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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23041/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva.

In relazione alla censura formulata in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, e in ragione del consistente dato ponderale, trattandosi di grammi 12,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina e di ulteriori grammi 0,34 di sostanza del tipo cocaina e in ragione dei plurimi episodi di spaccio contestati al ricorrente, che risulta gravato da precedenti specifici, elementi che evidenziano una valutazione negativa della personalità.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di Pericolosità non .sia riscontrabile.

E', .dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze contenute nel certificato del casellario giudiziale, relative a precedenti specifici in materia di stupefacenti, ed espresso una valutazione di permanente e maggiore pericolosità dell'imputato, il quale fa ricorso all'attività illecita in modo sistematico e non occasionale, realizzando i reati con il contributo di altri complici, allo scopo di soddisfare le sue necessità di vita, non essendo titolare di alcun reddito.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva. In relazione alla censura formulata in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, e in ragione del consistente dato ponderale, trattandosi di grammi 12,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina e di ulteriori grammi 0,34 di sostanza del tipo cocaina e in ragione dei plurimi episodi di spaccio contestati al ricorrente, che risulta gravato da precedenti specifici, elementi che evidenziano una valutazione negativa della personalità. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di Pericolosità non .sia riscontrabile. E', .dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze contenute nel certificato del casellario giudiziale, relative a precedenti specifici in materia di stupefacenti, ed espresso una valutazione di permanente e maggiore pericolosità dell'imputato, il quale fa ricorso all'attività illecita in modo sistematico e non occasionale, realizzando i reati con il contributo di altri complici, allo scopo di soddisfare le sue necessità di vita, non essendo titolare di alcun reddito. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 23041/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris