CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 27057/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36213-2019 propo3Lo da: [OSCURATO:PERSONA], c omiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] :[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 165/2C19 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/201 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 03% [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Barrafranca, [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la condanna dela sola società assicuratrice (c.d. indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle [OSCURATO:SOCIETA]) al risarcimento dei danni materiali subiti dalla autovettura BMW X3 tg. [OSCURATO:TARGA], di sua proprietà (assicurata per la r.c.a. dalla predetta società assicuratrice), in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28 gennaio 2010 in Pietraperzia, per responsabilità esclusiva della Chiolo, conducente e proprietaria dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg. [OSCURATO:TARGA]. Si costituì la Chiolo, che Eontestò quanto dedotto dall'attore e propose domanda riconvenzionale per ottenere, nei confronti dell'Imprescia e della propria società assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - che ve' ne autorizzata a chiamare in causa e che si costituì contestando la :omanda dell'attore - il risarcimento dei danni (fisici e materiali) a sua iolta patiti. Con sentenza n. 59/14, dEspositata il 23 luglio 2014, il Giudice di Pace di Barrafranca dichiarò zessata la materia del contendere in relazione alla pretesa risarcitoria formulata dall'Imprescia nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dalla Chiolo, ritenendo quest'ultima esclusiva responsabile del sinistro. Tale sentenza venne impi, jnata da [OSCURATO:PERSONA], che, a fondamento del gravame, c'edusse che il Giudice di pace aveva erroneamente rigettato la propria domanda risarcitoria basandosi sulle risultanze - fuorvianti e contraddittorie - della consulenza tecnica d'ufficio ed omettendo di fornire motivazione in ordine all'accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo alla stessa. L'appellante chiese, altresì, vi riforma dell'impugnata sentenza, la Ric. 2019 n. 36213 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- condanna in solido dei "convenuti" al risarcimento di tutti i danni da ella patiti. Nel costituirsi in secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eccepì l'inammissibilità dell'irnpugnazione nonché l'inammissibilità della richiesta risarcitoria formulata nei propri confronti, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per l'operatività del c.d. indennizzo diretto; nel merito, dedusse l'infondatezza del gravame, eccependoilconcorso di colpa della Chiolo per il mancato uso delle cinture di sicurezza e contes;:ando l'entità e la quantificazione dei danni richiesti ex adverso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì, eccependo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'inam nissibilità della domanda risarcitoria formulata nei propri con:ronti, comunque insuscettibile di accoglimento, stante l'assolvirTiento del proprio obbligo risarcitorio per effetto dell'intervenuta transazione con il proprio assicurato. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace in secondo grado. Per quanto rileva ancora in questa sede, il Tribunale di Enna ritenne l'appello solo parzialm:nte fondato; in particolare diede rilievo causale prevalente alla violaz;( ne - da parte di entrambi i conducenti - della disposizione di cui al primo comma dell'art. 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e statuì cpe la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta a entrambi i 2onducenti antagonisti, in concorso di colpa fra loro, con una percentuale di responsabilità in capo all'Imprescia per l'80% e in capo alla Chiolo per il 20%, atteso che anche quest'ultima era tenuta a procedere con le dovute cautele e ad una velocità prudenziale che le consentisse di frenare per tempo onde evitare l'impatto. Quanto alla domanda sp,e.gata dalla Chiolo nei confronti del proprio assicuratore/ ai sensi dell'art. 149 del D.Igs. n. 206/2005, il Tribunale affermò che la pr:cedura di risarcimento diretto, di cui aveva inteso avvalersi l'originaria convenuta ed attrice in via Ric. 2019 n. 36213 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- riconvenzionale (c.d. indennizzo diretto), operasse unicamente in ' caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguardasse solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate proprietà dell'assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applicasse solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientrasse tra lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, nel caso di specie, atteso il concorso di colpa ascrivibile alla Chiolo, quest'ultima non aveva diritto ad ottenere alcun risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), con la conseguenza che la sentenza appellata era corretta sul punto, pur dovendosene integrare la motivazione nei sensi appena ricordati. Il Tribunale di Enna, pertanto, accolse in parte l'appello proposto dalla Chiolo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barrafranca e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile in misura pari all'80°/0 del sinistro per cui è causa e lo condannò al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.652,80, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e alla spese della c.t.u. medico-legate espletata in quel grado; condannò la Chiolo alle spese di quel grado di giudizio in favore delle due società assicuratrici appellate. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di f:sazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 38C bis cod. proc. civ.. FtAGIOrn ;( DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 36213 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -4- 1. Con l'unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 149 del Dlgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni) in relazione all'art. 360, I comma 3, avendo il Giudice ritenuto non applicabile il c.d risarcimento diretto atteso il concorso di colpa dell'odierna ricorrente». 1.2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che questo Collegio condivide e fa proprio e che è stato così ufficialmente massimato: «In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo di-etto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al (2S0 di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i conducenti siano) responsabili del danno» (Cass., ord., 7/02/20'.7, n. 3146). Nella motivazione della decsione di legittimità appena ricordata è stato precisato che "La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di Afe veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno. Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanate ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede die la suddetta procedura sia applicabile in caso di «collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano rierivati danni ai veicoli o lesioni di lieve Ric. 2019 n. 36213 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -5- entità ai loro conducenti, s'.enza coinvolgimento di altri veicoli responsabili». La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale pròcedura dell'indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti a; fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali ir cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivoigersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate ris,.dta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di si,-iistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, esseidovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione". 2. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, del tutto condivise dal Collegio, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va in relazione cassata e la cat.g:a va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato. 3. Stante l'accoglimentc del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel test; introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2019 n. 36213 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -6- contributo unificato, in nnisurk: pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Erina, in persona di diverso magistr