CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17874/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. A Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio giusta sentenza della Corte di cassazione, sez. V, n. 6017/19 del 13 dicembre 2018, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli il 27 giugno 2014 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie ex art. 216 L. F. pari a dieci anni e con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anche in riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria mediante sottrazione o distruzione o occultamento delle scritture contabili con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dichiarata fallita il 7 giugno 2006, di cui era amministratore. 2. La Corte di cassazione, in relazione a detto capo di sentenza, ha disposto l'annullamento con rinvio, ricordando che il delitto oggetto di imputazione richiede il dolo specifico e che quindi, per giungere all'affermazione di responsabilità, occorre dimostrare che l'agente ha agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori. Il giudice del rinvio ha allora osservato che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed è stato accertato che lo stesso prese parte alle operazioni dolose poste in essere dai fratelli, in particolare stipulando il contratto di affitto di azienda in favore della società da lui gestita mediante la quale la società [OSCURATO:PERSONA] veniva privata, oltre che di tutti i beni strumentali, anche della sede sociale. Questo fatto è indicativo della consapevolezza e volontà di procurare un ingiusto profitto alla società amministrata, con pregiudizio delle ragioni creditorie della società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] prese parte alle operazioni dolose poste in essere dai fratelli e quindi è confermata la tesi d'accusa per la quale l'occultamento delle scritture contabili fu funzionale al disegno di precludere la ricostruzione del giro di affari della società, in chiaro pregiudizio delle ragioni creditorie. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio non ha fatto altro che ripercorrere quanto già affermato nelle precedenti sentenze di merito, ove, come rilevato dalla Corte di cassazione, non v'è dimostrazione della sussistenza del dolo specifico. Ha così commesso gli stessi errori contenuti nella sentenza oggetto di annullamento, e non ha dato conferma dell'esistenza di una percezione emotiva o di una finalità effettivamente voluta, ricercata e realizzata dall'imputato.3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Al momento della emissione della sentenza impugnata era trascorso un periodo prescrizionale pari a circa quindici anni e quattro mesi, ben oltre il termine di legge per l'estinzione del reato. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e ha forza assorbente rispetto alla doglianza che prospetta difetti della sentenza in punto di mancata dimostrazione della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, secondo quanto imposto dalla sentenza di annullamento con rinvio. 3. La sentenza in sede di rinvio è stata pronunciata il 26 ottobre 2021, e il fatto criminoso per il quale si procede fu commesso alla data del 7 giugno 2006, quando fu dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Al momento della pronuncia della sentenza di rinvio era pertanto decorso un periodo pari ad anni quindici, mesi quattro e giorni diciannove di reclusione, a fronte di una parentesi di sospensione di otto mesi e 23 giorni e di un termine prescrizionale, comprensivo dell'aumento per atto interruttivo, di anni dodici e mesi sei. Si ha pertanto che il termine di prescrizione, comprensivo dei periodi di sospensione, si è interamente consumato alla fine del mese di agosto 2019, ben prima della pronuncia in sede di rinvio. 4. Il giudice del rinvio ha quindi errato nel non dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per