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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 21040/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della parte civile; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza del 8/7/2019, ha riformato la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRINDISI in data 29/10/2013 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tardività della querela e, accolto l'appello del Procuratore della Repubblica di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è estinto per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. in quanto l'imputato sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contestata.

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. 1.3.

Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. 1.4.

Violazione di legge con riferimento alla condanna per le statuizioni civili pure a fronte della dichiarazione di prescrizione.

2. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 12 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso.

4. In data 15 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1. [OSCURATO:PERSONA], in sintesi, è stata rinviato a giudizio per il reato di cui all'art.640 cod. pen. perché con artifici e raggiri, consistiti nel pagare il prezzo con assegni privi di copertura, avrebbe, in concorso con altre persone, in specifico con [OSCURATO:PERSONA], conseguito come illecito profitto la consegna di alcune autovetture, poi rivendute.

Il Tribunale di Brindisi, all'esito del giudizio, ha ritenuto che la querela fosse tardiva e ha pertanto dichiarato non doversi procedere con la relativa formula.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi che, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha chiesto la condanna di tutti gli imputati.

La Corte territoriale, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenuto che la querela era stata tempestivamente proposta e che pertanto la sentenza doveva essere riformata, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato era nel frattempo estinto per prescrizione e ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale liquidata in 25.000,00 euro e alla rifusione delle spese sostenute per il grado di appello.

2. Nei primi tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. e 124 cod. pen.In specifico. 2.1.

Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione, nel quale si fa generico riferimento al concorso nella condotta posta in essere dai coimputati, sarebbe stato condannato per un fatto diverso, cioè avere presentato il Poli come suo amico e avere rassicurato le persone offese che questo era una persona affidabile.

Sotto altro profilo, poi, non vi sarebbe in atti alcuna dimostrazione che il ricorrente abbia conseguito un ingiusto profitto.

La doglianza è manifestamente infondata.

La condotta ritenuta in sentenza -avere concorso nella commissione del reato fornendo un contributo significativo per indurre in errore la persona offesa circa l'affidabilità del Poli e in merito alla bontà del metodo di pagamento utilizzato, anche affermando che garantiva per il suo amico- coincide con la condotta indicata, seppure in termini più generali, nel capo di imputazione.

Lo specifico comportamento attribuito nella motivazione al ricorrente, infatti, non è altro che un segmento della condotta complessiva -gli artifici e raggiri tesi a simulare che il pagamento fosse affidabile- alla quale ogni concorrente ha contribuito di volta in volta e con differenti modalità.

In tema di truffa, d'altro canto, deve altresì ribadirsi che eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, dep. 2020, Tacci, Rv. 278087).

Del tutto inconferente, infine, risulta la censura in ordine alla presunta carenza di elementi dai quali poter desumere la sussistenza dell'ingiusto profitto.

A fronte del conseguimento del conseguimento da parte degli autori del reato della proprietà delle autovetture senza corrisponderne il prezzo, infatti, ogni critica sul punto, tesa peraltro a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove, risulta del tutto priva di fondamento.

2.2. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che nell'atto di appello non vi sarebbe alcun riferimento alla condotta che avrebbe tenuto il ricorrente.

Circostanza questa che imporrebbe di ritenere che la questione relativa alla responsabilità del ricorrente non era stata devoluta al giudice d'appello che, quindi, pronunciandosi avrebbe violato l'art. 597 cod. proc. pen.

La doglianza è manifestamente iníóndata.Il pubblico ministero, infatti, nell'atto di appello ha fatto riferimento alla specifica e unica questione oggetto dell'impugnazione, cioè la ritenuta tardività della querela che aveva determinato la pronuncia di non doversi procedere.

Nessuna diversa e ulteriore indicazione circa la condotta tenuta dagli imputati era necessaria né avrebbe dovuto essere indicata.

La sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, d'altro canto, non conteneva alcuna valutazione in merito alla sussistenza del fatto ovvero alla responsabilità degli imputati, così che l'unica censura che avverso la stessa poteva essere dedotta era esclusivamente quella relativa alla corretta individuazione della data dalla quale calcolare il termine per la presentazione della querela.

2.3. Nel terzo motivo la difesa rileva che la querela sarebbe comunque tardiva con riferimento alla posizione del ricorrente.

La querela, infatti, sarebbe stata presentata ben sette mesi dopo che l'Annese aveva presentato il Poli alle persone offese.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il termine della presentazione della querela, infatti, non decorre dalla data in cui è stata posta in essere la condotta dall'imputato ma dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (così la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, tra le tante e con specifico riferimento alla truffa cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, di Lorenzo, Rv. 277081).

Sul punto, pertanto, la conclusione della Corte territoriale -che pure ha fatto riferimento proprio alla condotta tenuta dal ricorrente che dopo aver presentato il Poli alle persone offese le ha rassicurate circa l'affidabilità dei pagamenti- è corretta.

3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla condanna per le statuizioni civili pure a fronte della dichiarazione di prescrizione.

In specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 578 cod. proc. pen, in quanto la disposizione prevista da tale norma non si riferirebbe ai casi in cui, come in quello di specie, non vi sia stata una sentenza di condanna prima della dichiarazione di prescrizione.

La doglianza è fondata.

Il potere del giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili è disciplinato negli articoli 576 e 578 del codice di procedura penale.

3.1. L'ipotesi disciplinata dall'art. 576 cod. proc. pen. si riferisce all'impugnazione presentata dalla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento.

In tale ipotesi si prescinde da una precedente sentenza di condanna e al giudice di appello, anche nel caso in cui debba dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, è comunque attribuito il potere di pronunciarsi, se pure in dtline ai soli effetti civili e anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in merito alla responsabilità (civile) dell'imputato (v.

Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918).

3.2. L'ipotesi prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., nella specifica ipotesi in cui sia sopravvenuta l'estinzione del reato, si riferisce alle impugnazioni proposte dall'imputato ovvero dal pubblico ministero avverso le sentenze di condanna.

Il presupposto dell'art. 578 cod. proc. pen. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna, "anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile".

La necessità di mantenere ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile, infatti, risulta essere giustificata solo nei soli casi in cui in primo grado (o in secondo se ci riferisca al giudizio di legittimità) sia stata pronunciata sentenza di condanna e vi sia quindi stato un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato.

Ragione questa per la quale, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la deroga al principio secondo il quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale opera nella sola ipotesi in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata pronunciata una sentenza di condanna estesa alle statuizioni civili (Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015; Sez. 4, n. 42488 del 31/01/2013, Coatti, Rv. 258285).

3.3. Nel caso di specie, in difetto di una sentenza di condanna in primo grado e in assenza di impugnazione della parte civile, la sopravvenuta estinzione del reato non consentiva alla Corte territoriale di decidere in merito agli interessi civili.

Il giudice dell'impugnazione, infatti, per le ragioni sopra esposte, pure a fronte della riforma della sentenza di proscioglimento, non aveva il potere di pronunciarsi in merito alla domanda civile così che si impone sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e le relative statuizioni devono essere eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della parte civile; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza del 8/7/2019, ha riformato la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRINDISI in data 29/10/2013 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tardività della querela e, accolto l'appello del Procuratore della Repubblica di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è estinto per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. in quanto l'imputato sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contestata. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. 1.4. Violazione di legge con riferimento alla condanna per le statuizioni civili pure a fronte della dichiarazione di prescrizione. 2. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 12 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. 4. In data 15 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1. [OSCURATO:PERSONA], in sintesi, è stata rinviato a giudizio per il reato di cui all'art.640 cod. pen. perché con artifici e raggiri, consistiti nel pagare il prezzo con assegni privi di copertura, avrebbe, in concorso con altre persone, in specifico con [OSCURATO:PERSONA], conseguito come illecito profitto la consegna di alcune autovetture, poi rivendute. Il Tribunale di Brindisi, all'esito del giudizio, ha ritenuto che la querela fosse tardiva e ha pertanto dichiarato non doversi procedere con la relativa formula. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi che, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha chiesto la condanna di tutti gli imputati. La Corte territoriale, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenuto che la querela era stata tempestivamente proposta e che pertanto la sentenza doveva essere riformata, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato era nel frattempo estinto per prescrizione e ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale liquidata in 25.000,00 euro e alla rifusione delle spese sostenute per il grado di appello. 2. Nei primi tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. e 124 cod. pen.In specifico. 2.1. Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione, nel quale si fa generico riferimento al concorso nella condotta posta in essere dai coimputati, sarebbe stato condannato per un fatto diverso, cioè avere presentato il Poli come suo amico e avere rassicurato le persone offese che questo era una persona affidabile. Sotto altro profilo, poi, non vi sarebbe in atti alcuna dimostrazione che il ricorrente abbia conseguito un ingiusto profitto. La doglianza è manifestamente infondata. La condotta ritenuta in sentenza -avere concorso nella commissione del reato fornendo un contributo significativo per indurre in errore la persona offesa circa l'affidabilità del Poli e in merito alla bontà del metodo di pagamento utilizzato, anche affermando che garantiva per il suo amico- coincide con la condotta indicata, seppure in termini più generali, nel capo di imputazione. Lo specifico comportamento attribuito nella motivazione al ricorrente, infatti, non è altro che un segmento della condotta complessiva -gli artifici e raggiri tesi a simulare che il pagamento fosse affidabile- alla quale ogni concorrente ha contribuito di volta in volta e con differenti modalità. In tema di truffa, d'altro canto, deve altresì ribadirsi che eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, dep. 2020, Tacci, Rv. 278087). Del tutto inconferente, infine, risulta la censura in ordine alla presunta carenza di elementi dai quali poter desumere la sussistenza dell'ingiusto profitto. A fronte del conseguimento del conseguimento da parte degli autori del reato della proprietà delle autovetture senza corrisponderne il prezzo, infatti, ogni critica sul punto, tesa peraltro a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove, risulta del tutto priva di fondamento. 2.2. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che nell'atto di appello non vi sarebbe alcun riferimento alla condotta che avrebbe tenuto il ricorrente. Circostanza questa che imporrebbe di ritenere che la questione relativa alla responsabilità del ricorrente non era stata devoluta al giudice d'appello che, quindi, pronunciandosi avrebbe violato l'art. 597 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente iníóndata.Il pubblico ministero, infatti, nell'atto di appello ha fatto riferimento alla specifica e unica questione oggetto dell'impugnazione, cioè la ritenuta tardività della querela che aveva determinato la pronuncia di non doversi procedere. Nessuna diversa e ulteriore indicazione circa la condotta tenuta dagli imputati era necessaria né avrebbe dovuto essere indicata. La sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, d'altro canto, non conteneva alcuna valutazione in merito alla sussistenza del fatto ovvero alla responsabilità degli imputati, così che l'unica censura che avverso la stessa poteva essere dedotta era esclusivamente quella relativa alla corretta individuazione della data dalla quale calcolare il termine per la presentazione della querela. 2.3. Nel terzo motivo la difesa rileva che la querela sarebbe comunque tardiva con riferimento alla posizione del ricorrente. La querela, infatti, sarebbe stata presentata ben sette mesi dopo che l'Annese aveva presentato il Poli alle persone offese. La doglianza è manifestamente infondata. Il termine della presentazione della querela, infatti, non decorre dalla data in cui è stata posta in essere la condotta dall'imputato ma dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (così la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, tra le tante e con specifico riferimento alla truffa cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, di Lorenzo, Rv. 277081). Sul punto, pertanto, la conclusione della Corte territoriale -che pure ha fatto riferimento proprio alla condotta tenuta dal ricorrente che dopo aver presentato il Poli alle persone offese le ha rassicurate circa l'affidabilità dei pagamenti- è corretta. 3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla condanna per le statuizioni civili pure a fronte della dichiarazione di prescrizione. In specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 578 cod. proc. pen, in quanto la disposizione prevista da tale norma non si riferirebbe ai casi in cui, come in quello di specie, non vi sia stata una sentenza di condanna prima della dichiarazione di prescrizione. La doglianza è fondata. Il potere del giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili è disciplinato negli articoli 576 e 578 del codice di procedura penale. 3.1. L'ipotesi disciplinata dall'art. 576 cod. proc. pen. si riferisce all'impugnazione presentata dalla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento. In tale ipotesi si prescinde da una precedente sentenza di condanna e al giudice di appello, anche nel caso in cui debba dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, è comunque attribuito il potere di pronunciarsi, se pure in dtline ai soli effetti civili e anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in merito alla responsabilità (civile) dell'imputato (v. Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). 3.2. L'ipotesi prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., nella specifica ipotesi in cui sia sopravvenuta l'estinzione del reato, si riferisce alle impugnazioni proposte dall'imputato ovvero dal pubblico ministero avverso le sentenze di condanna. Il presupposto dell'art. 578 cod. proc. pen. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna, "anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile". La necessità di mantenere ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile, infatti, risulta essere giustificata solo nei soli casi in cui in primo grado (o in secondo se ci riferisca al giudizio di legittimità) sia stata pronunciata sentenza di condanna e vi sia quindi stato un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato. Ragione questa per la quale, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la deroga al principio secondo il quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale opera nella sola ipotesi in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata pronunciata una sentenza di condanna estesa alle statuizioni civili (Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015; Sez. 4, n. 42488 del 31/01/2013, Coatti, Rv. 258285). 3.3. Nel caso di specie, in difetto di una sentenza di condanna in primo grado e in assenza di impugnazione della parte civile, la sopravvenuta estinzione del reato non consentiva alla Corte territoriale di decidere in merito agli interessi civili. Il giudice dell'impugnazione, infatti, per le ragioni sopra esposte, pure a fronte della riforma della sentenza di proscioglimento, non aveva il potere di pronunciarsi in merito alla domanda civile così che si impone sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e le relative statuizioni devono essere eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili
Sentenza Cassazione n. 21040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris