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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 29310/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i seguenti delitti: tentata rapina e lesioni aggravate (sentenza 10 luglio 2018 della Corte di appello di Napoli); detenzione e porto d'arma, ricettazione, tentata rapina, lesioni aggravate, tentato omicidio (sentenza 27 marzo 2018 della Corte di appello di Salerno); rapina aggravata, lesioni aggravate, porto d'arma (sentenza n. 3603/2020 della Corte di appello di Napoli).

Pur dando atto dell'identica oggettività giuridica dei citati reati e della contiguità spazio-temporale delle condotte, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non si tratti di circostanze idonee a dare prova di una preventiva ideazione delle condotte illecite, quanto di violazioni ripetute e scollegate che manifestano la scelta del Jakinni di perpetrare reati della stessa indole, come modus vivendi.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cod. pen. e agli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per il diniego della continuazione.

La difesa censura che il giudice dell'esecuzione abbia scrutinato l'istanza svalutando la sussistenza di sicuri indici del medesimo disegno criminoso, che si indicano nella identità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici, nella breve distanza cronologica dei fatti, e nella sistematicità e abitualità quanto alla consumazione di reati dello stesso tipo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Non si ravvisano i censurati vizi di legittimità, al cospetto di una ordinanza in sé ben strutturata, logica e aderente ai principi giuridici in materia di reato continuato.

Invero, Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notevole sequenza di reati integra una parziale reiterazione in relazione alle medesime disposizioni di legge: in effetti, Jakimi ha consumato più rapine, più ricettazioni, più lesioni aggravate e più reati d'arma.

Si è anche dato atto che le condotte sono state consumate in un arco temporale non ampio.

Ma questi elementi non sono - da soli - sufficienti a dimostrare che, prima di iniziare a delinquere, Jakimi avesse ideato un piano criminoso così articolato.

Secondo uno scrutinio di merito che, se motivato come nella specie, si sottrae a censure in sede di legittimità, il giudice dell'esecuzione ritiene piuttosto emergere la scelta del condannato di perseguire un preciso modus vivendi.

Nulla, in sostanza, risulta dimostrativo del fatto che la significativa congerie di reati sia frutto di una determinazione preventiva.

1.2. Quanto alla censura che il concorrente nei medesimi reati sia stato beneficiato dal riconoscimento della continuazione in altro procedimento esecutivo, ciò non comporta alcuna conseguenza giuridica né costituisce motivo di annullamento dell'impugnata ordinanza.

Invero, la continuazione consiste nell'individuazione di un atteggiamento mentale specifico ed individuale, diretto a preordinarsi l'agente con unica volizione la commissione di una pluralità di reati finalisticamente caratterizzati, sicché l'operazione interpretativa di tale originaria condizione psichica può variare, anche con riferimento alla più o meno evidente ricorrenza degli indici della continuazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i seguenti delitti: tentata rapina e lesioni aggravate (sentenza 10 luglio 2018 della Corte di appello di Napoli); detenzione e porto d'arma, ricettazione, tentata rapina, lesioni aggravate, tentato omicidio (sentenza 27 marzo 2018 della Corte di appello di Salerno); rapina aggravata, lesioni aggravate, porto d'arma (sentenza n. 3603/2020 della Corte di appello di Napoli). Pur dando atto dell'identica oggettività giuridica dei citati reati e della contiguità spazio-temporale delle condotte, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non si tratti di circostanze idonee a dare prova di una preventiva ideazione delle condotte illecite, quanto di violazioni ripetute e scollegate che manifestano la scelta del Jakinni di perpetrare reati della stessa indole, come modus vivendi. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cod. pen. e agli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per il diniego della continuazione. La difesa censura che il giudice dell'esecuzione abbia scrutinato l'istanza svalutando la sussistenza di sicuri indici del medesimo disegno criminoso, che si indicano nella identità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici, nella breve distanza cronologica dei fatti, e nella sistematicità e abitualità quanto alla consumazione di reati dello stesso tipo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Non si ravvisano i censurati vizi di legittimità, al cospetto di una ordinanza in sé ben strutturata, logica e aderente ai principi giuridici in materia di reato continuato. Invero, Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notevole sequenza di reati integra una parziale reiterazione in relazione alle medesime disposizioni di legge: in effetti, Jakimi ha consumato più rapine, più ricettazioni, più lesioni aggravate e più reati d'arma. Si è anche dato atto che le condotte sono state consumate in un arco temporale non ampio. Ma questi elementi non sono - da soli - sufficienti a dimostrare che, prima di iniziare a delinquere, Jakimi avesse ideato un piano criminoso così articolato. Secondo uno scrutinio di merito che, se motivato come nella specie, si sottrae a censure in sede di legittimità, il giudice dell'esecuzione ritiene piuttosto emergere la scelta del condannato di perseguire un preciso modus vivendi. Nulla, in sostanza, risulta dimostrativo del fatto che la significativa congerie di reati sia frutto di una determinazione preventiva. 1.2. Quanto alla censura che il concorrente nei medesimi reati sia stato beneficiato dal riconoscimento della continuazione in altro procedimento esecutivo, ciò non comporta alcuna conseguenza giuridica né costituisce motivo di annullamento dell'impugnata ordinanza. Invero, la continuazione consiste nell'individuazione di un atteggiamento mentale specifico ed individuale, diretto a preordinarsi l'agente con unica volizione la commissione di una pluralità di reati finalisticamente caratterizzati, sicché l'operazione interpretativa di tale originaria condizione psichica può variare, anche con riferimento alla più o meno evidente ricorrenza degli indici della continuazione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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