CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 22651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di Forli'visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Forlì ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento alreato di porto senza giustificato motivo di un cutter e di un puntale di 9,5 cm di lunghezza. 2. Ricorre per cassazione Bousbaa, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, denuncia il vizio di omessa motivazione in punto di diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Il beneficio in parola era stato richiesto in sede di discussione e tale richiesta è stata,infatti, inserita nel frontespizio della sentenza, nella parte delle conclusioni.Al cospetto di una specifica richiesta in tal senso, dunque, il Tribunale avrebbe dovutomotivare il diniego del beneficio invocato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato. 1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al consolidato principio secondo cui «Laconcessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente ocon formule sintetiche (quale: «si ritiene congrua»)» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale,Rv. 256201) e che, più in generale,non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza chenon motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con ilgravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa dellasentenza (Sez. 4, a n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 – 01;Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01). [OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 7673 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Viola, Rv. 160321-01, aveva affermato che si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di unadeterminata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelleconsiderazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altraquestione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, perimprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione. In particolare,la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesacon motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057- 01). 2. Non è superfluo evidenziare che, nel caso in scrutinio, come segnalato dal ricorrentee come risulta dagli atti, il cui esame è consentito al collegio attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01), il beneficiocontroverso era stato richiesto in sede di discussione ed è stato annotato nel verbale diudienza del 14 luglio 2025.Ciò premesso, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che il rigetto del beneficio può trarsi dal complessivoordito motivazionale in cui è dato apprezzare un implicito discorso giustificativo, certamenteidoneo a fondare il mancato accoglimento della richiesta difensiva.Il Tribunale, difatti, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegataapplicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., nel motivare il diniego diriconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., hadato atto (p. 4 della sentenza) dei «precedenti penali di cui risulta gravato l’imputato (trecondanne per il reato di cui all’art. 73 dp.r. n. 309 del 1990)».Si tratta di un dato obiettivo che può e deve leggersi unitamente alla descrizione,contenuta nella stessa sentenza, del peculiare contesto in cui è avvenuto il ritrovamento deipiù strumenti atti a offendere (due strumenti da punta e taglio): l’imputato aveva tentato unfurto in un ipermercato ed aveva colluttato con il personale di vigilanza dell’eserciziocommerciale.È appena il caso di evidenziare come il caso in esame sia ben diverso da quelloscrutinato da Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Rv. 287330 – 01 (si veda anche (intermini, Sez. 4, n. 4163 del 01/02/2022, Baumhauer, non mass.), laddove la motivazioneimplicita – sia sul trattamento sanzionatorio, sia sull’invocato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche – è stata esclusa poiché il profilo di gravame,specificamente dedotto con l’atto di appello, non risultava neppure preso in carico dalgiudice di secondo grado, escludendosi in una tale evenienza la ragionevole possibilità ditrarre alcunché dall'apparato argomentativo, pur complessivamente considerato, posto chele deduzioni difensive non hanno mai effettivamente fatto ingresso nel novero delle questioni– e, più in generale, dei punti della decisione – cui i giudici di appello hanno inteso offrireriscontro, quantomeno indirettamente.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]