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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1951

Cassazione n. 25916/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1951 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di ascrivibilità del reato contestato all'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1951 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di ascrivibilità del reato contestato all'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris