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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 10871/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ‘E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato poiché la Corte, pur a fronte di una formulazione equivoca del motivo in appello, lo ha incluso nella sintesi dei motivi d'appello, passando poi, nella parte motiva, a convalidare ed avallare la ricostruzione del fatto in termini di reato consumato (e non tentato) per l'intervenuto passaggio di almeno una parte della mercanzia sottratta al 'varco' delle casse; osservato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ‘E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato poiché la Corte, pur a fronte di una formulazione equivoca del motivo in appello, lo ha incluso nella sintesi dei motivi d'appello, passando poi, nella parte motiva, a convalidare ed avallare la ricostruzione del fatto in termini di reato consumato (e non tentato) per l'intervenuto passaggio di almeno una parte della mercanzia sottratta al 'varco' delle casse; osservato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt
Sentenza Cassazione n. 10871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris