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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44397/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/4/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Salerno del 26/10/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, anche nella parte in cui prospettano la mancata risposta a doglianze difensive, si risolvono in realtà in una rivisitazione del non illogico giudizio di merito espresso nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, riguardante la qualificazione del fatto, essendo stato dato conto delle ragioni (dato quantitativo, riferito a due diverse tipologie di sostanze stupefacenti, cioè cocaina ed eroina per un totale corrispondente ad almeno 36 dosi medie, con suddivisione in quasi 50 involucri, parte dei quali occultati nel ciclomotore; condotta volta ad eludere il controllo e ulteriormente connotata dal possesso di una somma in banconote di piccolo taglio) che, sulla base dei parametri normativi, inducevano a ravvisare una consistente capacità di spaccio e ad escludere l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] arelli [OSCURATO:PERSONA]' olo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/4/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Salerno del 26/10/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, anche nella parte in cui prospettano la mancata risposta a doglianze difensive, si risolvono in realtà in una rivisitazione del non illogico giudizio di merito espresso nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, riguardante la qualificazione del fatto, essendo stato dato conto delle ragioni (dato quantitativo, riferito a due diverse tipologie di sostanze stupefacenti, cioè cocaina ed eroina per un totale corrispondente ad almeno 36 dosi medie, con suddivisione in quasi 50 involucri, parte dei quali occultati nel ciclomotore; condotta volta ad eludere il controllo e ulteriormente connotata dal possesso di una somma in banconote di piccolo taglio) che, sulla base dei parametri normativi, inducevano a ravvisare una consistente capacità di spaccio e ad escludere l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] arelli [OSCURATO:PERSONA]' olo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44397/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris