CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 40496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/cesti:Mele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procedimento a trattazione scritta. udito iL1fensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio A24 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato gli appelli ex art. 310 cod. proP pen. avverso l'ordinanza del 4 aprile 2024 (relativa al procedimento individuato cOn R.(.N.R. n. 28826/2021 in ordine ai reati di omicidio, possesso e detenzione ilecita di armi, aggravati dalla connessione mafiosa) e avverso l'ordinanza dell'3 api. le 2024 (relativa al procedimento individuato con R.G.N.R. n. 28610/2023 in ordine al reato di associazione di tipo mafioso), con le quali il G.i.p. del TribL naie li Napoli aveva rigettato - in entrambi i procedimenti, poi riuniti in sede di appello ( autelare - la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in car:ere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha evidenziato che gli elementi forniti dalla difesa ne: li atti di appello non avevano consentito di rivalutare l'entità e la portata delle esigenze cautelari già ritenute nelle relative ordinanze genetiche né d superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - in via assoluta - per il reato di associazione di tipo r lafioso e - in via relativa - per i reati aggravati dalla connessione mafiosa. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicaziope de la legge penale, con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., perché il Tribunale, essendosi limitato a riportarsi a quanto già motivato dal G.i.p., avrebbe rigettato ci i appelli, senza considerare che Pacilio, non solo aveva collaborato con la gius izia, ma aveva anche tenuto un ottimo comportamento intrannurario e processuale (avendo deciso di definire i procedimenti con il rito abbreviato oppure con il consenso all'acquisizione degli atti del pubblico ministero). Con note scritte, depositate in data 28.8.20224, il ricorrente cpnclu -leva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto premettere in diritto che, con riferimento al pe ricolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le rilsure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo 1i rei erazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili d Ile :Epecifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagat , de ;unta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazi ni di :oncreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'int ressuto, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del tito io di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desur te dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è colAituit 3 da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condot a illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di uha risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica Oel fat:o che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. In altri termini, affermare che un pericolo è concreto e attuale . ignifi:a trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ra0onevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravita o o: munque analoghe a quelle già poste in essere: l'esistenza di "occasioni di riprod. zione" è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non ,:onsente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizZato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius de fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima ricti amata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, cheipossono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata (S z. 1, n. 54163 del 21/09/2018, Foniqi, non mass.). Giova, altresì, premettere che la presunzione di sussistenza delle :sigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presur zione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concre .ezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provv ,s dimento impugnato nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che, sotto il pro'ilo della permanenza delle esigenze cautelari, era del tutto irrilevante il mero decorso temporale della misura in esecuzione, anche considerando che i il p: riodo di detenzione intramuraria maturato da Pacilio appariva proporzionato alla pena astrattamente irrogabile in ordine ai reati oggetto dei procedimenti e suo carico. D'altronde, in tema di misure cautelari, anche la presunzione re ativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi (lel terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati dalli' con iessione mafiosa, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari pòssor o essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera all :gazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. ii517 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236). Il Tribunale, poi, ha evidenziato che era necessario accertare la maturazione definitiva del proposito collaborativo di Pacilio, attraverso la verifica della completezza e genuinità della collaborazione complessivamente valu.:3ta e la definitiva recisione dei rapporti con la realtà associativa di riferimento, nell'ambito della quale aveva svolto un ruolo di primario piano fino almeno a giugno 2023, avendo assunto il ruolo di "braccio destro" del capo del c.d. clan Avventur2to Bruno ed essendo stato coinvolto nella gestione delle attività delittuose, delle estorsioni e dei killer per conto del sodalizio, quale materiale esecuzione di diversi omicidi. Secondo il giudice di merito, altresì, a prescindere dalla presdnzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., le esigenze cautelari potevano essere contenute solo della massima misura cautelare, anche considerando la pericolosità sciale di Pacilio, in quale aveva numerosi e gravi precedenti penali (anche per r: ad della stessa specie di quelli oggetto dei due procedimenti in esame), lemento sintomatico di una sistematicità del suo agire criminale. Il Tribunale, quindi, fornendo una motivazione ineccepibile anche considerando i pareri negativi delle Direzione distrettuale antimafia' di Nopoli, del Procuratore nazionale antimafia e del Procuratore generale della Repubbli a presso la Corte di appello di Napoli, ha ritenuto di rigettare gli appelli cautelari, r tenendo che le esigenze cautelari potessero essere contenute solo con la misura della custodia in carcere. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, l'esame s »Dito dal Tribunale è completo e riferito all'intera vicenda processuale di Paicilio e alla sua collaborazione nelle diverse forme in cui questa si è manifestata: la moti' azione è logica, coerente e completa, non suscettibile di essere modificata in sede di legittimità, senza sovrapporre in modo inammissibile un diverso giudizio li merito sui fatti contestati e sulla attuale fase di collaborazione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di Pacilio, si dispone trasmettersi, a c Ara della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore de penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, dell -2 spese processuali. Manda alla cancelleria per gli