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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00995/2023

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso iscritto al numero 20229 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - (già) ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione; -(già) controricorrenti - AVVERSO l'ordinanza n. 16857/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, nonché [OSCURATO:PERSONA], ha depositato istanza per la correzione di errore materiale dell'ordinanza 16857/2021 depositata il 15/06/2021 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate, condannava quest'ultima al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% spese generali ed oneri di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell'avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:-va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); -l'ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario"; -non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l'art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 16857/2021 depositata il 15/06/2021, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosì antistatario".

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della prede

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso iscritto al numero 20229 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - (già) ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione; -(già) controricorrenti - AVVERSO l'ordinanza n. 16857/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, nonché [OSCURATO:PERSONA], ha depositato istanza per la correzione di errore materiale dell'ordinanza 16857/2021 depositata il 15/06/2021 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate, condannava quest'ultima al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% spese generali ed oneri di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell'avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:-va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); -l'ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario"; -non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l'art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 16857/2021 depositata il 15/06/2021, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosì antistatario". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della prede
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