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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08577/2026

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e 44, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale inricorrentecontroNugolussi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso VittorioEmanuele II 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza non definitiva n. 265/2015, pubblicata il12/02/2015, e la sentenza definitiva n. 2205/2017, pubblicata il10/10/2017, della Corte d’appello di Firenze;udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6610 del22/12/2009 veniva approvato, ai sensi dell’art. 27, comma 1, l.r.Toscana n. 78 del 1998, il progetto di coltivazione di una cava diprestito da realizzarsi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per ilreperimento di quantitativi predeterminati di ciottolami e limi sabbiosiargillosi, necessari per la realizzazione della variante alla S.S. 69, i cuilavori erano stati appaltati alla ATI costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. eMarcegaglia [OSCURATO:SOCIETA]Con lo stesso provvedimento regionale, come richiesto dallaProvincia di Arezzo, e in conformità all’art. 27, comma 2, l.r. cit.,l’[OSCURATO:SOCIETA]. veniva autorizzata alla escavazione, atteso che traquest'ultima ed i proprietari dei terreni interessati dalla cava di prestitonon era stato raggiunto un accordo diretto ad acquisire la disponibilitàdelle aree, e la Provincia di Arezzo provvedeva a disporne l’occupazionetemporanea a favore dell'appaltatrice con decreto n. 54/SG del05/02/2010.In data 25/02/2010, in contraddittorio con la proprietaria del fondo,la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA] oSocietà), veniva redatto il verbale di consistenza e di immissione inpossesso.Il giorno 15/05/2010 veniva effettuato un nuovo sopralluogo dellecui risultanze si dava atto nel verbale di pari data.Con atto del 06/12/2011, notificato il 19/01/2012, la CommissioneProvinciale espropri rideterminava l’indennità da riconoscere allaSocietà Nugolussi nei seguenti termini: «la [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Arezzo, ... è concorde di non riconoscere il terreno comecava, di conseguenza di calcolare una indennità temporanea tenendoconto della consistenza del terreno interessato dall’occupazione e dellesue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, valutando il terreno in €3,00= al mq. per mesi 23, per un totale di € 3.496,16 al quale viene2 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026aggiunta l’indennità di mancato raccolto per anni 3 corrispondente ad€ 1802,76.. e riconoscendo inoltre , per il recupero della piena fertilitàdel terreno stimato in un periodo di anni 10, un’ulteriore indennitàquantificata in € 3.004, 60».Con atto di citazione a comparire davanti alla Corte d’appello digiudizio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 la Provincia di Arezzo e laImpresa s.p.a. per sentire determinare il giusto indennizzo per losfruttamento della cava, stimato nella somma di € 299.015,47 (o quellaritenuta di giustizia, da determinarsi tenendo conto della quantità dimateriale estratto), la giusta indennità di occupazione, da liquidarsi inragione di 1\12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno,considerando la destinazione estrattiva del fondo, e per ottenere lacondanna al pagamento della somma occorrente per il ripristinocolturale dell’area, maggiore rispetto a quella determinata dallaCommissione, determinato nell'importo di € 50.000,00.[OSCURATO:PERSONA] di Arezzo si costituiva in giudizio ed eccepiva il propriodifetto di legittimazione passiva sul rilievo che l’art. 35 del capitolatospeciale di appalto, costituente parte integrante del contratto di appaltoper la realizzazione della variante SR 69, prevedeva che tutti gli oneri,comprese le spese di occupazione temporanea per estrazione deimateriali e gli obblighi in relazione alla cava fossero a caricodell’appaltatore ([OSCURATO:SOCIETA].).

Deduceva anche che il fondooccupato non poteva essere classificato come cava.Si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo in primo luogol’inammissibilità della citazione introduttiva per violazione dell’art. 29d.lgs. n. 150 del 2011, che prevede la trattazione delle controversie inmateria di opposizione alla stima secondo il rito sommario dicognizione, segnalando che la costituzione dell’attrice era avvenuta il[OSCURATO:DATA_NASCITA], sei giorni dopo la scadenza del temine di trenta giorni perl'opposizione alla stima, notificata il 19/01/2012.

Eccepiva anche la3 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza degli elementi difatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché la carenzadella propria legittimazione passiva, siccome mera aggiudicataria deilavori, priva delle qualifiche di autorità espropriante o di promotoredell'espropriazione, ovvero di titolare di concessione pubblica c.d."traslativa".

Nel merito contestava le deduzioni dell’attrice in ordine allanatura e qualità del terreno occupato e concludeva per il rigettodell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] di Arezzo aderiva già in prima udienza all’eccezione diinammissibilità per tardività dell’azione, che ribadiva nella memoriaautorizzata.Con sentenza n. 265/2015, la Corte d’appello di Firenze dichiaraval'improcedibilità dell’azione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’ammissione alla proceduradi amministrazione straordinaria, e dichiarava la titolarità passiva delrapporto dedotto in causa di Provincia di Arezzo, disponendo larimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio traquest’ultima e la Società.Avverso tale statuizione la Provincia di Arezzo formulata riserva diimpugnazione.Per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte d’appellorilevava che la menzionata Società, in qualità di proprietaria dei terreniadibiti a cava di prestito, era assoggettata al potere autoritativo dellaPA, il cui esercizio non era contestato in corso di causa, con laconseguenza che, essendo la Provincia di Arezzo l’ente che avevaappaltato l’opera pubblica ed anche l’autorità che aveva chiestol’autorizzazione all’apertura della cava di prestito, poi autorizzata dallaRegione con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6610 del22/12/2009, doveva affermarsi la titolarità passiva del rapportocontroverso in capo alla Provincia stessa.4 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Disposta ed espletata CTU, la causa veniva rimessa nuovamente indecisione.Con sentenza definitiva n. 2205/2017, la Corte d’appello, ritenendoche la domanda fosse stata oramai definitivamente qualificata comedomanda risarcitoria, dichiarata l’intervenuta preclusione di ogniquestione di giurisdizione (dal momento che con la sentenza nondefinitiva n. 265/2015 la stessa Corte aveva esaminato la questionedella propria competenza, decidendo anche parzialmente nel merito),condannava la Provincia di Arezzo a pagare € 191.998,00 ed €25.559,56, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme annualmenterivalutate dal 23/11/2015, ed anche € 8.604,64, oltre rivalutazione edinteressi come indicato in parte motiva.Avverso tali pronunce ha proposto ricorso per cassazione laProvincia di Arezzo, affidato a sei motivi di impugnazione.L’intimata si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.Con ordinanza interlocutoria n. 34816/2023, questa Corte harilevato che la Provincia di Arezzo, con il terzo motivo di ricorso, avevadedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito, sicché, riscontratala pendenza davanti alle Sezioni Unite di un giudizio in cui era parte lastessa Provincia di Arezzo, che poneva le stesse questioni, ha ritenutonecessario rinviare la trattazione del ricorso in attesa della definizionedel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite.Intervenuta l’ordinanza n. 14583/2024 delle Sezioni Unite di questaCorte, resa nel procedimento n. 1427/2017 RG., è stata fissata udienzain camera di consiglio per la trattazione nel presente giudizio.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto del terzo, conassorbimento delle altre censure.Le parti hanno depositato nuove memorie difensive.5 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 22 esegg. l.r.

Toscana n. 78 del 1998, degli articoli 64 e segg. l. n. 2359del 1865, degli artt. 1 , 49 , 50 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001, nonché lacarenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c., per averil Giudice di merito affermato, senza minimamente esplicitare le ragionidella statuizione adottata, la non riconducibilità della materia delcontendere a quella espropriativa devoluta alla Corte d’appello in unicogrado, mentre, invece, anche le occupazioni temporanee rientranonell’ambito della materia espropriativa, posto che anche in talifattispecie viene esercitato un potere autoritativo, incidente, seppurper un arco temporale determinato, sul diritto di proprietà privata,tant’è che ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001, analogamente aquanto previsto dall’art. 51 l. n. 2359 del 1865, avverso ladeterminazione dell’indennità per occupazione temporanea, comedeterminata dalla Commissione provinciale per gli espropri, èproponibile opposizione alla stima, nei termini e secondo le previsionidel combinato disposto degli artt. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 d.lgs.n. 150 del 2011.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e54 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, peravere la Corte d’appello, in conseguenza della affermata nonriconducibilità della controversia alla materia espropriativa, omesso dirilevare la tardività e dunque l’inammissibilità dell’azione promossadalla [OSCURATO:PERSONA] tardivamente rispetto al termine di trenta giorniprevisto dall’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 1, c.p.c., la violazione delle norme sulla giurisdizione, con6 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs.n. 104 del 2010, per avere la Corte territoriale, nel ricondurre lafattispecie all'art. 2043 c.c., necessariamente formulato unavalutazione circa la liceità dell’occupazione per cui è causa, dispostacon provvedimento della Provincia, con ciò giudicando sull’esercizio diun pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità e,dunque, su una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la carenza assolutadi motivazione e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132e 161 c.p.c.Ad opinione della ricorrente, la Corte territoriale ha qualificato ladomanda attrice incorrendo in un vizio di extrapetizione, poiché hamutato il petitum e la causa petendi dell’azione promossa, senzaneppure motivare in ordine alla compatibilità della propriaimpostazione con l’azione effettivamente promossa.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 2, c.p.c., la violazione delle norme sulla competenza, e inparticolare dell’art. 9 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., dell’art. 101 c.p.c. e183, comma 4, c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.(fermo restando quanto dedotto con il secondo motivo), per avere ilGiudice di merito statuito su una controversia che, ove riconducibileall’art. 2043 c.c., avrebbe dovuto ritenersi devoluta alla cognizione delTribunale, anziché alla Corte di Appello in unico grado, pervenendo alladecisione senza concedere alle parti il termine previsto dagli art. 101 e183, comma 4, c.p.c. per interloquire in ordine alla qualificazionemedesima e per sollevare le opportune eccezioni.7 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 32,40 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2056 c.c. con riferimento all'art. 1223 c.c. anchein rapporto agli artt. 22 e segg. l.r.

Toscana n. 78 del 1998, per averela Corte d’appello riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento deldanno, in luogo dell’indennizzo che sarebbe invece spettato, comunqueliquidando un ristoro in violazione dell’art. 2056 c.c., in riferimentoall'att. 1223 c.c. ed agli art. 22 e segg. l.r.

Toscana.2.

Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre prima di tuttoesaminare il terzo motivo di ricorso, con il quale è prospettato il difettodi giurisdizione del giudice ordinario, per essere sussistente lagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Tale motivo si rivela infondato.2.1.

La ricorrente ha dedotto che l’esistenza di un procedimentoablativo, desumibile dall’adozione del provvedimento di occupazionetemporanea dei terreni della Società, avrebbe dovuto condurre la Corted’appello a ritenere sussistente la giurisdizione del giudiceamministrativo, in applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs.n. 104 del 2010, secondo il quale: «Sono devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gliaccordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni inmateria di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando lagiurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti ladeterminazione e la corresponsione delle indennità in conseguenzadell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».2.2.

Sulla stessa questione si sono di recente pronunciate le SezioniUnite di questa Corte, in un procedimento promosso sempre dallaProvincia di Arezzo, riguardante la liquidazione dell’indennità spettante8 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026al proprietario di un terreno destinato a cava di prestito ai sensi dellal.r.

Toscana n. 78 del 1998 (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 14583 del24/05/2024).Le menzionate Sezioni Unite di questa Corte - dopo aver ricordatoche, ai fini della statuizione sulla giurisdizione, occorre esaminare ilpetitum sostanziale della domanda - hanno evidenziato che, nelgiudizio in esame, era stato introdotto un giudizio di opposizione allastima ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, ove era statacontestata la valutazione del terreno, effettuata ai sensi dell’art. 50d.P.R. cit. in base alla sola vocazione agricola del fondo, senza alcunaconsiderazione dell’adibizione dello stesso a cava di prestito edell’avvenuta escavazione di materiale per circa 190.000 metri cubi.In tale quadro, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in quellacontroversia, la domanda si collocava correttamente nell’ambito diapplicazione del combinato disposto degli artt. 49, 50 e 54 d.P.R. n.327 del 2001, riguardanti ipotesi in cui le aree occupate non sonosoggette ad espropriazione, non essendo in alcun modo interessato ildisposto dell’art. 133, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 104 del 2010, ilquale concerne procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.Richiamando una precedente pronuncia, hanno affermato chel’occupazione temporanea di cui agli artt. 49 e 50 d.P.R. cit. ha una suaprecisa autonomia, ontologica e funzionale, individuabile in unafunzione strumentale, rispetto ai lavori da compiersi per larealizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse su altri terreni,oltre che nella recisione di ogni collegamento rispetto alla vicendaespropriativa, con la conseguenza che, in presenza di una domandainequivocabilmente proposta quale domanda di opposizione alla stima,riguardante terreni temporaneamente occupati, ma non destinati adessere espropriati, deve ritenersi sussistente la giurisdizione delgiudice ordinario (v.

Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 3167 del 09/02/2011,richiamata da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 14583 del 24/05/2024).9 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Le stesse Sezioni Unite hanno anche aggiunto che, ai fini dellastatuizione sulla giurisdizione occorre valutare il petitum sostanziale,come desumibile dalla domanda inizialmente formulata, senza cheassuma rilievo la successiva modifica della domanda e neppure ladiversa qualificazione della stessa, operata dal Giudice di merito (v.ancora Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 14583 del 24/05/2024).2.2.

Il ricorso può, dunque, essere esaminato da questa Sezione,ai sensi dell’art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c., poiché il motivo didoglianza in esame, inerente alla giurisdizione, riguarda questioniidentiche a quelle esaminate nella pronuncia appena illustrata e neiprecedenti ivi richiamati.2.3.

Nella specie, infatti, le conclusioni rassegnate dalla SocietàNugolossi, così come riportate nella sentenza n. 265/2015, risultano leseguenti: «…affermare la competenza della Corte di Appello,proseguire la causa nelle forme ordinarie e previo espletamento dic.t.u. accogliere le conclusioni di cui alla citazione e quindi determinareil giusto indennizzo per lo sfruttamento della cava in € 299.015,47salvo il più o il meno; determinare altresì la giusta indennità dioccupazione ai sensi dell'art. 50 DPR 327-2001 applicabile quantomenoper analogia (1/12 dell’indennità di esproprio) con condanna diImpresa s.p.a. e della Provincia in qualità di committente e promotorein solido tra loro al versamento dell’indennità, oltre interessi erisarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.; condannare i predetticonvenuti al pagamento della somma occorrente per il ripristino, pariad € 50.000,00, salvo il più o il meno, con interessi e rivalutazione …».Nella stessa sentenza n. 265/2015, la Corte d’appello ha ricostruitolo svolgimento del processo nei seguenti termini: «Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. conveniva in giudizioex art 54 D.P.R. 327-2001 la [OSCURATO:SOCIETA]. persentire determinare in loro confronto il giusto indennizzo per losfruttamento della cava da determinarsi nella somma di € 299.015,4710 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026o quella ritenuta di giustizia, alla luce del pregiudizio arrecato al fondo,anche con riferimento alla quantità di materiale estratto, ed altresì lagiusta indennità di occupazione, da liquidarsi in ragione di 1/12dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e la condanna alrisarcimento dei danni per il ripristino dell' area, da liquidarsinell'importo di € 50.000,00 … Con ordinanza riservata in data6/19.12.2012 questa Corte delibava che la controversia dedotta incausa non attenesse alla materia espropriativa devoluta alla propriacompetenza funzionale di grado unico, che la questione di competenzarisultasse comunque superata per non essere stata tempestivamenteeccepita, né rilevata d’ufficio, nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., che inrelazione alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. , cosìqualificata quella introdotta dall’attrice, risultassero infondate le altreeccezioni di rito sollevate dai convenuti e disponeva c.t.u. per l'accertamento del danno …».Anche nella sentenza definitiva n. 2205/2017, la Corte d’appello hadescritto lo svolgimento del processo nei seguenti termini: «Consentenza n. 265-15 questa corte esponeva, per quanto ancora diragione, quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva ex art. 54dpr 327-01 convenuto la Provincia di Arezzo per la determinazione delgiusto indennizzo (€ 299.015,47, salvo il più o il meno) per losfruttamento della cava [di prestito] "alla luce del pregiudizio arrecatoal fondo [di cui era proprietaria: pag. 7 di sentenza], anche conriferimento alla quantità di materiale estratto, ed altresì la giustaindennità di occupazione, da liquidarsi in ragione di 1/12 dell'indennitàdi esproprio in ragione di anno, e la condanna al risarcimento dei danni(€ 50 mila) per il ripristino dell'area" [alle pagg. 2 e 7 della sentenza siprecisava che la Provincia era l'ente appaltante dell'opera pubblicadenominata "Variante SR 69"; che detta Provincia aveva presentatoalla Regione istanza per l'apertura della cava di prestito, quale poiavvenuta con decreto dirigenziale 6610 del 22.12.09].

Si era costituita11 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026la convenuta, contestando le domande.

Con ordinanza 19.12.12 lacorte: aveva qualificato la domanda ex art. 2043 c.c.; aveva rilevatoche qualunque questione di competenza era preclusa ex art. 38 cpc;aveva formulato un quesito per una espletanda ctu.

Orbene,proseguiva la corte nella detta sentenza, sussisteva la titolarità passivadella Provincia circa il rapporto controverso …»La stessa sentenza definitiva, in motivazione, ha statuito comesegue: «Risulta che la sentenza parziale detta ha qualificatounivocamente ogni domanda di parte attrice ex art. 2043 c.c.

In talesenso milita l'evidenziazione, nella sentenza, di siffatta qualificazionenell'ordinanza 19/12/12 e nella adozione, circa il quesito per il ctu, diquello contestualmente formulato in detta ordinanza 19.12.12, quesitosignificativamente escludente ogni riferimento alla nomenclatura inmateria di esproprio (quale invece da adottarsi in riferimento allaqualificazione della domanda di cui alla citazione).

Questaqualificazione ex art. 2043 c.c. è quindi irretrattabile nella presentefase del giudizio. lnvero è preclusa ogni questione sulla giurisdizione,posto che la ridetta sentenza parziale ha addirittura esaminato lacompetenza e deciso parzialmente il merito (statuendo circa lasussistenza in capo alla Provincia della titolarità passiva del rapportocontroverso). …».2.4.

Anche nel caso di specie, dunque, come nel precedente sopraillustrato, è evidente che la Società proprietaria del fondo abbia agitocontestando la stima del terreno occupato in via temporanea, adibito acava di prestito, effettuata senza considerare la vocazione estrattiva el’entità del materiale estratto.Come sopra evidenziato, a nulla rileva che la Corte d’appello abbia,poi, qualificato diversamente la domanda, sicché, tenuto conto delpetitum sostanziale, deve ritenersi che la controversia sia devoluta allagiurisdizione del giudice ordinario, essendo la materia del contendere12 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026del tutto estranea all’ambito di applicazione dell’art. 133, comma 1,lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010.3.

Occorre, a questo punto esaminare il quarto motivo di ricorso,la cui fondatezza, nei termini di seguito evidenziati, rende superfluol’esame di tutti gli altri motivi di censura, da ritenersi assorbiti.3.1.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,deducendo, per quanto in questa sede di interesse, che la qualificazionedella domanda della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2043 c.c.,operata con l’ordinanza riservata depositata il 19/12/2012, avevacontenuto decisorio e non era stata impugnata da alcuna delle parti,dovendo pertanto ritenersi passata in giudicato, come pure la sentenzanon definitiva, che conteneva la stessa qualificazione.L’eccezione d’inammissibilità non può, tuttavia, essere accolta,tenuto conto che il carattere decisorio dell’ordinanza sopra menzionataè apoditticamente affermata dalla controricorrente, senza alcunaillustrazione di specifiche ragioni in grado di giustificare la nonoperatività dell’art. 177, commi 1 e 2, c.p.c., in forza del quale «Leordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare ladecisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, leordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice chele ha pronunciate.»Con riferimento, poi, alla dedotta intangibilità della statuizionecontenuta nella sentenza non definitiva, sempre riferita allaqualificazione della domanda, essa deve essere senza dubbio esclusa,tenuto conto che la ricorrente ha dedotto, e dimostrato (producendo ilrelativo atto), di avere espresso riserva di impugnazione.Né assume rilievo la circostanza che non sia stata la Provincia adeccepire, nel costituirsi, la riconducibilità della domanda alla disciplinacontenuta nell’art. 2043 c.c., poiché, come sopra evidenziato, si trattadella qualificazione della domanda operata ufficiosamente dal giudice,sottratta alla disciplina delle eccezioni in senso stretto.13 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/20263.2.

Passando ad esaminare il motivo di doglianza, occorre tenereconto che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causapetendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi difatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizionericorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca oneghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato),così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fattevalere dai contraddittori (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 34063 del24/12/2025; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019).3.3.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che la SocietàNugolussi, nel citare la Provincia e la [OSCURATO:SOCIETA]., non harappresentato l’illegittimità del provvedimento che ha autorizzatol’autorità estrattiva ai sensi dell’art. 27 l.r.

Toscana n. 78 del 1998 eneppure l’illegittimità del decreto notificato il 19/01/2012, nella partein cui è stata disposta l’occupazione temporanea del fondo, avendosemplicemente contestato la quantificazione dell’indennità spettante,chiedendo una valutazione maggiore.3.4.

In effetti, le conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:PERSONA],così come riportate nella sentenza n. 265/2015, risultano le seguenti:«…affermare la competenza della Corte di Appello, proseguire la causanelle forme ordinarie e previo espletamento di c.t.u. accogliere leconclusioni di cui alla citazione e quindi determinare il giusto indennizzoper lo sfruttamento della cava in € 299.015,47 salvo il più o il meno;determinare altresì la giusta indennità di occupazione ai sensi dell'art.50 DPR 327-2001 applicabile quantomeno per analogia (1/12dell’indennità di esproprio) con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e della14 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Provincia in qualità di committente e promotore in solido tra loro alversamento dell’indennità, oltre interessi e risarcimento del maggiordanno ex art. 1224 c.c.; condannare i predetti convenuti al pagamentodella somma occorrente per il ripristino, pari ad € 50.000,00, salvo ilpiù o il meno, con interessi e rivalutazione …».Allo stesso modo, nella descrizione dello svolgimento del processo,contenuta nella sentenza definitiva n. 2205/2017, la Corte d’appello hariportato quanto segue: «Con sentenza n. 265-15 questa corteesponeva, per quanto ancora di ragione, quanto segue.

La [OSCURATO:SOCIETA] aveva ex art. 54 dpr 327-01 convenuto la Provincia diArezzo per la determinazione del giusto indennizzo (€ 299.015,47,salvo il più o il meno) per lo sfruttamento della cava [di prestito] "allaluce del pregiudizio arrecato al fondo [di cui era proprietaria: pag. 7 disentenza], anche con riferimento alla quantità di materiale estratto, edaltresì la giusta indennità di occupazione, da liquidarsi in ragione di1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e la condanna alrisarcimento dei danni (€ 50 mila) per il ripristino dell'area" [alle pagg.2 e 7 della sentenza si precisava che la Provincia era l'ente appaltantedell'opera pubblica denominata "Variante SR 69"»Come sopra evidenziato, nella sentenza definitiva n. 2205/2017, laCorte d’appello ha ritenuto che la precedente sentenza non definitivan. 265/2015 avesse qualificato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., spiegando che «In talesenso milita l’evidenziazione, nella sentenza, di siffatta qualificazionenell'ordinanza 19/12/12 e nella adozione, circa il quesito per il ctu, diquello contestualmente formulato in detta ordinanza 19.12.12, quesitosignificativamente escludente ogni riferimento alla nomenclatura inmateria di esproprio (quale invece da adottarsi in riferimento allaqualificazione della domanda di cui alla citazione) …», aggiungendoinoltre che «… Questa qualificazione ex art. 2043 c.c. è quindiirretrattabile nella presente fase del giudizio. …».15 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nella sentenza non definitiva n. 265/2015, la Corte d’appello, almomento in cui ha descritto lo svolgimento del processo, ha affermatoche «… Con ordinanza riservata in data 6/19.12.2012 questa Cortedelibava che la controversia dedotta in causa non attenesse allamateria espropriativa devoluta alla propria competenza funzionale digrado unico, che la questione di competenza risultasse comunquesuperata per non essere stata tempestivamente eccepita, né rilevatad’ufficio, nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., che in relazione alladomanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. , così qualificataquella introdotta dall’attrice, risultassero infondate le altre eccezioni dirito sollevate dai convenuti e disponeva c.t.u. per l’accertamento deldanno …».La decisione in ordine alla qualificazione della domanda si fonda,dunque, sul ritenuto implicito recepimento nella sentenza non definitivadi quanto statuito in corso di causa dalla Corte d’appello, conl’ordinanza riservata, depositata il 19/12/2012, cui la sentenzadefinitiva si è adeguata.3.5.

Questa Corte ha, però, più volte affermato che la domandavolta alla determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazionelegittima (o per l'espropriazione) e quella di risarcimento del danno peroccupazione illegittima hanno natura diversa, l'una indennitaria e l'altrarisarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto distinti, costituitirispettivamente dall'emanazione del decreto di occupazione (o diespropriazione) e dall'illegittima privazione del possesso del bene, conla conseguenza che, qualora con l'atto introduttivo del giudizio sia statachiesta la determinazione dell'indennità di occupazione (o diespropriazione) e la condanna dell'occupante al pagamento dellastessa, la qualificazione di tale domanda in termini di azione risarcitoriasi sostanzia nella individuazione di un’azione del tutto diversa perpetitum e per causa petendi.16 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026In tale ottica, questa stessa Corte ha ritenuto che il giudice diappello non può convertire d'ufficio la domanda di risarcimento deldanno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in quelladi opposizione alla stima, in considerazione della diversità di petitum edi causa petendi tra le domande anzidette, configurandosi quella dideterminazione dell'indennità di espropriazione, rispetto alla domandadi risarcimento del danno da occupazione appropriativa, comeontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giustoindennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella tempestivaemissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta adottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita dellaproprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'operapubblica ed è fondata su un comportamento illecito della PubblicaAmministrazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28650 del 15/12/2020;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21994 del 01/09/2008; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 9055 del 28/08/1999).Solo in alcune pronunce, non espressive di un orientamentoconcorde, si è affermato che, ove nel corso del procedimentogiurisdizionale, avviato per il risarcimento del danno da occupazioneillegittima, intervenga il rituale e tempestivo decreto di esproprio,opera l’automatica conversione della domanda risarcitoria in quella diopposizione alla stima, senza necessità di espressa domanda diliquidazione dell'indennità, in ragione della garanzia costituzionalesecondo cui la proprietà non tollera il sacrificio senza adeguato ristoroper il titolare (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15936 del 27/06/2017; Cass.,Sez.

Sez. 1, Sentenza n. 18975 del 16/09/2011; contra Cass., Sez. 1,Sentenza n. 21994 del 01/09/2008).Si tratta, tuttavia, di ipotesi del tutto particolari, e radicalmentediverse da quella in esame, ove nel corso del giudizio risarcitorio èsopravvenuto un fatto nuovo che travolge tutto il giudizio.17 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nella specie, opera, invece, il principio generale, valido,ovviamente, anche per il caso in cui, come nel presente giudizio, siaproposta l’azione volta alla determinazione della giusta indennità e ilgiudice qualifichi la domanda come azione risarcitoria, statuendo diconseguenza, così incorrendo nel vizi di extrapetizione (cfr. Cass., Sez.1, Sentenza n. 8969 del 05/07/2000).3.6.

Deve, pertanto, essere accolto il quarto motivo di ricorso,avendo la Corte d’appello statuito sulla domanda formulata con unadecisione viziata da extrapetizione.4.

In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e,respinto il terzo e assorbiti gli altri; la decisione impugnata deve essereperciò cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, chiamata a statuire sulla domanda così come formulatanell’atto di citazione, dando applicazione a quanto disposto dagli artt.4 e 29 d.lgs. n. 150 del 2011.Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il quarto motivo di ricorso e, respinto il terzo e assorbiti glialtri, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello didi lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 44, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale inricorrentecontroNugolussi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso VittorioEmanuele II 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza non definitiva n. 265/2015, pubblicata il12/02/2015, e la sentenza definitiva n. 2205/2017, pubblicata il10/10/2017, della Corte d’appello di Firenze;udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6610 del22/12/2009 veniva approvato, ai sensi dell’art. 27, comma 1, l.r.Toscana n. 78 del 1998, il progetto di coltivazione di una cava diprestito da realizzarsi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per ilreperimento di quantitativi predeterminati di ciottolami e limi sabbiosiargillosi, necessari per la realizzazione della variante alla S.S. 69, i cuilavori erano stati appaltati alla ATI costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. eMarcegaglia [OSCURATO:SOCIETA]Con lo stesso provvedimento regionale, come richiesto dallaProvincia di Arezzo, e in conformità all’art. 27, comma 2, l.r. cit.,l’[OSCURATO:SOCIETA]. veniva autorizzata alla escavazione, atteso che traquest'ultima ed i proprietari dei terreni interessati dalla cava di prestitonon era stato raggiunto un accordo diretto ad acquisire la disponibilitàdelle aree, e la Provincia di Arezzo provvedeva a disporne l’occupazionetemporanea a favore dell'appaltatrice con decreto n. 54/SG del05/02/2010.In data 25/02/2010, in contraddittorio con la proprietaria del fondo,la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA] oSocietà), veniva redatto il verbale di consistenza e di immissione inpossesso.Il giorno 15/05/2010 veniva effettuato un nuovo sopralluogo dellecui risultanze si dava atto nel verbale di pari data.Con atto del 06/12/2011, notificato il 19/01/2012, la CommissioneProvinciale espropri rideterminava l’indennità da riconoscere allaSocietà Nugolussi nei seguenti termini: «la [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Arezzo, ... è concorde di non riconoscere il terreno comecava, di conseguenza di calcolare una indennità temporanea tenendoconto della consistenza del terreno interessato dall’occupazione e dellesue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, valutando il terreno in €3,00= al mq. per mesi 23, per un totale di € 3.496,16 al quale viene2 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026aggiunta l’indennità di mancato raccolto per anni 3 corrispondente ad€ 1802,76.. e riconoscendo inoltre , per il recupero della piena fertilitàdel terreno stimato in un periodo di anni 10, un’ulteriore indennitàquantificata in € 3.004, 60».Con atto di citazione a comparire davanti alla Corte d’appello digiudizio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 la Provincia di Arezzo e laImpresa s.p.a. per sentire determinare il giusto indennizzo per losfruttamento della cava, stimato nella somma di € 299.015,47 (o quellaritenuta di giustizia, da determinarsi tenendo conto della quantità dimateriale estratto), la giusta indennità di occupazione, da liquidarsi inragione di 1\12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno,considerando la destinazione estrattiva del fondo, e per ottenere lacondanna al pagamento della somma occorrente per il ripristinocolturale dell’area, maggiore rispetto a quella determinata dallaCommissione, determinato nell'importo di € 50.000,00.[OSCURATO:PERSONA] di Arezzo si costituiva in giudizio ed eccepiva il propriodifetto di legittimazione passiva sul rilievo che l’art. 35 del capitolatospeciale di appalto, costituente parte integrante del contratto di appaltoper la realizzazione della variante SR 69, prevedeva che tutti gli oneri,comprese le spese di occupazione temporanea per estrazione deimateriali e gli obblighi in relazione alla cava fossero a caricodell’appaltatore ([OSCURATO:SOCIETA].). Deduceva anche che il fondooccupato non poteva essere classificato come cava.Si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo in primo luogol’inammissibilità della citazione introduttiva per violazione dell’art. 29d.lgs. n. 150 del 2011, che prevede la trattazione delle controversie inmateria di opposizione alla stima secondo il rito sommario dicognizione, segnalando che la costituzione dell’attrice era avvenuta il[OSCURATO:DATA_NASCITA], sei giorni dopo la scadenza del temine di trenta giorni perl'opposizione alla stima, notificata il 19/01/2012. Eccepiva anche la3 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza degli elementi difatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché la carenzadella propria legittimazione passiva, siccome mera aggiudicataria deilavori, priva delle qualifiche di autorità espropriante o di promotoredell'espropriazione, ovvero di titolare di concessione pubblica c.d."traslativa". Nel merito contestava le deduzioni dell’attrice in ordine allanatura e qualità del terreno occupato e concludeva per il rigettodell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] di Arezzo aderiva già in prima udienza all’eccezione diinammissibilità per tardività dell’azione, che ribadiva nella memoriaautorizzata.Con sentenza n. 265/2015, la Corte d’appello di Firenze dichiaraval'improcedibilità dell’azione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’ammissione alla proceduradi amministrazione straordinaria, e dichiarava la titolarità passiva delrapporto dedotto in causa di Provincia di Arezzo, disponendo larimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio traquest’ultima e la Società.Avverso tale statuizione la Provincia di Arezzo formulata riserva diimpugnazione.Per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte d’appellorilevava che la menzionata Società, in qualità di proprietaria dei terreniadibiti a cava di prestito, era assoggettata al potere autoritativo dellaPA, il cui esercizio non era contestato in corso di causa, con laconseguenza che, essendo la Provincia di Arezzo l’ente che avevaappaltato l’opera pubblica ed anche l’autorità che aveva chiestol’autorizzazione all’apertura della cava di prestito, poi autorizzata dallaRegione con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6610 del22/12/2009, doveva affermarsi la titolarità passiva del rapportocontroverso in capo alla Provincia stessa.4 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Disposta ed espletata CTU, la causa veniva rimessa nuovamente indecisione.Con sentenza definitiva n. 2205/2017, la Corte d’appello, ritenendoche la domanda fosse stata oramai definitivamente qualificata comedomanda risarcitoria, dichiarata l’intervenuta preclusione di ogniquestione di giurisdizione (dal momento che con la sentenza nondefinitiva n. 265/2015 la stessa Corte aveva esaminato la questionedella propria competenza, decidendo anche parzialmente nel merito),condannava la Provincia di Arezzo a pagare € 191.998,00 ed €25.559,56, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme annualmenterivalutate dal 23/11/2015, ed anche € 8.604,64, oltre rivalutazione edinteressi come indicato in parte motiva.Avverso tali pronunce ha proposto ricorso per cassazione laProvincia di Arezzo, affidato a sei motivi di impugnazione.L’intimata si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.Con ordinanza interlocutoria n. 34816/2023, questa Corte harilevato che la Provincia di Arezzo, con il terzo motivo di ricorso, avevadedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito, sicché, riscontratala pendenza davanti alle Sezioni Unite di un giudizio in cui era parte lastessa Provincia di Arezzo, che poneva le stesse questioni, ha ritenutonecessario rinviare la trattazione del ricorso in attesa della definizionedel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite.Intervenuta l’ordinanza n. 14583/2024 delle Sezioni Unite di questaCorte, resa nel procedimento n. 1427/2017 RG., è stata fissata udienzain camera di consiglio per la trattazione nel presente giudizio.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto del terzo, conassorbimento delle altre censure.Le parti hanno depositato nuove memorie difensive.5 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 22 esegg. l.r. Toscana n. 78 del 1998, degli articoli 64 e segg. l. n. 2359del 1865, degli artt. 1 , 49 , 50 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001, nonché lacarenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c., per averil Giudice di merito affermato, senza minimamente esplicitare le ragionidella statuizione adottata, la non riconducibilità della materia delcontendere a quella espropriativa devoluta alla Corte d’appello in unicogrado, mentre, invece, anche le occupazioni temporanee rientranonell’ambito della materia espropriativa, posto che anche in talifattispecie viene esercitato un potere autoritativo, incidente, seppurper un arco temporale determinato, sul diritto di proprietà privata,tant’è che ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001, analogamente aquanto previsto dall’art. 51 l. n. 2359 del 1865, avverso ladeterminazione dell’indennità per occupazione temporanea, comedeterminata dalla Commissione provinciale per gli espropri, èproponibile opposizione alla stima, nei termini e secondo le previsionidel combinato disposto degli artt. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 d.lgs.n. 150 del 2011.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e54 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, peravere la Corte d’appello, in conseguenza della affermata nonriconducibilità della controversia alla materia espropriativa, omesso dirilevare la tardività e dunque l’inammissibilità dell’azione promossadalla [OSCURATO:PERSONA] tardivamente rispetto al termine di trenta giorniprevisto dall’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 1, c.p.c., la violazione delle norme sulla giurisdizione, con6 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs.n. 104 del 2010, per avere la Corte territoriale, nel ricondurre lafattispecie all'art. 2043 c.c., necessariamente formulato unavalutazione circa la liceità dell’occupazione per cui è causa, dispostacon provvedimento della Provincia, con ciò giudicando sull’esercizio diun pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità e,dunque, su una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la carenza assolutadi motivazione e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132e 161 c.p.c.Ad opinione della ricorrente, la Corte territoriale ha qualificato ladomanda attrice incorrendo in un vizio di extrapetizione, poiché hamutato il petitum e la causa petendi dell’azione promossa, senzaneppure motivare in ordine alla compatibilità della propriaimpostazione con l’azione effettivamente promossa.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 2, c.p.c., la violazione delle norme sulla competenza, e inparticolare dell’art. 9 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., dell’art. 101 c.p.c. e183, comma 4, c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.(fermo restando quanto dedotto con il secondo motivo), per avere ilGiudice di merito statuito su una controversia che, ove riconducibileall’art. 2043 c.c., avrebbe dovuto ritenersi devoluta alla cognizione delTribunale, anziché alla Corte di Appello in unico grado, pervenendo alladecisione senza concedere alle parti il termine previsto dagli art. 101 e183, comma 4, c.p.c. per interloquire in ordine alla qualificazionemedesima e per sollevare le opportune eccezioni.7 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 32,40 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2056 c.c. con riferimento all'art. 1223 c.c. anchein rapporto agli artt. 22 e segg. l.r. Toscana n. 78 del 1998, per averela Corte d’appello riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento deldanno, in luogo dell’indennizzo che sarebbe invece spettato, comunqueliquidando un ristoro in violazione dell’art. 2056 c.c., in riferimentoall'att. 1223 c.c. ed agli art. 22 e segg. l.r. Toscana.2. Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre prima di tuttoesaminare il terzo motivo di ricorso, con il quale è prospettato il difettodi giurisdizione del giudice ordinario, per essere sussistente lagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Tale motivo si rivela infondato.2.1. La ricorrente ha dedotto che l’esistenza di un procedimentoablativo, desumibile dall’adozione del provvedimento di occupazionetemporanea dei terreni della Società, avrebbe dovuto condurre la Corted’appello a ritenere sussistente la giurisdizione del giudiceamministrativo, in applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs.n. 104 del 2010, secondo il quale: «Sono devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gliaccordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni inmateria di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando lagiurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti ladeterminazione e la corresponsione delle indennità in conseguenzadell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».2.2. Sulla stessa questione si sono di recente pronunciate le SezioniUnite di questa Corte, in un procedimento promosso sempre dallaProvincia di Arezzo, riguardante la liquidazione dell’indennità spettante8 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026al proprietario di un terreno destinato a cava di prestito ai sensi dellal.r. Toscana n. 78 del 1998 (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14583 del24/05/2024).Le menzionate Sezioni Unite di questa Corte - dopo aver ricordatoche, ai fini della statuizione sulla giurisdizione, occorre esaminare ilpetitum sostanziale della domanda - hanno evidenziato che, nelgiudizio in esame, era stato introdotto un giudizio di opposizione allastima ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, ove era statacontestata la valutazione del terreno, effettuata ai sensi dell’art. 50d.P.R. cit. in base alla sola vocazione agricola del fondo, senza alcunaconsiderazione dell’adibizione dello stesso a cava di prestito edell’avvenuta escavazione di materiale per circa 190.000 metri cubi.In tale quadro, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in quellacontroversia, la domanda si collocava correttamente nell’ambito diapplicazione del combinato disposto degli artt. 49, 50 e 54 d.P.R. n.327 del 2001, riguardanti ipotesi in cui le aree occupate non sonosoggette ad espropriazione, non essendo in alcun modo interessato ildisposto dell’art. 133, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 104 del 2010, ilquale concerne procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.Richiamando una precedente pronuncia, hanno affermato chel’occupazione temporanea di cui agli artt. 49 e 50 d.P.R. cit. ha una suaprecisa autonomia, ontologica e funzionale, individuabile in unafunzione strumentale, rispetto ai lavori da compiersi per larealizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse su altri terreni,oltre che nella recisione di ogni collegamento rispetto alla vicendaespropriativa, con la conseguenza che, in presenza di una domandainequivocabilmente proposta quale domanda di opposizione alla stima,riguardante terreni temporaneamente occupati, ma non destinati adessere espropriati, deve ritenersi sussistente la giurisdizione delgiudice ordinario (v. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3167 del 09/02/2011,richiamata da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14583 del 24/05/2024).9 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Le stesse Sezioni Unite hanno anche aggiunto che, ai fini dellastatuizione sulla giurisdizione occorre valutare il petitum sostanziale,come desumibile dalla domanda inizialmente formulata, senza cheassuma rilievo la successiva modifica della domanda e neppure ladiversa qualificazione della stessa, operata dal Giudice di merito (v.ancora Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14583 del 24/05/2024).2.2. Il ricorso può, dunque, essere esaminato da questa Sezione,ai sensi dell’art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c., poiché il motivo didoglianza in esame, inerente alla giurisdizione, riguarda questioniidentiche a quelle esaminate nella pronuncia appena illustrata e neiprecedenti ivi richiamati.2.3. Nella specie, infatti, le conclusioni rassegnate dalla SocietàNugolossi, così come riportate nella sentenza n. 265/2015, risultano leseguenti: «…affermare la competenza della Corte di Appello,proseguire la causa nelle forme ordinarie e previo espletamento dic.t.u. accogliere le conclusioni di cui alla citazione e quindi determinareil giusto indennizzo per lo sfruttamento della cava in € 299.015,47salvo il più o il meno; determinare altresì la giusta indennità dioccupazione ai sensi dell'art. 50 DPR 327-2001 applicabile quantomenoper analogia (1/12 dell’indennità di esproprio) con condanna diImpresa s.p.a. e della Provincia in qualità di committente e promotorein solido tra loro al versamento dell’indennità, oltre interessi erisarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.; condannare i predetticonvenuti al pagamento della somma occorrente per il ripristino, pariad € 50.000,00, salvo il più o il meno, con interessi e rivalutazione …».Nella stessa sentenza n. 265/2015, la Corte d’appello ha ricostruitolo svolgimento del processo nei seguenti termini: «Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. conveniva in giudizioex art 54 D.P.R. 327-2001 la [OSCURATO:SOCIETA]. persentire determinare in loro confronto il giusto indennizzo per losfruttamento della cava da determinarsi nella somma di € 299.015,4710 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026o quella ritenuta di giustizia, alla luce del pregiudizio arrecato al fondo,anche con riferimento alla quantità di materiale estratto, ed altresì lagiusta indennità di occupazione, da liquidarsi in ragione di 1/12dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e la condanna alrisarcimento dei danni per il ripristino dell' area, da liquidarsinell'importo di € 50.000,00 … Con ordinanza riservata in data6/19.12.2012 questa Corte delibava che la controversia dedotta incausa non attenesse alla materia espropriativa devoluta alla propriacompetenza funzionale di grado unico, che la questione di competenzarisultasse comunque superata per non essere stata tempestivamenteeccepita, né rilevata d’ufficio, nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., che inrelazione alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. , cosìqualificata quella introdotta dall’attrice, risultassero infondate le altreeccezioni di rito sollevate dai convenuti e disponeva c.t.u. per l'accertamento del danno …».Anche nella sentenza definitiva n. 2205/2017, la Corte d’appello hadescritto lo svolgimento del processo nei seguenti termini: «Consentenza n. 265-15 questa corte esponeva, per quanto ancora diragione, quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva ex art. 54dpr 327-01 convenuto la Provincia di Arezzo per la determinazione delgiusto indennizzo (€ 299.015,47, salvo il più o il meno) per losfruttamento della cava [di prestito] "alla luce del pregiudizio arrecatoal fondo [di cui era proprietaria: pag. 7 di sentenza], anche conriferimento alla quantità di materiale estratto, ed altresì la giustaindennità di occupazione, da liquidarsi in ragione di 1/12 dell'indennitàdi esproprio in ragione di anno, e la condanna al risarcimento dei danni(€ 50 mila) per il ripristino dell'area" [alle pagg. 2 e 7 della sentenza siprecisava che la Provincia era l'ente appaltante dell'opera pubblicadenominata "Variante SR 69"; che detta Provincia aveva presentatoalla Regione istanza per l'apertura della cava di prestito, quale poiavvenuta con decreto dirigenziale 6610 del 22.12.09]. Si era costituita11 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026la convenuta, contestando le domande. Con ordinanza 19.12.12 lacorte: aveva qualificato la domanda ex art. 2043 c.c.; aveva rilevatoche qualunque questione di competenza era preclusa ex art. 38 cpc;aveva formulato un quesito per una espletanda ctu. Orbene,proseguiva la corte nella detta sentenza, sussisteva la titolarità passivadella Provincia circa il rapporto controverso …»La stessa sentenza definitiva, in motivazione, ha statuito comesegue: «Risulta che la sentenza parziale detta ha qualificatounivocamente ogni domanda di parte attrice ex art. 2043 c.c. In talesenso milita l'evidenziazione, nella sentenza, di siffatta qualificazionenell'ordinanza 19/12/12 e nella adozione, circa il quesito per il ctu, diquello contestualmente formulato in detta ordinanza 19.12.12, quesitosignificativamente escludente ogni riferimento alla nomenclatura inmateria di esproprio (quale invece da adottarsi in riferimento allaqualificazione della domanda di cui alla citazione). Questaqualificazione ex art. 2043 c.c. è quindi irretrattabile nella presentefase del giudizio. lnvero è preclusa ogni questione sulla giurisdizione,posto che la ridetta sentenza parziale ha addirittura esaminato lacompetenza e deciso parzialmente il merito (statuendo circa lasussistenza in capo alla Provincia della titolarità passiva del rapportocontroverso). …».2.4. Anche nel caso di specie, dunque, come nel precedente sopraillustrato, è evidente che la Società proprietaria del fondo abbia agitocontestando la stima del terreno occupato in via temporanea, adibito acava di prestito, effettuata senza considerare la vocazione estrattiva el’entità del materiale estratto.Come sopra evidenziato, a nulla rileva che la Corte d’appello abbia,poi, qualificato diversamente la domanda, sicché, tenuto conto delpetitum sostanziale, deve ritenersi che la controversia sia devoluta allagiurisdizione del giudice ordinario, essendo la materia del contendere12 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026del tutto estranea all’ambito di applicazione dell’art. 133, comma 1,lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010.3. Occorre, a questo punto esaminare il quarto motivo di ricorso,la cui fondatezza, nei termini di seguito evidenziati, rende superfluol’esame di tutti gli altri motivi di censura, da ritenersi assorbiti.3.1. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,deducendo, per quanto in questa sede di interesse, che la qualificazionedella domanda della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2043 c.c.,operata con l’ordinanza riservata depositata il 19/12/2012, avevacontenuto decisorio e non era stata impugnata da alcuna delle parti,dovendo pertanto ritenersi passata in giudicato, come pure la sentenzanon definitiva, che conteneva la stessa qualificazione.L’eccezione d’inammissibilità non può, tuttavia, essere accolta,tenuto conto che il carattere decisorio dell’ordinanza sopra menzionataè apoditticamente affermata dalla controricorrente, senza alcunaillustrazione di specifiche ragioni in grado di giustificare la nonoperatività dell’art. 177, commi 1 e 2, c.p.c., in forza del quale «Leordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare ladecisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, leordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice chele ha pronunciate.»Con riferimento, poi, alla dedotta intangibilità della statuizionecontenuta nella sentenza non definitiva, sempre riferita allaqualificazione della domanda, essa deve essere senza dubbio esclusa,tenuto conto che la ricorrente ha dedotto, e dimostrato (producendo ilrelativo atto), di avere espresso riserva di impugnazione.Né assume rilievo la circostanza che non sia stata la Provincia adeccepire, nel costituirsi, la riconducibilità della domanda alla disciplinacontenuta nell’art. 2043 c.c., poiché, come sopra evidenziato, si trattadella qualificazione della domanda operata ufficiosamente dal giudice,sottratta alla disciplina delle eccezioni in senso stretto.13 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/20263.2. Passando ad esaminare il motivo di doglianza, occorre tenereconto che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causapetendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi difatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizionericorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca oneghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato),così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fattevalere dai contraddittori (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 34063 del24/12/2025; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019).3.3. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che la SocietàNugolussi, nel citare la Provincia e la [OSCURATO:SOCIETA]., non harappresentato l’illegittimità del provvedimento che ha autorizzatol’autorità estrattiva ai sensi dell’art. 27 l.r. Toscana n. 78 del 1998 eneppure l’illegittimità del decreto notificato il 19/01/2012, nella partein cui è stata disposta l’occupazione temporanea del fondo, avendosemplicemente contestato la quantificazione dell’indennità spettante,chiedendo una valutazione maggiore.3.4. In effetti, le conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:PERSONA],così come riportate nella sentenza n. 265/2015, risultano le seguenti:«…affermare la competenza della Corte di Appello, proseguire la causanelle forme ordinarie e previo espletamento di c.t.u. accogliere leconclusioni di cui alla citazione e quindi determinare il giusto indennizzoper lo sfruttamento della cava in € 299.015,47 salvo il più o il meno;determinare altresì la giusta indennità di occupazione ai sensi dell'art.50 DPR 327-2001 applicabile quantomeno per analogia (1/12dell’indennità di esproprio) con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e della14 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Provincia in qualità di committente e promotore in solido tra loro alversamento dell’indennità, oltre interessi e risarcimento del maggiordanno ex art. 1224 c.c.; condannare i predetti convenuti al pagamentodella somma occorrente per il ripristino, pari ad € 50.000,00, salvo ilpiù o il meno, con interessi e rivalutazione …».Allo stesso modo, nella descrizione dello svolgimento del processo,contenuta nella sentenza definitiva n. 2205/2017, la Corte d’appello hariportato quanto segue: «Con sentenza n. 265-15 questa corteesponeva, per quanto ancora di ragione, quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA] aveva ex art. 54 dpr 327-01 convenuto la Provincia diArezzo per la determinazione del giusto indennizzo (€ 299.015,47,salvo il più o il meno) per lo sfruttamento della cava [di prestito] "allaluce del pregiudizio arrecato al fondo [di cui era proprietaria: pag. 7 disentenza], anche con riferimento alla quantità di materiale estratto, edaltresì la giusta indennità di occupazione, da liquidarsi in ragione di1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e la condanna alrisarcimento dei danni (€ 50 mila) per il ripristino dell'area" [alle pagg.2 e 7 della sentenza si precisava che la Provincia era l'ente appaltantedell'opera pubblica denominata "Variante SR 69"»Come sopra evidenziato, nella sentenza definitiva n. 2205/2017, laCorte d’appello ha ritenuto che la precedente sentenza non definitivan. 265/2015 avesse qualificato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., spiegando che «In talesenso milita l’evidenziazione, nella sentenza, di siffatta qualificazionenell'ordinanza 19/12/12 e nella adozione, circa il quesito per il ctu, diquello contestualmente formulato in detta ordinanza 19.12.12, quesitosignificativamente escludente ogni riferimento alla nomenclatura inmateria di esproprio (quale invece da adottarsi in riferimento allaqualificazione della domanda di cui alla citazione) …», aggiungendoinoltre che «… Questa qualificazione ex art. 2043 c.c. è quindiirretrattabile nella presente fase del giudizio. …».15 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nella sentenza non definitiva n. 265/2015, la Corte d’appello, almomento in cui ha descritto lo svolgimento del processo, ha affermatoche «… Con ordinanza riservata in data 6/19.12.2012 questa Cortedelibava che la controversia dedotta in causa non attenesse allamateria espropriativa devoluta alla propria competenza funzionale digrado unico, che la questione di competenza risultasse comunquesuperata per non essere stata tempestivamente eccepita, né rilevatad’ufficio, nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., che in relazione alladomanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. , così qualificataquella introdotta dall’attrice, risultassero infondate le altre eccezioni dirito sollevate dai convenuti e disponeva c.t.u. per l’accertamento deldanno …».La decisione in ordine alla qualificazione della domanda si fonda,dunque, sul ritenuto implicito recepimento nella sentenza non definitivadi quanto statuito in corso di causa dalla Corte d’appello, conl’ordinanza riservata, depositata il 19/12/2012, cui la sentenzadefinitiva si è adeguata.3.5. Questa Corte ha, però, più volte affermato che la domandavolta alla determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazionelegittima (o per l'espropriazione) e quella di risarcimento del danno peroccupazione illegittima hanno natura diversa, l'una indennitaria e l'altrarisarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto distinti, costituitirispettivamente dall'emanazione del decreto di occupazione (o diespropriazione) e dall'illegittima privazione del possesso del bene, conla conseguenza che, qualora con l'atto introduttivo del giudizio sia statachiesta la determinazione dell'indennità di occupazione (o diespropriazione) e la condanna dell'occupante al pagamento dellastessa, la qualificazione di tale domanda in termini di azione risarcitoriasi sostanzia nella individuazione di un’azione del tutto diversa perpetitum e per causa petendi.16 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026In tale ottica, questa stessa Corte ha ritenuto che il giudice diappello non può convertire d'ufficio la domanda di risarcimento deldanno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in quelladi opposizione alla stima, in considerazione della diversità di petitum edi causa petendi tra le domande anzidette, configurandosi quella dideterminazione dell'indennità di espropriazione, rispetto alla domandadi risarcimento del danno da occupazione appropriativa, comeontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giustoindennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella tempestivaemissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta adottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita dellaproprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'operapubblica ed è fondata su un comportamento illecito della PubblicaAmministrazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28650 del 15/12/2020;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21994 del 01/09/2008; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 9055 del 28/08/1999).Solo in alcune pronunce, non espressive di un orientamentoconcorde, si è affermato che, ove nel corso del procedimentogiurisdizionale, avviato per il risarcimento del danno da occupazioneillegittima, intervenga il rituale e tempestivo decreto di esproprio,opera l’automatica conversione della domanda risarcitoria in quella diopposizione alla stima, senza necessità di espressa domanda diliquidazione dell'indennità, in ragione della garanzia costituzionalesecondo cui la proprietà non tollera il sacrificio senza adeguato ristoroper il titolare (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15936 del 27/06/2017; Cass.,Sez. Sez. 1, Sentenza n. 18975 del 16/09/2011; contra Cass., Sez. 1,Sentenza n. 21994 del 01/09/2008).Si tratta, tuttavia, di ipotesi del tutto particolari, e radicalmentediverse da quella in esame, ove nel corso del giudizio risarcitorio èsopravvenuto un fatto nuovo che travolge tutto il giudizio.17 di 18Numero registro generale 10257/2018Numero sezionale 4410/2025Numero di raccolta generale 8577/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nella specie, opera, invece, il principio generale, valido,ovviamente, anche per il caso in cui, come nel presente giudizio, siaproposta l’azione volta alla determinazione della giusta indennità e ilgiudice qualifichi la domanda come azione risarcitoria, statuendo diconseguenza, così incorrendo nel vizi di extrapetizione (cfr. Cass., Sez.1, Sentenza n. 8969 del 05/07/2000).3.6. Deve, pertanto, essere accolto il quarto motivo di ricorso,avendo la Corte d’appello statuito sulla domanda formulata con unadecisione viziata da extrapetizione.4. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e,respinto il terzo e assorbiti gli altri; la decisione impugnata deve essereperciò cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, chiamata a statuire sulla domanda così come formulatanell’atto di citazione, dando applicazione a quanto disposto dagli artt.4 e 29 d.lgs. n. 150 del 2011.Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il quarto motivo di ricorso e, respinto il terzo e assorbiti glialtri, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello didi lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli18 di 18
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