, con condanna al risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande attoree perché inammissibili e infondate, nonché l’autorizzazione a chiamare in causa il Pennazzi, per essere da lui tenuta indenne. Si costituì anche il terzo chiamato, il quale chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, perché prescritte e comunque infondate. Con sentenza n. 23039/2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell’attore, dichiarando il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia. In particolare, il giudice di prime cure respinse la domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti di investimento sul rilievo che la violazione degli obblighi di condotta previsti dalla normativa primaria e secondaria a carico dell’intermediario e del promotore finanziario non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con cui è in contrasto, a meno che tale sanzione non sia espressamente prevista dalla legge ai sensi dell’art. 1418 comma 3 c.c. Il Tribunale respinse anche la domanda risarcitoria, sul rilievo che i danni lamentati sarebbero dipesi da fatto dello stesso attore, che li avrebbe potuti evitare se avesse immediatamente disinvestito le somme dopo le prime perdite subite nella fase iniziale dei rapporti, invece che attendere otto anni, non essendo peraltro mai stato contestato l’invio periodico della documentazione sull’andamento del servizio prestato dalla Banca. 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2336/2020, depositata il 13 maggio 2020. Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, come il giudice di primo grado, ha ritenuto che il Mangogna non avesse dimostrato che il ritardo nel disinvestimento, una volta presa conoscenza della rischiosità del prodotto finanziario e delle perdite subite, era stato determinato dalla fiducia riposta dal medesimo nelle informazioni erronee ricevute dai consulenti finanziari della Banca. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il signor [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 co. 6 D. Lgs. 58/98 e artt. 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998”, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3. La Corte d’appello non avrebbe in alcun modo argomentato circa l’evidente violazione, da parte dei resistenti, degli obblighi derivanti dalla disciplina primaria e secondaria in tema di contratti finanziari. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dedotto che la Banca e il promotore finanziario convenuto non avrebbero mai dovuto proporgli l’investimento nel fondo Chorus, non avendo egli alcuna conoscenza dei mercati finanziari. Una volta allegato l’inadempimento e provato il danno, la relazione eziologica di quest’ultimo con l’inadempimento sarebbe da ritenersi sussistente in via presuntiva. Sarebbero stati l’intermediario e il promotore finanziario a dover dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, operando in modo che l’investitore fosse sempre adeguatamente informato. In particolare, sarebbe stato onere della Banca fornire la prova di aver adempiuto all’obbligo, imposto dall’art. 28, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], di informare prontamente e per iscritto l'investitore delle perdite effettive o potenziali in misura superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio messo a disposizione. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazione di norma del procedimento ex art. 360 n. 4 in relazione all’art. 342 cod. proc. civ.”. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello riferito all’invio della comunicazione ex art. 28 comma 4 del [OSCURATO:PERSONA]. Il mancato invio della comunicazione sarebbe stato tempestivamente contestato dal Mangogna sin dal giudizio di primo grado e sul punto i resistenti non avrebbero mai contestato né prodotto nulla per smentire l’assunto. Non troverebbe alcun fondamento normativo l’obiezione mossa dalla Corte secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto indicare quando si fosse verificata la perdita superiore al limite di legge che avrebbe imposto l’onere di avvertimento. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’omessa valutazione del documento n. 8 del fascicolo di parte del primo grado e all’errata valutazione dei documenti 6 e 7”. La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare il documento n. 8 del fascicolo di parte di primo grado del ricorrente sull’errato convincimento che tale documento sarebbe stato tardivamente posto all’attenzione del collegio. In realtà il documento sarebbe stato allegato sin dal deposito dell’atto di citazione in primo grado e posto all’attenzione del collegio con il deposito del fascicolo di parte. Nell’impugnare il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto irrilevante la produzione documentale al fine di dimostrare la responsabilità della Banca, il ricorrente aveva fatto riferimento a tutti i documenti depositati in giudizio, e non solo ai documenti nn. 6-7. Tale documento sarebbe di per sé sufficiente a fornire la prova della responsabilità dei resistenti, contenendo l’ammissione, da parte della banca, dell’elevato rischio del prodotto finanziario. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato i documenti nn. 6-7 ritenendo che dagli stessi non poteva trarsi la prova dei fatti allegati a sostegno dei motivi di appello. 5.1.Il primo motivo di ricorso è infondato. I giudici del merito hanno rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che l’attore avrebbe potuto evitare i danni lamentati se, una volta assunta consapevolezza della rischiosità del prodotto finanziario sottoscritto, avesse disinvestito immediatamente le somme dopo le prime perdite subite nella fase iniziale dei rapporti, invece di attendere otto anni. Appaiono pertanto irrilevanti le censure contenute nel motivo in esame relative al fatto che la banca e il promotore avevano proposto un prodotto non adeguato, poiché esse attengono all’esistenza di una asserita (quanto indimostrata) condotta illecita da parte della banca e del Pennazzi e non al nesso di causalità. In relazione a quest’ultimo tema, il ricorrente si limita a citare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa delle conseguenze negative dell’operazione di investimento, basata sulla constatazione che il comportamento dell’intermediario che trascura di onorare scrupolosamente i propri compiti di informazione del cliente costituisce un “fattore di disorientamento del risparmiatore; di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento” (cfr. Cass. civ. sez . I, n. 3914/2018). Si tratta tuttavia di una presunzione relativa, che può essere superata laddove siano provate circostanze idonee ad interrompere il nesso di causalità. Nel caso di specie, è pacifica, in quanto ammessa dallo stesso ricorrente, la circostanza che il Mangogna, poco dopo la conclusione dei contratti, si fosse reso conto della rischiosità dell’investimento e delle perdite subite, tanto da essersi determinato a disinvestire. Tale presa di coscienza è idonea a eliminare il “disorientamento” eventualmente ingenerato dalla violazione degli obblighi informativi delle controparti e, quindi, a recidere il nesso di causa tra tale violazione e il danno lamentato. Inoltre la Corte d’appello, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, ha ritenuto non provata la ricostruzione del ricorrente secondo cui la decisione di non dismettere l’investimento nonostante le perdite subite sarebbe dipesa dalle erronee informazioni ricevute dal promotore finanziario. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. A pag. 16, §2.3.2. il giudice dell’appello ha affermato che la censura dell’appellante era generica come già affermato nel § 2.3.1., nel senso di non avere il ricorrente specificato se l’erroneità del capo della decisione derivasse: dalla mancata produzione della suddetta documentazione nei termini di rito; dal fatto che i documenti depositati non sarebbero idonei a dare contezza dell’effettiva entità delle perdite subite e/o non sarebbero di immediata e facile comprensione (cfr. pag 16 sentenza impugnata), e ancora dall’erronea applicazione del principio di non contestazione in merito alla circostanza dell’effettiva ricezione della documentazione (non avendo indicato in quale punto avrebbe negato di aver ricevuto i documenti in questione (cfr. pag. 16 sentenza impugnata). Tali statuizioni non risultano efficacemente impugnate in questa sede da parte del ricorrente, che, in spregio al principio di autosufficienza dell’impugnazione, non trascrive le doglianze contenute nell’atto di appello, ritenute non specifiche dalla Corte di merito, né precisa le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame. Al riguardo, si deve ribadire che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, un motivo di appello, soggiace all’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità, senza cioè limitarsi a rinviare all’atto medesimo (Cassazione civile Sez. V., 02/10/2019, n. 24528) 5.3.Anche il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022). Del pari inammissibile è la censura con cui si lamenta l’erronea valutazione degli ulteriori documenti tesi a dimostrare la responsabilità della banca. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al giudice di legittimità, a cui non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri
Sentenza Cassazione n. 24498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris