CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 25467/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.11921/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoRoberto Rinaldi; -ricorrente- contro Comune di Comacchio; -intimato- avversola sentenza d el Tribunale d i Ferrara n. 580 /20 19 , depositata i l 13/09/2019. È stata ascoltata la relazionedel c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/06/2023. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso una serie di sei verbali di contestazione di violazioni del codice della strada(artt. 192 co. 1 e 6, 154 co. 5 e 10, 100 co. 9 e 11, 141 co. 3 e 8, 154 co. 1 e 8) e del codice della navigazione (art. 1174), commesse con un motociclotargato CD 20989 nell’arco di po- chissimi minuti dopo le ore17.00 del 16/12/2017 . I verbali erano stati 2di 3 – 11921 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. elevati il giorno successivo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Comacchio. Le sanzioni pecuniarie ammontanocomplessivamente a € 514,50, cui si aggiunge la decurtazione di 16 punti dalla patente di guida. L’opposi- zione è stata rigettata in primo e secondo grado. Egli ricorre in cassazione con tre motivi. Il Comune di Comacchio è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si censura, sotto un primo profilo, che il Tribunale abbia rilevato che i verbali attestano che [OSCURATO:PERSONA] era alla guida del motociclo, mentre nello spazioche questi riservano all’in- dicazione del trasgressore non è scrittoalcunché e il verbale gli è indi- rizzato nella sua qualità di proprietario; sotto un secondo profilo, si censura che il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale alla per- cezione del numero della targa, che in forza del suo posizionamento (attestato nel verbale medesimo)era da equipararsi ad una percezione di accadimento così repentino da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. Si deduce violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., 23 l. 689/81. Con il secondo motivo si censura che i verbali, pur attestando che la violazione è stata accertata inpresenza del trasgressore, non indicano i motivi per i qualila contestazione immediata non è stata possibile. S i deduce violazione degli artt. 200, 201 CdS, nonché dell’art. 385 d.p.r. 495/1992. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza della comunicazione al conducentecirca la decurtazione di punti sulla patente ex art. 126 - bis co. 2 CdS. Si deduce violazione degli artt. 126-bis co. 2 CdS, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c. 2. –I motivi possono esaminarsi congiuntamente per interrelazione. Essi sono fondati. 3di 3 – 11921 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza è affetta da una contraddizione che non può essere composta in via interpretativa. Essa èalla base di cia- scuna delle censure articolate dal ricorrente.Nella sentenza impugnata si legge a pagina 4 che:«gli accertatori hanno riportato nei verbali che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era alla guida del veicolo motociclo targato CD 20989» e poi, alla pagina successiva, al fine di giustificare la mancata contestazione immediata, si scrive: «dell’assenza del trasgressore si dà atto in tutti i verbali». Nel loro insieme le due affermazioni urtano in modo irriducibile con- tro il principio di non contraddizione. 3. –Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, a cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata , rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, a cui demandaaltresì la l